Parlamento: COVID-19 – pubblicata la Legge di conversione del DL 172/2020

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, la Legge n. 6 del 29 gennaio 2021, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

 

il Testo coordinato

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 

 


 

LEGGE 29 gennaio 2021, n. 6 

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   18
dicembre 2020, n. 172, recante  ulteriori  disposizioni  urgenti  per
fronteggiare i rischi sanitari connessi  alla  diffusione  del  virus
COVID-19.
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto-legge 18 dicembre 2020,  n.  172,  recante  ulteriori
disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla
diffusione  del  virus  COVID-19,  e'  convertito  in  legge  con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. Il decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 158 del 2020. 
  3. Il decreto-legge 5 gennaio 2021,  n.  1,  e'  abrogato.  Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e  sono  fatti  salvi  gli
effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  del
medesimo decreto-legge n. 1 del 2021. 
  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 29 gennaio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                                             Allegato 
 
 
           MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE 
              AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172 
 
All'articolo 1: 
  al comma 1: 
    al primo periodo, le  parole:  «Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n.  158,
nei» sono sostituite dalle seguenti:  «Dal  21  dicembre  2020  al  6
gennaio 2021 e' vietato, nell'ambito del territorio  nazionale,  ogni
spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni
o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020  e
del 1° gennaio  2021  e'  vietato,  altresi',  ogni  spostamento  tra
comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da  comprovate  esigenze
lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
Nei»; 
    al  secondo  periodo,  le  parole:  «potesta'  genitoriale»  sono
sostituite dalle seguenti: «responsabilita' genitoriale»; 
    e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:   «E'   comunque
consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione,
con esclusione degli spostamenti verso le  seconde  case  ubicate  in
un'altra regione o provincia autonoma»; 
  dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo
dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, possono altresi' prevedere,  anche
indipendentemente dalla classificazione in livelli di  rischio  e  di
scenario,  specifiche   misure   rientranti   tra   quelle   previste
dall'articolo 1, comma 2, dello stesso decreto-legge»; 
  al comma 3, le parole: «e di quelle del  decreto-legge  2  dicembre
2020, n. 158,» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  di  quelle  del
decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, e di quelle degli articoli 1 e
2 del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1,»; 
  dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
    «3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35, le parole:  "di  durata  non  superiore  a  trenta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti:  "di  durata  non  superiore  a  cinquanta
giorni"». 
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti: 
    «Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per  il  contenimento
della diffusione del COVID-19). - 1. Dal 7  al  15  gennaio  2021  e'
vietato, nell'ambito del territorio nazionale,  ogni  spostamento  in
entrata e in uscita tra i territori di  diverse  regioni  o  province
autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute.
E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o
abitazione, con esclusione degli spostamenti verso  le  seconde  case
ubicate in un'altra regione o provincia autonoma. 
    2. Nei  giorni  9  e  10  gennaio  2021,  nell'intero  territorio
nazionale, ad eccezione delle regioni  alle  quali  si  applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2
del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2020, ma sono consentiti  gli  spostamenti  dai  comuni  con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti e  per  una  distanza  non
superiore a 30 chilometri dai relativi confini,  con  esclusione,  in
ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. 
    3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano  le
misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
301 del 3 dicembre 2020, e' altresi' consentito  lo  spostamento,  in
ambito comunale, verso una  sola  abitazione  privata  una  volta  al
giorno, in un arco temporale compreso tra  le  ore  05,00  e  le  ore
22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a  quelle  ivi
gia' conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui  quali  tali  persone
esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone  disabili  o
non autosufficienti conviventi. Per  i  comuni  con  popolazione  non
superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al  presente  comma
e' consentito anche per una distanza non superiore  a  30  chilometri
dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti
verso i capoluoghi di provincia. 
    4. Nel periodo di cui al comma 1 del  presente  articolo  restano
ferme, per quanto  non  previsto  dal  presente  decreto,  le  misure
adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
    Art.   1-ter    (Modificazioni    urgenti    alla    legislazione
emergenziale).  -  1.  Dopo  il  comma  16-ter  dell'articolo  1  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e' aggiunto il seguente: 
    "16-quater. Il Ministro  della  salute,  con  propria  ordinanza,
secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e  16-ter,  applica  alle
regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno  scenario
almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato,  ovvero
in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di  rischio  almeno
moderato, ove  nel  relativo  territorio  si  manifesti  un'incidenza
settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le
misure individuate con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
maggio 2020, n.  35,  aggiuntive  e  progressive  rispetto  a  quelle
applicabili nell'intero territorio nazionale". 
    2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio
2021, il Ministro della salute, con  propria  ordinanza,  secondo  le
procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74, applica a una o  piu'  regioni  nel  cui  territorio  si
manifesta un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi  ogni  100.000
abitanti: 
      a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo  scenario  e'  almeno  di
tipo 2 e il livello di rischio e' almeno moderato; 
      b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo  scenario  e'  almeno  di
tipo 3 e il livello di rischio e' almeno moderato. 
    Art. 1-quater (Progressiva ripresa dell'attivita'  scolastica  in
presenza). - 1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021,
le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme
flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai  sensi
degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, garantendo almeno  al  50  per
cento  della  popolazione  studentesca  delle  predette   istituzioni
l'attivita' didattica in presenza. La restante  parte  dell'attivita'
didattica e' svolta tramite il ricorso  alla  didattica  a  distanza.
Nelle regioni nelle quali si applicano le misure di cui  all'articolo
3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  3  dicembre
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020,
nonche' in tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9  gennaio
2021, l'attivita' didattica delle istituzioni scolastiche di  cui  al
presente comma si svolge a  distanza  per  il  100  per  cento  della
popolazione studentesca delle medesime istituzioni scolastiche. 
    2. Per le istituzioni scolastiche diverse da  quelle  di  cui  al
comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021,  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  3  dicembre  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre  2020.  Per
lo  stesso  periodo  resta  fermo  altresi',  per  ogni   istituzione
scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto
dallo stesso decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2020 in ordine alla possibilita' di  svolgere  attivita'  in
presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o  per  mantenere
una  relazione  educativa   che   realizzi   l'effettiva   inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  o  con  bisogni  educativi
speciali. 
    Art. 1-quinquies  (Manifestazione  del  consenso  al  trattamento
sanitario  del  vaccino  anti  COVID-19  per  i   soggetti   incapaci
ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali). - 1. Le persone
incapaci  ricoverate  presso   strutture   sanitarie   assistenziali,
comunque denominate, esprimono il consenso al  trattamento  sanitario
per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico  nazionale  di
cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore  di  sostegno,
ovvero del fiduciario di cui all'articolo 4 della legge  22  dicembre
2017,  n.  219,  e  comunque  nel   rispetto   di   quanto   previsto
dall'articolo 3 della stessa legge n. 219 del 2017 e  della  volonta'
eventualmente gia' espressa  dall'interessato  ai  sensi  del  citato
articolo 4 registrata nella banca dati di cui all'articolo  1,  comma
418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero della volonta'  che
avrebbe presumibilmente espresso ove capace di intendere e di volere. 
    2. In caso di incapacita' naturale, ovvero qualora il fiduciario,
il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o  non
siano in  alcun  modo  reperibili  per  almeno  quarantotto  ore,  il
direttore sanitario o,  in  difetto,  il  responsabile  medico  della
residenza sanitaria assistenziale  (RSA),  o  dell'analoga  struttura
comunque denominata, in cui la  persona  incapace  e'  ricoverata  ne
assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine  della
prestazione del consenso di  cui  al  comma  1.  In  tali  casi,  nel
documento di cui al comma 3 si da' atto delle ricerche svolte e delle
verifiche effettuate per accertare lo stato di  incapacita'  naturale
dell'interessato. In mancanza sia del  direttore  sanitario  sia  del
responsabile  medico  della  struttura,  le  attivita'  previste  dal
presente comma  sono  svolte  dal  direttore  sanitario  dell'azienda
sanitaria locale (ASL)  competente  per  territorio  sulla  struttura
stessa o da un suo delegato. 
    3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del  presente
articolo, sentiti,  quando  gia'  noti,  il  coniuge,  l'altra  parte
dell'unione  civile  o  la  persona  stabilmente  convivente  o,   in
mancanza, il parente piu' prossimo entro il terzo grado,  se  accerta
che il trattamento vaccinale e'  idoneo  ad  assicurare  la  migliore
tutela della  salute  della  persona  ricoverata,  esprime  in  forma
scritta, ai sensi dell'articolo 3,  commi  3  e  4,  della  legge  22
dicembre  2017,  n.  219,  il  consenso  alla  somministrazione   del
trattamento  vaccinale  anti  COVID-19  e  dei  successivi  eventuali
richiami e  ne  da'  comunicazione  al  dipartimento  di  prevenzione
sanitaria competente per territorio. 
    4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo,  reso  in
conformita' alla volonta' dell'interessato espressa  ai  sensi  degli
articoli 3 e 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219, o, in  mancanza,
in conformita' a quella delle persone di cui allo stesso comma 3,  e'
immediatamente e  definitivamente  efficace.  Il  consenso  non  puo'
essere  espresso  in  difformita'  dalla  volonta'  dell'interessato,
espressa ai sensi dei citati articoli 3 e 4 della legge  n.  219  del
2017 o, in mancanza, da quella delle persone di cui allo stesso comma
3. In caso di rifiuto di queste ultime, il  direttore  sanitario,  il
responsabile  medico  della  struttura  in   cui   l'interessato   e'
ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un  suo  delegato
puo' chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo
3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato
a effettuare comunque la vaccinazione. 
    5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4,  per
difetto di disposizioni di volonta'  dell'interessato,  anticipate  o
attuali, e per irreperibilita' o indisponibilita' dei soggetti di cui
al  comma  3,  il  consenso  al  trattamento  vaccinale  sottoscritto
dall'amministratore di sostegno di cui al comma  2,  unitamente  alla
documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di  cui  ai
commi 1, 2 e 3, e' comunicato immediatamente, anche a mezzo di  posta
elettronica certificata,  dalla  direzione  della  struttura  in  cui
l'interessato  e'  ricoverato  al  giudice  tutelare  competente  per
territorio sulla struttura stessa. 
    6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli  atti  di
cui  al  comma  5,  il  giudice  tutelare,  disposti  gli   eventuali
accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la  sussistenza
dei presupposti di cui al comma 3, convalida  con  decreto  motivato,
immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma  5,
ovvero ne rifiuta la convalida. 
    7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del  termine
di cui al comma  6,  il  decreto  di  cui  al  medesimo  comma  6  e'
comunicato all'interessato e al relativo  rappresentante  individuato
ai sensi del comma 2,  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata,
presso la struttura dove la persona e'  ricoverata.  Il  decorso  del
termine  di  cui  al  presente  comma  priva  di  ogni   effetto   il
provvedimento   del   giudice    tutelare    che    sia    comunicato
successivamente. 
    8. Il consenso alla somministrazione  del  trattamento  vaccinale
anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e' privo di effetti
fino alla comunicazione del decreto di convalida. 
    9. Decorso il termine di cui al  comma  7  senza  che  sia  stata
effettuata la comunicazione ivi prevista,  il  consenso  espresso  ai
sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e  acquista
definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino. 
    10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino  o  del
relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile
medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato,
ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile  o
la persona stabilmente convivente e i parenti  fino  al  terzo  grado
possono ricorrere al giudice  tutelare,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 5, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, affinche' disponga  la
sottoposizione al trattamento vaccinale. 
    Art.  1-sexies  (Clausola  di  invarianza  finanziaria).   -   1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli  da  1-bis  a
1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  con  le  risorse  umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente». 
  All'articolo 2: 
    al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'epidemia  "Covid-19"»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»; 
    al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 190 milioni  di  euro
per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 190 milioni  di
euro per l'anno 2021,» e le parole da: «di cui all'articolo  8»  fino
alla fine  del  periodo  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «di  cui
all'articolo 13-duodecies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.  137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176». 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
    «Art. 2-bis (Credito d'imposta per canoni di locazione). - 1.  Al
comma 5 dell'articolo 28 del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  a  condizione  che
abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi  nel
mese di riferimento dell'anno 2021 di almeno il 50 per cento rispetto
allo stesso mese dell'anno 2019"». 
    Nel titolo, la parola: «virus» e' soppressa. 

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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