Mancati riposi e danno biologico non provato
Con sentenza n. 26398 del 26 novembre 2013, la Cassazione ha affermato che pur in presenza di una violazione del rispetto del riposo settimanale, i lavoratori non hanno diritto al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici ed esistenziali se non provati.
La Suprema Corte ha stabilito che il risarcimento “spetta per la perdita definitiva del riposo, ove non fruito neppure in un arco temporale maggiore di sette giorni. La prestazione lavorativa “svolta di domenica non può essere equiparata a quella del riposo compensativo goduto oltre l’arco dei sette giorni”, essendoci una solare differenza tra la perdita definitiva del riposo (per gli effetti dell’obbligazione retributiva e del risarcimento del danno per lesione di un diritto personale) ed il mero ritardo della pausa di riposo. Nella seconda ipotesi il compenso riveste una natura retributiva, fatto salvo il caso di un pregiudizio alla salute che, in ogni caso, va provato.