Regione Veneto: Linee Guida per la CIG in deroga 2015
Il 29 dicembre 2014, la Regione Veneto e parti sociali hanno sottoscritto un Accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga 2015, che approva le Linee Guida per la CIG in deroga 2015.
Per l’anno 2015 trova piena applicazione quanto previsto dal D.I. n. 83473 del 1 agosto 2014, dalla circolare n. 19/2014 e dalla nota n. 40/2014.
Chi può fare domanda di cassa integrazione in deroga
Le imprese industriali e artigiane di qualsiasi settore, le imprese del terziario, le cooperative, e le aziende agricole. Il presupposto per il ricorso alla CIG in deroga è l’impossibilità di ricorrere ad un altro ammortizzatore sociale.
Per quali lavoratori
Possono essere sospesi in cig in deroga gli operai, gli impiegati, i quadri, gli apprendisti, i soci di cooperative con rapporto di lavoro subordinato, i lavoratori somministrati, i lavoranti a domicilio monocommessa. Tutti devono avere un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi presso il datore di lavoro richiedente.
Per quanto tempo
La CIG in deroga è concessa all’impresa, per ciascuna unità produttiva, ed ha una durata massima di 5 mesi, pari a 150 giornate di calendario, mentre per le imprese del Bacino termale Euganeo del settore turistico-alberghiero, la durata massima è di 2 mesi, pari a 60 giornate di calendario.
Procedura di consultazione sindacale
Le sospensioni/riduzioni non potranno precedere la sottoscrizione dell’accordo regionale o aziendale.
I datori di lavoro devono comunicare, con raccomandata A/R o fax, alla RSU o alla RSA aziendale, o, in loro mancanza, alle OO.SS. provinciali di categoria maggiormente rappresentative, la durata prevista della CIG in deroga e le modalità (sospensione a zero ore o riduzione di orario o turnazione), e il numero dei lavoratori interessati. Su richiesta dei rappresentanti sindacali, si procede all’esame congiunto, previsto dall’art. 5 della L. n. 164/75, nel quale, in particolare, dovrà essere indicata la causale dell’intervento (tra quelle previste nelle Linee guida regionali). Il verbale di consultazione sindacale dovrà essere sottoscritto da almeno un rappresentante sindacale e dal legale rappresentante dell’azienda.
La consultazione, di regola, si esaurisce in sede aziendale se vi è una o più sedi nel Veneto, mentre, se le sedi sono situate in più regioni, la procedura di consultazione deve essere svolta presso il Ministero del Lavoro – Direzione generale Tutela delle condizioni di lavoro.
In casi specifici, elencati dettagliatamente nelle Linee guida regionali (ad esempio, le imprese in possesso di requisiti per l’accesso alla CIGS e alla CIGO o dove sono coinvolti più di 50 lavoratori), la procedura di consultazione sindacale va svolta presso la Regione del Veneto. La richiesta di esame congiunto va presentata utilizzando il fac simile disponibile in fondo alla pagina.
Presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga
La domanda di cig in deroga deve essere presentata on line tramite il servizio CO Veneto, disponibile sul sito web di Veneto Lavoro, entro 20 giorni dall’inizio della sospensione/riduzione, allegando il verbale di consultazione sindacale in formato pdf. I datori di lavoro dovranno inviare all’INPS la comunicazione mensile della effettiva sospensione dal lavoro dei dipendenti (modello SR 41), entro il 25esimo giorno successivo a quello della fruizione.
Il trattamento di integrazione salariale
La liquidazione della cig in deroga avviene esclusivamente mediante pagamento diretto al lavoratore da parte dell’INPS. Essa corrisponde a una percentuale della retribuzione globale spettante per le ore non prestate, non oltre le 40 h settimanali, secondo un massimale retributivo mensile, aggiornato ogni anno. A questo importo si aggiungono gli eventuali assegni familiari. Rimangono a carico dell’INPS i contributi pensionistici figurativi.
Obblighi dei lavoratori che percepiscono il trattamento di cig in deroga
L’art. 4, co. 33 della L. n. 92/2012 impone alle Regioni di realizzare programmi di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori che percepiscono ammortizzatori sociali in deroga, con priorità per coloro che perdono il lavoro.
La L. n. 92/2012 prevede anche (art. 4, co. 40, 42, 43, 44) che il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
Fonte: Regione Veneto