TAR Lazio: secondo lavoro del dipendente pubblico senza autorizzazione
Con sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019, il TAR del Lazio ha affermato che il dipendente pubblico che esercita un secondo lavoro senza la prescritta autorizzazione della propria amministrazione, ferme restando le eventuali sanzioni di natura disciplinare, è tenuto a versare alla stessa i compensi percepiti per tale attività alla luce della previsione contenuta nel decreto legislativo n.165/2001.
Restano esclusi i rapporti a tempo parziale atteso che “al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro autonomo o subordinato tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza e l’autorizzazione sia stata concessa“. Nel caso di specie si trattava di amministrazione di condomini.