Agenzia Entrate: 600 euro in fringe benefit – chiarimenti
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 35/E del 4 novembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’erogazione, in fringe benefit, dei 600 euro previsti dall’articolo 12, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd. decreto “Aiuti-bis”).
La norma ha modificato, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:
- sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
- il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.
Fonte: Agenzia Entrate