Agenzia Entrate: cause ostative all’applicazione del regime c.d. forfetario
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 257 del 16 aprile 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle cause ostative previste dal comma 57 della legge n. 190 del 2014 ai fini dell’accesso al cd. regime forfetario.
In particolare, questi i quesiti ai quali l’Agenzia delle Entrate ha dato risposta:
- la causa di esclusione del “non residente” – lettera b) – sia riferita solo a quei soggetti che intendano intraprendere un’attività d’impresa o di lavoro autonomo professionale in Italia, pur continuando a risiedere e dimorare all’estero (sempre iscritti all’AIRE) per più di 183 giorni, o anche a coloro che, facendo rientro in Italia negli ultimi mesi dell’anno (come nel caso prospettato), vi trasferiscano stabilmente la residenza e la dimora, risultando però presenti, nel primo anno d’imposta, per un periodo inferiore ai 183 giorni;
- se il limite dei 000 euro di cui alla lettera d-ter) si applichi anche al contribuente che, in corso d’anno, cessi il rapporto di lavoro all’estero da cui percepisce redditi superiori a tale soglia e trasferisca la residenza in Italia, oppure se in un caso del genere sia consentito aderire al regime forfettario già dall’anno in corso.
- Infine, rappresenta l’ulteriore dubbio circa la possibilità che costituisca impedimento all’adesione al regime forfettario la circostanza che i committenti principali cui sarà rivolta l’attività di lavoro autonomo siano società con sede in … .
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
In via preliminare, si rappresenta che il presente parere viene reso nel presupposto, assunto acriticamente, che ai fini fiscali il contribuente sia effettivamente residente all’estero – su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria – e che, secondo le intenzioni manifestate nell’istanza di interpello, a partire dal mese di ottobre o novembre 2021 trasferisca in fatto la residenza in Italia e ivi svolga la sua attività di lavoro autonomo.
Al riguardo, si rammenta che esula dalle competenze della scrivente esercitabili in questa sede l’accertamento di un elemento di fatto, quale quello della residenza fiscale del contribuente ai sensi dell’articolo 2 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cfr. circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, paragrafo 1.1).
Sempre preliminarmente, si precisa che non è oggetto della presente risposta il regime speciale per lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 147 del 2015, solo accennato dal contribuente nell’istanza.
La legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto un regime fiscale agevolato, c.d. regime forfetario, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti.
Successivamente, l’articolo 1, commi da 9 a 11, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario (rif. Circolare n. 9/E del 10 aprile 2019).
Da ultimo, l’articolo 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) ha modificato ulteriormente l’ambito di applicazione del regime forfetario.
Con riferimento a quanto descritto dall’istante, in particolare, assumono rilevanza le seguenti disposizioni. Ai sensi di quanto disposto nel comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, non possono avvalersi del regime forfettario, tra l’altro:
- «i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto» [lettera b)];
- «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni» [lettera d-bis)];
- «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l’importo di 000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato » [lettera d-ter)].
Nel caso in esame, l’istante riferisce di essere residente in … e di essere ivi assunto come lavoratore dipendente presso la società Alfa, percependo in qualità di lavoratore dipendente un compenso superiore alla soglia di euro 30.000,00 all’anno. Inoltre, rappresenta di voler trasferire negli ultimi mesi del 2021 la residenza in Italia e di voler qui avviare un’attività di lavoro autonomo (…) in regime forfettario, avendo come principali committenti società con sede in … .
Ciò posto, considerato che l’istante intende mantenere l’iscrizione all’AIRE e continuare a risiedere e dimorare in … per la maggior parte del 2021, in applicazione della sopracitata lettera b), lo stesso non potrà accedere al regime forfettario nel medesimo anno di imposta (i.e. 2021, quesito n. 1).
Parimenti, l’accesso al regime risulta precluso per il 2021, considerato che l’istante riferisce che il rapporto di lavoro dipendente è ancora in essere alla data di presentazione dell’istanza (…) e che il relativo reddito percepito annualmente supera la soglia dei 30.000,00 euro, risultando, quindi, integrata la causa ostativa di cui alla citata lettera d-ter), che come precisato nella risposta n. 81 del 3 febbraio 2021 si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all’estero. Si rammenta, comunque, che la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell’anno precedente (cfr. paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, riferito all’allora vigente lettera d-bis) del comma 57, di cui l’odierna lettera d-ter) costituisce una riproposizione) – (quesito n. 2).
Per quanto concerne la possibilità di svolgere l’attività professionale nei confronti di committenti esteri il quesito posto è inammissibile, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per carenza delle obiettive condizioni di incertezza, considerato che non si riscontra nella legislazione relativa al regime forfetario alcuna causa ostativa di tal genere. Ne consegue che, in ogni caso, non si producono a tal riguardo gli effetti di cui al comma 3 dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 (quesito n. 3).
Alla luce di quanto sopra, nel presupposto che l’istante – in coerenza con quanto dichiarato – cessi il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, si ritiene che lo stesso potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti di legge.
Fonte: Agenzia Entrate