Agenzia Entrate: i nuovi codici tributo per il cuneo fiscale
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 35/E del 26 giugno 2020, con la quale istituisce i codici tributo per l’utilizzo in compensazione da parte dei sostituti d’imposta, tramite i modelli F24 e F24 “enti pubblici” (F24 EP), del credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo ai lavoratori dipendenti e assimilati, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 3 del 5 febbraio 2020.
> Per il modello F24:
- “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1701” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
> Per il modello F24 “enti pubblici” (F24 EP):
- “170E” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.
In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “170E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Fonte: Agenzia Entrate