MISE: restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione in uno Stato non UE
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2016, la Direttiva 25 novembre 2015, con le modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all’Unione europea.
La disposizione si applica ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati dal 1° gennaio 2014. Mentre, non riguarda:
a) i provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati entro il 31 dicembre 2013;
b) le agevolazioni concesse nelle forme di cui all’art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, diverse dal contributo in conto capitale;
c) le agevolazioni concesse nella forma del contributo alla spesa, in quanto concesso in conto esercizio e a sostegno della ricerca e dell’innovazione e non della produzione di beni;
d) i contributi di cui all’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto assimilabili al contributo in conto interessi previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
e) le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell’8 ottobre 2013, n. 236, limitatamente alla quota rimborsabile.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Direttiva – 25 novembre 2015
Modalità e tempi di restituzione dei contributi in conto capitale erogati alle imprese in caso di delocalizzazione della produzione in uno Stato non appartenente all'Unione europea. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilita' 2014), che ha disposto che, per i contributi erogati a decorrere dal 1° gennaio 2014, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti; Visto il comma 61 del medesimo articolo della legge n. 147 del 2013, che prevede che siano i soggetti erogatori dei predetti contributi a disciplinare le modalita' e i tempi di restituzione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto decreto legislativo n. 123 del 1998, che prevede le forme nelle quali sono attribuiti i benefici determinati dagli interventi di sostegno pubblico alle imprese, tra le quali il contributo in conto capitale; Ritenuto di dover impartire, ai sensi del citato comma 61 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, le opportune direttive agli uffici del Ministero dello sviluppo economico titolari dei procedimenti di concessione di contributi in conto capitale, ai fini dell'attuazione della normativa in materia di delocalizzazione sopra richiamata, disciplinando, in particolare le modalita' e i tempi di restituzione dei contributi; Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; A d o t t a la seguente direttiva: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini della presente direttiva, sono adottate le seguenti definizioni: a) "contributo in conto capitale": forma di beneficio prevista dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e opere e per l'acquisto di beni strumentali con effetto durevole sull'impresa beneficiaria, calcolato in percentuale sul totale dell'investimento, non prevedente restituzione di capitale o pagamento di interessi; b) "delocalizzazione": avvio, entro tre anni dalla concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo in conto capitale e presso un'unita' produttiva ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione europea, della produzione di uno o piu' prodotti gia' realizzati, con il sostegno pubblico, presso un'unita' produttiva ubicata in Italia, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, in concomitanza con la riduzione dei livelli produttivi presso la predetta unita' in Italia e la conseguente riduzione dell'occupazione pari almeno al 50 per cento; c) "uffici del Ministero": gli uffici del Ministero dello sviluppo economico titolari di procedimenti di concessione di contributi in conto capitale.
Art. 2 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati dal 1° gennaio 2014. 2. La presente direttiva non si applica: a) ai provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati entro il 31 dicembre 2013; b) alle agevolazioni concesse nelle forme di cui all'art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, diverse dal contributo in conto capitale; c) alle agevolazioni concesse nella forma del contributo alla spesa, in quanto concesso in conto esercizio e a sostegno della ricerca e dell'innovazione e non della produzione di beni; d) ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in quanto assimilabili al contributo in conto interessi previsto dal citato art. 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; e) alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2013, n. 236, limitatamente alla quota rimborsabile.
Art. 3 Modalita' di calcolo della riduzione dell'occupazione 1. La misura della riduzione degli occupati nell'unita' produttiva ubicata in Italia, interessata dalla delocalizzazione, e' verificata attraverso il confronto fra il numero medio di occupati rilevato, sulla base delle dichiarazioni presentate dall'impresa all'INAIL, nell'anno in cui e' intervenuta la concessione del contributo in conto capitale e il numero medio di occupati conseguente alla delocalizzazione.
Art. 4 Menzione nei provvedimenti di concessione 1. Gli uffici del Ministero introducono nei provvedimenti di concessione di contributi in conto capitale adottati a partire dalla data di ricezione della presente direttiva i riferimenti alla norma recata dall'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonche' la conseguente causa di revoca delle agevolazioni, con la precisazione che restano confermate tutte le altre cause di revoca previste dalla specifica normativa in base alla quale il contributo e' concesso. 2. Per quanto riguarda i provvedimenti di concessione adottati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2014 e la data di ricezione della presente direttiva da parte degli uffici del Ministero, la notifica della causa di revoca introdotta dall'art. 1, comma 60, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alle imprese destinatarie dei predetti provvedimenti e' assolta tramite la pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it.
Art. 5 Dichiarazione da richiedere all'impresa beneficiaria 1. Gli uffici del Ministero provvedono ad acquisire dai soggetti beneficiari del contributo, in occasione di ciascuna erogazione dell'agevolazione e fino al compimento del terzo anno dalla data di concessione, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale e' attestata l'assenza di delocalizzazione e assunto l'impegno a comunicare tempestivamente ai predetti uffici l'eventuale delocalizzazione e a restituire, in tal caso, con le modalita' indicate all'art. 6, il contributo in conto capitale concesso dall'Amministrazione.
Art. 6 Modalita' di restituzione del contributo in conto capitale 1. In caso di delocalizzazione, gli uffici del Ministero provvedono tempestivamente a notificare al soggetto beneficiario delle agevolazioni, con le procedure previste dalla vigente normativa in materia di procedimento amministrativo, il provvedimento di revoca totale del solo contributo in conto capitale, specificando le modalita' di restituzione delle eventuali quote del contributo medesimo gia' erogate, che sono maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di cinque punti percentuali ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. 2. In applicazione dell'art. 9, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, all'eventuale recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione nonche' delle somme a titolo di interessi. La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 novembre 2015 Il Ministro: Guidi Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 223