Agenzia Entrate: Bonus carburante per il personale degli enti pubblici economici

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 15 del 10 gennaio 2023, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte di ente pubblico economico, di riconoscere ai propri dipendenti il c.d. bonus carburante, di cui all’articolo 2 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, previsto per i dipendenti dei datori di lavoro privati.

 

La Risposta dell’Agenzia delle Entrate

L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che «Per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Con circolare 14 luglio 2022, n. 27/E, sono stati forniti chiarimenti in merito alla corretta applicazione della citata disposizione agevolativa.

In particolare, per quanto concerne l’ambito soggettivo di applicazione della norma, la citata circolare n. 27/E del 2022 ha chiarito che l’agevolazione è stata inizialmente introdotta per favorire esclusivamente i lavoratori dipendenti di «aziende private» e che successivamente, in sede di conversione del decreto legge, è stata sostituita la locuzione «aziende private» con «datori di lavoro privati».

La circolare ha precisato che, con esclusivo riferimento alla norma in commento, avente carattere eccezionale, il richiamo ai «datori di lavoro privati» è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel ”settore privato”, così come individuato per esclusione nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E, ai fini dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato.

Il documento di prassi ha, quindi, chiarito che sono escluse dal settore privato e, di conseguenza, dal bonus carburante le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in virtù del quale «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300».

Il documento di prassi ha chiarito, inoltre, che si considerano compresi nel settore privato anche i soggetti privati che non svolgono un’attività commerciale e i lavoratori autonomi, sempreché dispongano di propri lavoratori dipendenti.

Per quanto concerne la rilevanza del bonus carburante, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, si fa presente che l’articolo 95 del Tuir statuisce che «le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell’articolo 100, comma 1».

L’articolo 100, comma 1, del Tuir prevede che «Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi».

Sul punto, la predetta circolare n. 27/E del 2022 ha precisato che il bonus carburante non rientra nelle ipotesi di cui al citato articolo 100, comma 1, del Tuir, e, pertanto, il relativo costo è integralmente deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi del richiamato articolo 95 del Tuir, sempreché l’erogazione dei buoni sia, comunque, riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.

Nel caso di specie, l’Istante è una società consortile per azioni a capitale interamente pubblico senza finalità di lucro. Essa rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale i soci (ovvero la Regione Alfa e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale) organizzano e gestiscono il servizio di trasporto terrestre per l’emergenza­ urgenza sanitaria 118 per l’intero territorio regionale, nonché tutti i servizi inerenti l’emergenza­urgenza.

Pertanto, qualora l’Istante non rientri tra le amministrazioni pubbliche di cui al richiamato articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, si ritiene che i suoi dipendenti possano essere ammessi a fruire del bonus carburante di cui all’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 21 del 2022.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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