MIT: contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto

Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-TrasportiIl Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2015, il Decreto 31 luglio 2015 con le modalità di erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione professionale nel settore autotrasporto.

I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonché’ dipendenti o addetti, inquadrati nel Contratto collettivo nazionale logistica, trasporto e spedizioni, partecipano ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all’acquisizione di competenze adeguate alla gestione d’impresa ed alle nuove tecnologie. Da tali iniziative, volte allo sviluppo della competitività, l’innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, sono esclusi i corsi di formazione finalizzati all’accesso alla professione di autotrasportatore e all’acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l’esercizio di una determinata attività di autotrasporto.

Le iniziative sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, oppure interaziendali, territoriali o strutturati per filiere.

Possono proporre domanda di accesso ai contributi:

a) le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi aventi sede principale o secondaria in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale istituito dal Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi che esercitano la professione esclusivamente con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 tonnellate, iscritte all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

b) le strutture societarie iscritte nella sezione speciale del predetto Albo ai sensi del comma 5-bis dell’art. 1 del decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, risultanti dall’aggregazione delle imprese di cui al precedente punto a), costituite a norma del libro V titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile, limitatamente alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi iscritte nella citata sezione speciale dell’Albo.

Ogni impresa richiedente, anche se associata ad un consorzio o a una cooperativa, può una sola domanda di accesso al contributo.

Le domande par accedere ai contributi devono essere presentate, in via telematica, a partire dal 28 settembre 2015 ed entro il termine perentorio del 30 ottobre 2015. Dovranno essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale dell’impresa, del consorzio o della cooperativa richiedente, seguendo le specifiche modalità che saranno pubblicate, a partire dal 14 settembre 2015, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione Autotrasporto Contributi ed Incentivi.

Al momento della compilazione online della domanda dovranno essere obbligatoriamente indicati, a pena di inammissibilità, oltre ai dati identificativi del richiedente, i seguenti elementi:

a) il soggetto minatore delle azioni formative;

b) il programma del corso (le materie di insegnamento, la data di inizio e di fine del progetto formativo, il numero complessivo delle ore di’ insegnamento, il numero e la tipologia dei destinatari dell’iniziativa e l’eventuale presenza di corsi FAD);

c) il preventivo della spesa suddiviso per formazione generale e formazione specifica e nelle seguenti voci:

    1. costi della docenza in aula;
    2. costi dei tutor, altri costi per l’erogazione della formazione;
    3. spese di viaggio relative a formatori e partecipanti alla formazione (sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
    4. materiali e forniture con attinenza al progetto;
    5. ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
    6. costi dei servizi di consulenza relativi all’iniziativa formativa programmata;
    7. costi di personale dei partecipanti al progetto di formazione;
    8. spese generali indirette, secondo le modalità dettate dall’art. 31 del Regolamento generale in materia di esenzione dagli aiuti di Stato adottato dalla Commissione Europea in data 17 giugno 2014;
    9. il calendario del corso (materia trattata, giorno, ora e sede di svolgimento del corso medesimo).

Qualsiasi modifica di uno o più elementi del calendario del corso o spostamento della sede dello stesso dovrà essere effettuata direttamente online almeno 3 giorni prima rispetto alla prima data che si intende modificare, fatti salvi comprovati casi di forza maggiore. Nel caso in cui la modifica debba essere comunicata in un termine di tempo inferiore ai tre giorni, la variazione dovrà essere inviata all’indirizzo ram.incentivi@pec.it (specificando «Formazione 6 – Modifica calendario» nell’oggetto della mail) dando spiegazione e prova oggettiva della causa di forza maggiore. Qualora si ravvisi il mancato rispetto delle suddette tempistiche e modalità di comunicazione delle modifiche inerenti il calendario del corso, si procederà con l’esclusione dal contributo della giornata formativa oggetto della modifica non regolarmente comunicata.

Il contributo massimo erogabile per l’attività formativa, fissato in euro 150.000 per impresa o, nel caso di raggruppamento di imprese, per ogni impresa che all’interno del raggruppamento stesso concretamente partecipi all’attività formativa, è comunque limitato ai seguenti massimali:

  1. ore di formazione: cinquanta per ciascun partecipante;
  2. compenso della docenza in aula: centoventi euro per ogni ora;
  3. compenso dei tutor: trenta euro per ogni ora;
  4. servizi di consulenza a qualsiasi titolo prestati; 20 per cento del totale dei costi ammissibili.

Per ogni progetto formativo, la formazione a distanza non potrà superare il 20 per cento del totale delle ore di formazione.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

La Redazione

Autore: La Redazione

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