Agenzia Entrate: codice tributo per la compensazione del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e di previdenza complementare
L’Agenzia delle Entrate ha emanato la risoluzione n. 48/E del 23 giugno 2016, con la quale istituisce il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare (ai sensi dell’articolo 1, commi 91 e 92, della legge 23 dicembre 2014, n. 190).
Per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta è istituito il seguente codice tributo:
- “6867” denominato “Credito d’imposta per gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare – articolo 1, commi 91 e 92, legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di attribuzione del credito, nel formato “AAAA”.
Fonte: Agenzia delle Entrate