MIT: misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto – anno 2018

Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-TrasportiIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2017, la Delibera 18 ottobre  2017 con la misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per l’anno 2018.

Entro  il  31  dicembre  2017,  le  imprese  iscritte  all’Albo nazionale degli autotrasportatori, debbono corrispondere,  per  l’annualità  2018,  la  quota  prevista dall’art. 9, comma 2 lett. d) del  decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284.

Il versamento della  quota  deve  essere  effettuato  unicamente attraverso  il  sistema  di  pagamento  telematico  operativo   nella apposita funzione  presente  sul sito www.alboautotrasporto.it  del Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  tramite  carta  di credito, per l’importo visualizzabile sul sito stesso  e  seguendo le  istruzioni in esso reperibili.

La quota da versare per l’anno 2018 è stabilita nelle seguenti misure:

Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le imprese comunque iscritte all’Albo: € 30,00.

Ulteriore quota dovuta da ogni impresa in relazione alla dimensione numerica del proprio parco veicolare, qualunque sia la massa dei veicoli con cui esercitano l’attività di autotrasporto:

             ===========================================
             |       | Imprese iscritte  |             |
             |       |  all'Albo con un  |             |
             |       | numero di veicoli |             |
             |   A   |     da 2 a 5      |    5,16     |
             +=======+===================+=============+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   B   |da 6 a 10          |        10,33|
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   C   |da 11 a 50         |        25,82|
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   D   |da 51 a 100        |       103,29|
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   E   |da 101 a 200       |       258,23|
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   F   |superiore a 200    |       516,46|
             +-------+-------------------+-------------+

Ulteriore quota (in aggiunta a quelle di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2) dovuta dall’Impresa per ogni veicolo di massa complessiva superiore a 6.000 Kg di cui la stessa è titolare:

          =================================================
          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |
          |       | capacita' di carico, con  |           |
          |       |massa complessiva da 6.001 |           |
          |       |   a 11.500 chilogrammi,   |           |
          |       | nonche' per ogni trattore |           |
          |       | con peso rimorchiabile da |           |
          |   A   |6.001 a 11.500 chilogrammi |    5,16   |
          +=======+===========================+===========+
          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |
          |       |capacita' di carico, con   |           |
          |       |massa complessiva da 11.501|           |
          |       |a 26.000 chilogrammi,      |           |
          |       |nonche' per ogni trattore  |           |
          |       |con peso rimorchiabile da  |           |
          |   B   |11.501 a 26.000 chilogrammi|       7,75|
          +-------+---------------------------+-----------+
          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |
          |       |capacita' di carico, con   |           |
          |       |massa complessiva oltre i  |           |
          |       |26.000 chilogrammi, nonche'|           |
          |       |per ogni trattore con peso |           |
          |       |rimorchiabile oltre 26.000 |           |
          |   C   |chilogrammi                |      10,33|
          +-------+---------------------------+-----------+
 

La prova dell’avvenuto pagamento della quota relativa all’anno  2018 deve essere conservata dalle imprese, anche al fine di consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale e/o delle competenti strutture periferiche.

 

Fonte: MIT

 


 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DELIBERA 18 ottobre 2017 

Misura delle quote dovute dalle imprese di autotrasporto, per  l'anno
2018. (Delibera n. 7/2017).
 
 
                 IL PRESIDENTE DEL COMITATO CENTRALE 
             per l'Albo nazionale delle persone fisiche 
             e giuridiche che esercitano l'autotrasporto 
                     di cose per conto di terzi 
 
  Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298 recante «Istituzione dell'albo
nazionale  degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di  terzi,
disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di
tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada»; 
  Visto il decreto legislativo  21  novembre  2005,  n.  284  recante
«Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del  Comitato
centrale  per  l'albo  nazionale  degli  autotrasportatori»  ed,   in
particolare, l'art. 9, comma 2 lett. d) in base al quale il  Comitato
centrale  provvede  a  determinare  la  misura  delle  quote   dovute
annualmente dalle imprese di autotrasporto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2009, n.
123 recante «Regolamento di riorganizzazione  e  funzionamento  della
Consulta generale per  l'autotrasporto  e  per  la  logistica  e  del
Comitato centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010,  n.
134 recante «Regolamento contabile del Comitato centrale  per  l'albo
nazionale degli autotrasportatori»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n.  72  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed,  in  particolare,
l'art. 6, comma 10; 
  Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2014, n. 140 con il quale e'
stato costituito, per la durata di un triennio, il Comitato  centrale
per l'albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Vista la legge del 27 febbraio  2017,  n.  19  di  conversione  del
decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 recante «Proroga e definizione
di termini», con la quale all'art. 9-duodecies e' stato prorogato  di
un anno il termine di durata in carica dei  componenti  del  Comitato
centrale per l'albo nazionale degli autotrasportatori; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2014, al
reg. 1, foglio 4487, con il quale e' stato  conferito  alla  dott.ssa
Maria  Teresa  Di   Matteo   l'incarico   dirigenziale   di   livello
dirigenziale generale di direzione del Comitato centrale  per  l'albo
nazionale degli autotrasportatori; 
  Considerato, pertanto, che: 
    occorre stabilire la misura delle quote dovute dalle  imprese  di
autotrasporto al fine di provvedere per l'anno 2018 alle spese per il
funzionamento del Comitato centrale e per l'integrale adempimento  di
tutte le competenze  e  funzioni  attribuite  anche  dalle  leggi  di
stabilita' 2014 e 2015; 
    la  misura  delle  suddette  quote  deve  essere  determinata  in
relazione al numero, al tipo ed alla portata dei veicoli posseduti; 
    il numero dei veicoli destinati al trasporto di cose per conto di
terzi,  comprensivo  di   trattori   e   rimorchi,   attualmente   in
circolazione sul territorio nazionale, risulta pari a 584.266; 
  Ritenuto: 
    di dover confermare, per l'anno 2018, l'importo delle quote nella
misura stabilita per l'anno 2017; 
    di dover proseguire, anche per l'anno 2018, ad utilizzare, per la
riscossione delle  quote,  il  sistema  telematico  attivabile  nella
apposita     funzione     informatica,     presente     sul      sito
www.alboautotrasporto.it, che consente il  pagamento  online  tramite
carta  di  credito  Visa,  Mastercard,  carta  prepagata  PostePay  o
PostePay  Impresa  ovvero  conto  corrente  BancoPosta  online,   per
l'importo visualizzabile sul sito stesso, da accreditarsi  sul  conto
n. 34171009, intestato al Comitato centrale e seguendo le  istruzioni
reperibili nel predetto sito; 
  Vista la conforme deliberazione assunta nella seduta del 16 ottobre
2017; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Entro  il  31  dicembre  2017,  le  imprese  iscritte  all'Albo
nazionale degli autotrasportatori, alla data del  31  dicembre  2017,
debbono corrispondere,  per  l'annualita'  2018,  la  quota  prevista
dall'art. 9, comma 2 lett. d) del  decreto  legislativo  21  novembre
2005, n. 284 nella misura determinata ai sensi del successivo art. 2. 
  2. Il versamento della  quota  deve  essere  effettuato  unicamente
attraverso  il  sistema  di  pagamento  telematico  operativo   nella
apposita funzione  presente  sul  sito  www.alboautotrasporto.it  del
Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  tramite  carta  di
credito  Visa,  Mastercard,  carta  prepagata  PostePay  o   PostePay
Impresa,  conto  corrente   BancoPosta   on   line,   per   l'importo
visualizzabile sul sito stesso  e  seguendo  le  istruzioni  in  esso
reperibili. 
  3. Qualora il versamento non venga effettuato entro il  termine  di
cui al primo  comma,  l'iscrizione  all'Albo  sara'  sospesa  con  la
procedura prevista dall'art. 19, punto 3, della legge 6 giugno  1974,
n. 298. 
                               Art. 2 
 
  1. La quota da versare per l'anno 2018 e' stabilita nelle  seguenti
misure: 
  1.1 Quota fissa di iscrizione dovuta da tutte le  imprese  comunque
iscritte all'Albo: € 30,00. 
  1.2 Ulteriore quota (in aggiunta a  quella  di  cui  al  precedente
punto 1.1) dovuta  da  ogni  impresa  in  relazione  alla  dimensione
numerica del proprio parco veicolare,  qualunque  sia  la  massa  dei
veicoli con cui esercitano l'attivita' di autotrasporto: 
    
 
             ===========================================
             |       | Imprese iscritte  |             |
             |       |  all'Albo con un  |             |
             |       | numero di veicoli |             |
             |   A   |     da 2 a 5      |    5,16     |
             +=======+===================+=============+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   B   |da 6 a 10          |        10,33|
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   C   |da 11 a 50         |        25,82|
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   D   |da 51 a 100        |       103,29|
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   E   |da 101 a 200       |       258,23|
             +-------+-------------------+-------------+
             |       |Imprese iscritte   |             |
             |       |all'Albo con un    |             |
             |       |numero di veicoli  |             |
             |   F   |superiore a 200    |       516,46|
             +-------+-------------------+-------------+
 
  1.3 Ulteriore quota (in aggiunta a  quelle  di  cui  ai  precedenti
punti 1.1 e 1.2)  dovuta  dall'Impresa  per  ogni  veicolo  di  massa
complessiva superiore  a  6.000  chilogrammi  di  cui  la  stessa  e'
titolare: 
    
 
          =================================================
          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |
          |       | capacita' di carico, con  |           |
          |       |massa complessiva da 6.001 |           |
          |       |   a 11.500 chilogrammi,   |           |
          |       | nonche' per ogni trattore |           |
          |       | con peso rimorchiabile da |           |
          |   A   |6.001 a 11.500 chilogrammi |    5,16   |
          +=======+===========================+===========+
          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |
          |       |capacita' di carico, con   |           |
          |       |massa complessiva da 11.501|           |
          |       |a 26.000 chilogrammi,      |           |
          |       |nonche' per ogni trattore  |           |
          |       |con peso rimorchiabile da  |           |
          |   B   |11.501 a 26.000 chilogrammi|       7,75|
          +-------+---------------------------+-----------+
          |       |Per ogni veicolo, dotato di|           |
          |       |capacita' di carico, con   |           |
          |       |massa complessiva oltre i  |           |
          |       |26.000 chilogrammi, nonche'|           |
          |       |per ogni trattore con peso |           |
          |       |rimorchiabile oltre 26.000 |           |
          |   C   |chilogrammi                |      10,33|
          +-------+---------------------------+-----------+
 
                               Art. 3 
 
  1. La prova dell'avvenuto pagamento della quota  relativa  all'anno
2018  deve  essere  conservata  dalle  imprese,  anche  al  fine   di
consentire i controlli esperibili da parte del Comitato centrale  e/o
delle competenti strutture periferiche. 
  La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno 31 ottobre 2017. 
    Roma, 18 ottobre 2017 
 
                                             Il presidente: Di Matteo

La Redazione

Autore: La Redazione

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