Ministero dell'Economia: ripresa adempimenti tributari scaduti nel periodo di sospensione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 15 gennaio 2013, il Decreto 21 dicembre 2012 con le modalità di effettuazione, da parte dei soggetti presenti nei territori dell’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto del maggio 2012, degli adempimenti tributari scaduti nel periodo di sospensione 20 maggio 2012 – 30 novembre 2012.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  che
attribuisce al  Ministro  delle  finanze,  sentito  il  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere  di
sospendere o differire il termine per  l'adempimento  degli  obblighi
tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali
ed imprevedibili;
  Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con
il quale e'  stato  istituito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri
del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle
finanze;
  Visto il proprio decreto 1° giugno 2012, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 6  giugno  2012  che,  a  seguito  degli  eventi
sismici del mese di maggio 2012 avvenuti nelle province  di  Bologna,
Modena, Ferrara, Mantova,  Reggio  Emilia  e  Rovigo,  ha  sospeso  i
termini dei versamenti e degli  adempimenti  tributari  scadenti  nel
periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012;
  Visto il proprio decreto 24 agosto 2012, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale del 30 agosto 2012, n. 202, che ha prorogato al 30 novembre
2012 il  termine  di  scadenza  della  sospensione  dei  termini  dei
versamenti e degli adempimenti  tributari  prevista  dal  decreto  1°
giugno 2012;
  Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto 24  agosto  2012,  il
quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze  sono  stabilite  le   modalita'   di   effettuazione   degli
adempimenti e dei versamenti tributari che  scadono  nel  periodo  di
sospensione decorrente dal 20 maggio 2012 al 30 novembre 2012;
  Visto l'art. 11, comma 6, del decreto-legge  10  ottobre  2012,  n.
174, il quale prevede che i pagamenti  dei  tributi,  dei  contributi
previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione
obbligatoria, sospesi ai sensi dei decreti del 1° giugno 2012, del 24
agosto 2012 e dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.
122, sono effettuati entro il 16 dicembre 2012, senza applicazioni di
sanzioni e interessi;
  Considerata  la   necessita'   di   stabilire   le   modalita'   di
effettuazione degli adempimenti tributari,  diversi  dai  versamenti,
che scadono nel periodo di sospensione decorrente dal 20 maggio  2012
al 30 novembre 2012;

                              Decreta:

                           Articolo unico

  1. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti  e  da  quelli
indicati  nel  comma  seguente,  non  eseguiti  per   effetto   della
sospensione prevista dai propri decreti del 1° giugno 2012 e  del  24
agosto 2012, sono effettuati entro il mese di aprile 2013.
  2. Le  dichiarazioni  fiscali  non  presentate  per  effetto  della
sospensione sono trasmesse, entro la data prevista al comma 1, in via
telematica, direttamente o tramite i soggetti indicati  nell'art.  3,
commi 2-bis e 3, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
luglio 1998, n. 322,  utilizzando  il  modello  relativo  al  periodo
d'imposta  cui  si  riferiscono,  approvato  con  provvedimento   del
direttore dell'Agenzia delle entrate. I predetti  modelli  sono  resi
disponibili  gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in  formato
elettronico, e possono essere utilizzati e stampati  rilevandoli  dal
sito internet dell'Agenzia delle  entrate  www.agenziaentrate.gov.it.
Per le  dichiarazioni  riferite  al  periodo  d'imposta  2011,  nella
casella «Eventi eccezionali» deve essere indicato il codice «4».
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 21 dicembre 2012

                                                  Il Ministro: Grilli

  

 

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Autore: La Redazione

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