Agenzia Entrate: codici tributo per l’adesione al regime speciale agevolato per i lavoratori impatriati
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 27/E del 15 aprile 2021, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, degli importi per l’adesione al regime speciale agevolato per i lavoratori impatriati, che prevede una tassazione del 50% ovvero del 10% del reddito, in presenza dei requisiti indicati nel comma 3-bis, dell’articolo 16, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147.
Questi i nuovi codici tributo:
- “1860” denominato “Importo dovuto (10 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. a), del DL n. 34 del 2019”;
- “1861” denominato “Importo dovuto (5 per cento) per l’adesione al regime agevolato di cui all’art. 5, co. 2-bis, lett. b), del DL n. 34 del 2019”.
In sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore che opta per l’adesione al regime agevolato;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “elementi identificativi”, se applicabile, il codice fiscale del datore di lavoro cui il lavoratore dipendente presenterà la richiesta di applicazione del regime agevolato;
- nel campo “codice”, il codice tributo sopra indicato;
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno corrispondente al primo periodo d’imposta di fruizione dell’agevolazione di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nel formato “AAAA”;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Fonte: Agenzia Entrate