Agenzia Entrate: agenti e mediatori – abrogato l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 21 marzo 2024, fornisce le istruzioni operative agli Uffici, in merito all’abrogazione, prevista dall’articolo 1, commi 89 e 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di bilancio 2024), abrogando la disposizione contenuta nel quinto comma dell’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevedeva l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni percepite, nell’ambito di taluni rapporti, dagli agenti e dai mediatori di assicurazione.

Per effetto della suddetta modifica, quindi, il regime di esonero dalla ritenuta d’acconto non trova più applicazione nei confronti degli «agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di  assicurazione» e dei «mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva», di seguito individuati come “agenti e mediatori di assicurazione”.

Agli agenti e mediatori di assicurazione si applicano, pertanto, le disposizioni normative relative all’obbligo di ritenuta sulle provvigioni, comunque denominate, per le prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, declinate nel citato articolo 25-bis.

 

Fonte: Agenzia Entrate

La Redazione

Autore: La Redazione

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