Parlamento: proroga della sanatoria per gli associati in partecipazione
La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), tra le altre cose, ha previsto – ai commi 133 e 134 – la proroga dei termini della sanatoria per gli associati in partecipazione.
L’art. 7 – bis della legge n. 99/2013 aveva previsto una sanatoria per gli associati in partecipazione la cui scadenza era stata fissata al 30 settembre ed i cui rapporti, pur stipulati secondo le regole fissate dal codice civile tra gli articoli 2549 e 2555, presentavano, per il loro svolgimento, elementi tipici della subordinazione: ora, i termini sono riaperti (quelli precedenti, molto stretti, non avevano consentito a molte imprese di avvalersi dell’istituto) e la procedura può legittimamente svolgersi, in tutti i suoi passaggi, entro il 31 marzo 2014.
Il Legislatore ha fissato la data del 31 luglio 2014 per l’invio all’INPS di tutta la documentazione (comprensiva, ovviamente, del pagamento alla “gestione separata”, a mò di sanatoria).
Ricordiamo i passaggi necessari ed i vantaggi:
a) accordo sindacale stipulato a livello locale con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (anche RSU o funzionari della categoria o delle strutture territoriali), ove vengono individuati i lavoratori oggetto della possibile sanatoria, con l’impegno del datore di lavoro all’assunzione degli stessi con rapporto di lavoro subordinato entro tre mesi dalla stipula;
b) accordo individuale con i singoli lavoratori con le procedure previste dagli articoli 410 e 411 c.p.c. con i quale vengono “sistemate” eventuali pendenze economiche riferite agli intercorsi rapporti di lavoro;
c) assunzione dei singoli lavoratori con rapporto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale: la norma impone un periodo minimo di divieto di licenziamento pari a sei mesi, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L’assunzione può essere effettuata anche con rapporto di apprendistato (ricorrendone le condizioni soggettive legate all’età del lavoratore: in questo caso, ferma restando la contribuzione di favore tipica dell’istituto (1,61% se l’azienda è dimensionata fino alle nove unità, 11,61% se più grande) per un triennio (che diventa di quattro anni in caso di trasformazione del rapporto dopo la fine della fase formativa), il contratto è regolato “in toto” dal D.L.vo n. 167/2011;
d) pagamento alle gestione separata dell’INPS (art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995) di un contributo pari al 5% della quota a carico dell’associato per il periodo di rapporto in associazione trascorso e, in ogni caso, per non più di sei mesi. Ricordo che nel contratto di associazione in partecipazione la contribuzione pari al 27,72% di quanto erogato (comprensivo della quota di malattia e di maternità) è al 55% a carico dell’associante ed al 45% a carico dell’associato. Ciò significa che la somma da versare per un massimo di sei mesi si presenta molto conveniente, atteso che su un compenso, ad esempio, di 1.000 euro, l’importo è pari a poco più di 37 euro;
e) il versamento della somma e la presentazione del resto della documentazione (accordo collettivo, accordi individuali, lettere di assunzione) va effettuato all’INPS unitamente alla istanza di stabilizzazione degli associati in partecipazione. Su questo punto, sono estremamente chiari sia la circolare n. 167 del 5 dicembre 2013 che il messaggio n. 20906 del 20 dicembre 2013.
Va, per inciso, ricordato altresì come l’apertura della procedura produca un effetto sospensivo sugli accertamenti ispettivi in corso limitatamente ai rapporti dei lavoratori oggetto di sanatoria e la sua conclusione positiva determina l’archiviazione degli stessi e degli eventuali procedimenti giudiziari pendenti, non ancora passati in giudicato (vedasi circolare del Ministero del Lavoro n. 35/2013 e agli approfondimenti presenti su questo sito.