Illegittimo il licenziamento del lavoratore in malattia trovato a lavorare altrove
Con sentenza n. 23365 del 15 ottobre 2013, la Cassazione ha affermato la illegittimità del licenziamento di un lavoratore in malattia trovato a lavorare presso l’azienda di un parente, se l’attività non pregiudica la guarigione.
Secondo i giudici della Suprema Corte, la genericità delle contestazioni del datore di lavoro e la “occasionalità e sporadicità” dell’attività compiuta dal lavoratore che, comunque, è risultata compatibile con la patologia sofferta dal lavoratore stesso, non possono incidere sul rapporto di lavoro con una sanzione espulsiva, non violando i canoni di correttezza e buona fede. Infatti, “lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un’incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione.”.
La Sentenza n. 23365/2013 (fonte Guida al Diritto)