Agenzia Entrate: cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 368 del 24 maggio 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’accesso al regime forfetario nel 2021, da parte di un ex lavoratore che aveva cessato il rapporto di lavoro dipendente, per motivi legati al preavviso, nel 2021.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario (rif. Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
Da ultimo, l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Con riferimento a quanto descritto dall’istante, in particolare, assume rilievo quanto disposto dalla lettera d-ter) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai sensi della quale non possono avvalersi del regime forfettario «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato».
Tale causa di esclusione, come chiarito con la risoluzione n. 7/E del 2020, non si discosta da quella, sostanzialmente identica sul punto, prevista in sede di prima applicazione del regime forfetario. Valgono, pertanto, i chiarimenti resi dalla circolare 10/E del 4 aprile 2016 con riferimento all’allora vigente lettera d-bis) del comma 57, di cui l’odierna lettera d-ter) costituisce una riproposizione
In proposito, la citata circolare n. 10/E del 2016, al paragrafo 2.3, ha specificato che «ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario».
Nel caso in esame, l’istante riferisce di aver rassegnato le dimissioni da dipendente a tempo indeterminato … in data … 2020 e di aver ricevuto la relativa presa d’atto in data … 2020, proseguendo il rapporto di lavoro fino al … 2021 (periodo di preavviso).
Al riguardo, la scrivente osserva che – nonostante, come sostenuto dall’istante, le dimissioni costituiscano un atto unilaterale recettizio, che acquisisce efficacia nel momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro, senza necessità di accettazione da parte di quest’ultimo – la cessazione dal servizio, con il conseguente venir meno della retribuzione e degli altri diritti connessi al rapporto di lavoro, avviene solo al termine del periodo di preavviso.
Infatti, come chiarito dall’ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) con l’orientamento applicativo n. AGF073, «sulla base di un consolidato orientamento interpretativo della normativa civilistica, il rapporto di lavoro è in atto anche durante il periodo di preavviso, nell’ambito del quale, quindi, trovano applicazione tutti gli istituti connessi al rapporto di lavoro».
Alla luce di quanto sopra, la scrivente ritiene che all’istante sia precluso l’accesso al regime forfetario nel 2021, in applicazione della citata lettera d-ter), in quanto trattasi del medesimo anno di cessazione del rapporto di lavoro dipendente, nell’ambito del quale afferma di aver percepito redditi superiori a 30.000 euro nell’anno precedente (2020).
Pertanto l’istante, il quale intende aprire la partita IVA ed esercitare attività professionale dal 2021, potrà applicare il regime forfetario solo a partire dal 2022, nel presupposto del rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.
Fonte: Agenzia Entrate