Lavoro nero e per prestazioni occasionali e non continuative

Con sentenza n. 16340 del 28 giugno 2013, la Corte di Cassazione ha confermato la sanzione per lavoro nero ad un imprenditore edile, per aver impiegato occasionalmente e in modo non continuativo un lavoratore, nonostante questi fosse regolarmente iscritto all’albo delle imprese artigiane.

La Suprema Corte ha ritenuto irrilevante sia l’iscrizione all’albo degli artigiani, sia l’occasionalità della prestazione lavorativa svolta dall’artigiano. La presunzione di lavoro nero si basa sul fatto che il lavoratore era di fatto soggetto al potere direttivo dell’imprenditore e non svolgeva, quindi, attività autonoma.

 

 

 

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Autore: La Redazione

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