Parlamento: le novità del disegno di legge di Stabilità 2015 in materia di lavoro
Dottrina Per il Lavoro riassume le novità del disegno di legge n. 2679-bis (c.d. legge di Stabilità 2015), in materia di lavoro:
– Commi 9 e 10, confermato il bonus di 80 euro che è reso strutturale.
– Commi 16 e seguenti deduzione dalla base dell’Irap dei costi relativi a tutto il personale assunto a tempo indeterminato; in agricoltura viene aggiunto anche quello relativo ai contratti a termine.
– Comma 21, anticipazione TFR a tassazione ordinaria.
– Comma 83, aumento degli stanziamenti degli ammortizzatori sociali; la Camera ha aggiunto alle somme già stanziate 400 milioni di euro in due anni.
– Comma 88, i datori di lavoro che fino al 31 dicembre 2012 hanno assunto dalla c.d. Piccola mobilità (lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti) avranno il riconoscimento della riduzione contributiva prevista dagli art.8, comma 2 (12 mesi se rapporto a termine) e 25, comma 6 (18 mesi se contratto a tempo indeterminato) della legge n. 223/1991. La contribuzione è quella usuale del 10%. E’, sostanzialmente, una norma a sanatoria per il passato. Si tratta della disposizione, non strutturale, ma prorogata per 18 anni, che fu cancellata dal Governo Monti con la legge di stabilità relativa al 2012.
– Comma 89, i lavoratori che sono stati messi in mobilità per chiusura dell’attività e che a seguito di accertamento giudiziale hanno visto riconosciuti i loro diritti per esposizione all’amianto, possono chiedere entro il 2015 all’INPS l’integrazione della pensione.
– Commi 90 e 91, viene istituito il bonus per le assunzioni a tempo indeterminato per tutto il 2015. Lo sgravio contributivo è triennale ed è pari a 8.060 euro all’anno. Il testo è rimasto del tutto identico. Viene confermata la cancellazione dell’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990.
– Comma 95, modificati i limiti per il bonus bebè. L’assegno di 960 euro all’anno per ogni bambino nato od adottato nel periodo 1 gennaio 2015 – 31 dicembre 2017 è concesso se l’Isee non supera i 25.000 euro. Se l’indicatore non supera i 7.000 euro l’assegno raddoppia.