MISE: PMI – agevolazioni per le Regioni meno sviluppate
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018, il Decreto 9 marzo 2018 con l’intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle Regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 9 marzo 2018
Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente». (18A04761)
(GU n.164 del 17-7-2018)
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo' istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformita' alla normativa comunitaria; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 14, che stabilisce le condizioni per ritenere compatibili con il mercato comune ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a finalita' regionale per gli investimenti; Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale 2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, recante la disciplina per l'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato regolamento (UE) n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione della competitivita' delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3); Visto il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, adottato con decisione della Commissione europea C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015 e successivamente con decisione della Commissione europea C(2017) 8390 final, del 7 dicembre 2017 (nel seguito, PON «Imprese e competitivita'»); Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale» dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese e competitivita'», che prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con ricadute immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine di sostenere la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate nelle regioni del Mezzogiorno; Vista l'Azione 4.2.1 «Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorita' alle tecnologie ad alta efficienza» dell'Asse IV, «Efficienza energetica», del PON «Imprese e competitivita'», che prevede interventi diretti a sostenere programmi di investimento delle imprese finalizzati al conseguimento di maggiori livelli di efficienza energetica all'interno delle strutture aziendali localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate del Paese; Visto il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo 2017 recante indirizzi operativi per i soggetti beneficiari del PON «Imprese e Competitivita'», pubblicato nel portale del Programma (www.ponic.gov.it); Visti i criteri di selezione delle operazioni del PON «Imprese e competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza; Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in applicazione della normativa comunitaria riguardante la programmazione 2014-2020 dei fondi di sviluppo e di investimento europei, ha definito, in materia di ricerca e innovazione, una Strategia nazionale di specializzazione intelligente che individua specifiche aree tematiche di intervento ad impatto elevato sul posizionamento competitivo delle imprese, in grado pertanto di rispondere alle opportunita' emergenti e ai futuri sviluppi del mercato; Considerato che la Commissione europea, con lettera Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha comunicato che Strategia nazionale di specializzazione intelligente soddisfa la condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 19 e allegato XI; Considerato che il PON «Imprese e competitivita'» prevede che gli interventi di politica industriale, finalizzati a pronomuovere la competitivita' delle piccole e medie imprese, attuati nell'ambito dell'obiettivo tematico 3 di cui all'art. 9 del citato regolamento (UE) n. 1303/2013, siano riconducibili alla suddetta Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 21 marzo 2016, n. 67, relativo all'istituzione della Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1, comma 2, stabilisce che essa costituisce, per la programmazione 2014-2020, la sede di definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica nazionale anche con riferimento alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Considerato inoltre che il Cluster tecnologico nazionale fabbrica intelligente ha elaborato una «Roadmap per la ricerca e l'innovazione» che si pone l'obiettivo di descrivere visioni e strategie per il futuro del settore manifatturiero italiano e di cui costituisce il documento di posizionamento ufficiale trasversale a tutte le aree tematiche di specializzazione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente; Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2016, n. 186, con la quale il CIPE ha approvato il «Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitivita' 2014-2020» con risorse complessivamente stanziate pari a 696,25 milioni di euro, di cui 148,40 milioni per un intervento di ammodernamento tecnologico dei processi produttivi; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento, che prevede che, al fine di identificare ciascun aiuto individuale nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il soggetto concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale prima della concessione dello stesso attraverso la procedura informatica disponibile sul sito web del Registro medesimo; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, in sede di concessione di finanziamenti, tengano conto del rating di legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3 del medesimo decreto, quindi anche attraverso l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo; Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della realizzazione di investimenti coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», centrata sulla completa digitalizzazione dei flussi di informazione con tutti gli attori della catena del valore e sull'integrazione degli oggetti fisici nel suddetto sistema informativo; Considerato che la dotazione finanziaria del Programma nazionale complementare di azione e coesione Imprese e competitivita' 2014-2020, definita dalla predetta delibera CIPE n. 10/2016, e' diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con il PON «Imprese e competitivita'», ai fini della costituzione di un bacino di progetti secondo una logica di «overbooking»; Ritenuto, pertanto, necessario sostenere la realizzazione di investimenti innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo delle piccole e medie imprese operanti nei territori delle Regioni «meno sviluppate»; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «Agenzia»: l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; c) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del 20 giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; d) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre 2013; e) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»: la Carta degli aiuti a finalita' regionale valida per il periodo 2014-2020, contenente l'elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014, successivamente modificata con decisione della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016; g) «Regioni meno sviluppate»: le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia; h) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui funzionamento e' disciplinato da un'apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana (ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente correlati al versamento sul suddetto conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni spettanti all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota di cofinanziamento del programma di investimento a suo carico; i) «PMI»: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'allegato l del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; l) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); m) «tasso base»: il tasso base pubblicato dalla Commissione europea all'indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html n) «rating di legalita'»: certificazione istituita dall'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' attuative sono disciplinate dalla delibera dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012, n. 24075, e dal decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57; o) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su piu' sedi o impianti, anche fisicamente separati ma funzionalmente collegati; p) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita' o attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato in una parte contraente dello Spazio economico europeo (SEE) (stabilimento iniziale) verso lo stabilimento situato in un'altra parte contraente del SEE in cui viene effettuato l'investimento sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il prodotto o servizio nello stabilimento iniziale e in quello sovvenzionato serve almeno parzialmente per le stesse finalita' e soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o attivita' analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; q) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, svolgono un'attivita' economica inerente all'esercizio delle professioni intellettuali di cui all'art. 2229 del codice civile o delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Art. 2 Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 1. Al fine di rafforzare nel territorio delle Regioni meno sviluppate la competitivita' del tessuto imprenditoriale e favorire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», il presente decreto disciplina i termini, le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0 e finalizzati ad aumentare il grado di efficienza o il livello di flessibilita' dell'attivita' economica. 2. L'intervento previsto dal presente decreto e' gestito dalla Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.
Art. 3 Risorse disponibili 1. Le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ammontano a: a) euro 168.400.000,00 a valere sul Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitivita'» 2014-2020 approvato dal CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016; b) euro 120.000.000,00 a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR; c) euro 53.094.000,00 a valere sull'Asse IV, Azione 4.2.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, esclusivamente per la realizzazione dei programmi di investimento diretti al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente riconducibili alla linea di intervento LI 2 «Tecnologie per un manifatturiero sostenibile» di cui all'allegato n. 1. 2. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese. 3. Al fine di garantire che le risorse di cui al comma 1 siano utilizzate secondo una tempistica coerente con il Programma complementare di azione e coesione «Imprese e competitivita'» 2014-2020 e il Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, a partire dal 30 giugno 2018 ed eventualmente il 31 dicembre e il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero provvede a individuare l'ammontare non utilizzato delle risorse finanziarie imputate alla riserva di cui al comma 2 e a rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione degli aiuti di cui al presente decreto ovvero per interventi aventi analoghe finalita'.
Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali; c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; d) essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi; e) aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto dell'investimento in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente decreto e impegnarsi a non procedere alla delocalizzazione nei due anni successivi al completamento dell'investimento stesso. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto anche i Liberi professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti alle associazioni professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di presentazione della domanda, devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 1. 3. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto le PMI e i Liberi professionisti: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; d) che alla data di presentazione della domanda si trovino in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi come individuata all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER.
Art. 5 Programmi ammissibili 1. I programmi ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di investimenti innovativi che, in coerenza con il Piano nazionale «Impresa 4.0» e la Strategia nazionale di specializzazione intelligente, consentano l'interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilita' nello svolgimento dell'attivita' economica, con conseguente riduzione dei costi o incremento del livello qualitativo dei prodotti. 2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati ammissibili i programmi di investimento che, in misura prevalente, si caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle tecnologie di cui all'allegato n. 1, riconducibili all'area tematica «Fabbrica intelligente» della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma di investimento proposto alla predetta area tematica, i soggetti beneficiari di cui all'art. 4 devono presentare, unitamente alla domanda di agevolazioni, un'apposita perizia giurata rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale che descriva in modo puntuale le tecnologie e le caratteristiche tecniche degli investimenti e ne attesti, conseguentemente, la rispondenza ai sistemi o alle tecnologie di cui al predetto allegato n. 1, nonche' la ragionevolezza dei relativi costi. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la predetta perizia deve, inoltre, attestare, dandone una descrizione approfondita, la riconducibilita' dei beni oggetto del programma di investimento proposto alle «tecnologie per un manifatturiero sostenibile» come individuate nello stesso allegato n. 1, nonche' l'ottenimento all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma di maggiori livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione degli investimenti innovativi volti alla razionalizzazione dell'uso dell'energia primaria nei processi produttivi. 3. I programmi di investimento devono essere finalizzati allo svolgimento delle attivita' manifatturiere di cui alla sezione C della classificazione delle attivita' economiche ATECO 2007, con esclusione di quelle indicate al comma 4. 4. In conformita' ai divieti e alle limitazioni derivanti da disposizioni comunitarie, non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi di investimento inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono in ogni caso essere concesse per interventi subordinati all'impiego preferenziale di prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione. 6. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i programmi di investimento devono: a) essere diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva ovvero all'ampliamento della capacita', alla diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente; b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata nei territori delle Regioni meno sviluppate; c) prevedere spese ammissibili non inferiori complessivamente a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00; d) essere avviati, pena la revoca delle agevolazioni, successivamente alla presentazione della domanda di cui all'art. 8. Per data di avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione di immobilizzazioni o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita', non sono presi in considerazione ai fini dell'individuazione della data di avvio dei lavori; e) prevedere una durata non superiore a dodici mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, fermo restando la possibilita' da parte del Ministero di concedere, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria, una proroga del termine di ultimazione non superiore a sei mesi. Per data di ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; f) essere costituiti da immobilizzazioni mantenute, per almeno tre anni dalla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni o, se successiva, dalla data di installazione dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei suddetti tre anni, alcuni beni strumentali diventino obsoleti o inutilizzabili, e' possibile procedere, previa comunicazione al Ministero, alla loro sostituzione. In ogni caso, l'attivita' economica dell'impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio delle Regioni meno sviluppate. 7. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b), l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento deve essere nella disponibilita' del soggetto proponente: a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, per i programmi diretti all'ampliamento, alla diversificazione o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unita' produttiva esistente, fatta eccezione per quanto previsto in relazione alle imprese non residenti nel territorio italiano dall'art. 4, comma 1, lettera a); b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione delle agevolazioni, tenuto conto del termine previsto all'art. 9, comma 3, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva. 8. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento deve essere gia' nella disponibilita' del soggetto proponente per un periodo non inferiore ai dodici mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazioni. 9. Fermo restando il termine di ultimazione del programma di investimento di cui al comma 6, lettera e), i soggetti beneficiari sono tenuti, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta di erogazione a saldo di cui all'art. 9, comma 4, a dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita' produttiva agevolata del codice ATECO corrispondente all'attivita' economica a cui e' finalizzato il programma di investimento, trasmettendo la seguente documentazione: a) nel caso di PMI, la comunicazione effettuata presso il Registro delle imprese; b) nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni e integrazioni comunicata all'Agenzia delle entrate.
Art. 6 Spese ammissibili 1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento di cui all'art. 5, comma 2, nonche' programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo dei predetti beni materiali. 2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono: a) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; b) essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale dell'impresa e mantengono la loro funzionalita' rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni; c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; d) essere conformi alla normativa comunitaria in merito all'ammissibilita' delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020; e) essere pagate esclusivamente tramite bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.), in modo da consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A tal fine l'impresa beneficiaria puo' utilizzare un conto corrente vincolato, ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento; f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e pertanto dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; g) nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento. 3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole grado di complessita' e integrazione tecnico-produttiva possono essere realizzati, in tutto o in parte, anche attraverso il ricorso alla modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano». Fermo restando che non sono agevolabili prestazioni derivanti da attivita' di intermediazione commerciale, i contratti «chiavi in mano» sono ammissibili solo a condizione che nell'ambito degli stessi siano identificate e quantificate monetariamente, in maniera distinta e separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente ammissibili alle agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono alla fornitura, sulla base delle indicazioni fornite con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2. 4. Non sono ammesse le spese: a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; b) connesse a commesse interne; c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; e) di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere; f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le spese notarili; g) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal programma; h) imputabili a imposte e tasse; i) inerenti a beni la cui installazione non e' prevista presso l'unita' produttiva interessata dal programma; l) correlate all'acquisto di mezzi targati; m) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500,00 euro al netto di IVA.
Art. 7 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto stabilite, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale, nella forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato, sulla base di una percentuale nominale delle spese ammissibili pari al 75 per cento, ripartita come di seguito indicato: a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in conto impianti pari al 35 per cento e un finanziamento agevolato pari al 40 per cento; b) per le imprese di media dimensione, un contributo in conto impianti pari al 25 per cento e un finanziamento agevolato pari al 50 per cento. 2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito dall'impresa beneficiaria senza interessi a decorrere dalla data di erogazione dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni, secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno, in un periodo della durata massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione dell'ultima quota a saldo ricade nei trenta giorni precedenti la scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano di ammortamento decorre dalla prima scadenza successiva. Il finanziamento agevolato non e' assistito da particolari forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato si applica la metodologia di cui alla comunicazione n. 14/2008. A tal fine e' utilizzato il tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini di punti base conforme a quanto previsto dalla medesima comunicazione. Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi l'intensita' massima prevista dalla disciplina comunitaria di cui al comma 1, il contributo in conto impianti e' ridotto in misura tale da garantire il rispetto della predetta intensita'. 4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria del programma di investimento ammesso alle agevolazioni, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura almeno pari al 25 per cento delle spese ammissibili complessive, come stabilito dal Regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14. 5. L'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili e' rideterminato nel provvedimento di concessione definitiva adottato dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria. 6. Le agevolazioni concesse in relazione ai programmi di investimento di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle attribuite sulla base del Regolamento de minimis. 7. Le agevolazioni sono concesse a valere sulla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della concessione del finanziamento agevolato, il Ministero provvede a trasferire all'Agenzia le somme necessarie per la costituzione di uno specifico fondo rotativo, in conformita' a quanto previsto dagli articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013. L'Agenzia opera in qualita' di soggetto gestore dello strumento finanziario svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto, le attivita' di concessione, erogazione e verifica dei rientri connessi al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a trasferire periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per l'erogazione del contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno. 8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica di cui all'art. 4 del Regolamento GBER, i progetti di investimento avviati dalla stessa impresa beneficiaria, o da altre imprese dello stesso gruppo, nella stessa provincia (regione di livello 3 della nomenclatura delle unita' territoriali statistiche) nei tre anni precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi del presente decreto, sono considerati parte di un unico progetto di investimento.
Art. 8 Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 2. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali deve essere presentata la domanda di ammissione alle agevolazioni unitamente al piano di investimento, alla perizia di cui all'art. 5, comma 2, e all'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero. I predetti provvedimenti definiscono altresi' i punteggi, le condizioni e le soglie minime di ammissibilita' adottati per ciascuno dei criteri e indicatori di valutazione di cui all'allegato n. 2, il punteggio aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating di legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie. Il Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. In caso di insufficienza delle suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche dell'impresa proponente» di cui all'allegato n. 2. In caso di parita' di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria prevale il programma con il minor costo. 4. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della domanda di agevolazioni, il Ministero procede a valutare preliminarmente la capacita' dell'impresa richiedente di restituire il finanziamento agevolato, verificando, sulla base dei dati desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, la seguente relazione: Cfa Cflow ≥ ----- n «Cflow »: indica la somma dei valori relativi al risultato di esercizio (incrementato degli oneri straordinari e al netto dei proventi straordinari) e agli ammortamenti; «Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato ai sensi dell'art. 7; «n»: indica il numero degli anni di ammortamento del finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede di domanda di agevolazioni. 5. Effettuata la verifica preliminare di cui al comma 4, il Ministero procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione ovvero della graduatoria di cui al comma 3, alla verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita' previste dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di agevolazioni sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato n. 2. Le attivita' istruttorie sono svolte dal Ministero entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo restando la possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Per le domande per le quali l'attivita' istruttoria si e' conclusa con esito positivo, il Ministero, verificata la vigenza e la regolarita' contributiva dell'impresa beneficiaria nonche' l'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia, procede alla registrazione dell'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e alla conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu' delle soglie di ammissibilita' previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al comma 2, ovvero ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o a seguito della verifica preliminare di cui al comma 4, il Ministero comunica i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni. 6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 sono indicati gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria in ordine agli obiettivi, alle modalita' e ai termini di realizzazione del programma di investimento, gli obblighi derivanti dall'utilizzo di risorse cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento agli adempimenti in materia di informazione e pubblicita', nonche' le circostanze determinanti la revoca delle agevolazioni. L'impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena la decadenza dalle agevolazioni concesse. 7. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione da parte dell'impresa beneficiaria del provvedimento di concessione di cui al comma 5, l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2, disciplina le modalita' e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e obblighi a carico dell'impresa beneficiaria.
Art. 9 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dall'Agenzia a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento per un importo almeno pari al 25 per cento dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che puo' essere riferita ad importo inferiore. Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita': a) sulla base di titoli di spesa non quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente vincolato; b) sulla base di titoli di spesa quietanzati attraverso l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. 2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le modalita' di presentazione delle domande di erogazione e di rendicontazione dei costi nonche' la relativa documentazione da allegare. 3. La prima richiesta di erogazione per stato di avanzamento deve essere presentata, pena la revoca delle agevolazioni, entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5. 4. La richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni concesse deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di ultimazione dell'investimento come definita all'art. 5, comma 6, lettera e). L'ammontare delle agevolazioni spettanti sono definite sulla base dell'investimento complessivamente ammesso in via definitiva. 5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi alla richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unita' produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti termini: a) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente vincolato, entro sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; b) nel caso in cui l'impresa abbia scelto la modalita' di erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla data di presentazione della richiesta di erogazione. 6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate nei provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta giorni dalla presentazione delle domande di erogazione e provvede a erogare le quote di agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria.
Art. 10 Ulteriori adempimenti a carico delle imprese beneficiarie 1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti gia' previsti dal presente decreto, e' tenuta a: a) effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine, nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la modalita' di erogazione mediante un conto corrente bancario ordinario e non dedicato, i soggetti beneficiari sono tenuti a effettuare distinti pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.); b) tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi, relativi alle spese rendicontate, nei dieci anni successivi al completamento del programma di investimento. In ogni caso, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 140 del Regolamento (UE) 1303/2013, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica che rispondano a standard di sicurezza accettati; c) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, anche mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e da altri organismi nazionali o dell'Unione europea competenti in materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; d) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; e) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilita' separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali; f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del programma di investimento. 2. Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli indirizzi operativi stabiliti con il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, le imprese beneficiarie devono: a) aderire a tutte le forme atte a dare idonea pubblicita' dell'utilizzo delle risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita' allo scopo individuate dal Ministero; b) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano gia' fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilita' delle spese; c) rispettare quanto previsto in materia di stabilita' delle operazioni dall'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013; d) garantire il rispetto delle politiche dell'Unione europea e delle norme nazionali in materia di ammissibilita' delle spese, tutela ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunita' e non discriminazione; e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attivita' in materia di monitoraggio, controllo e pubblicita' previsti dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al Regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.
Art. 11 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. In ogni fase del procedimento il Ministero puo' effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonche' l'attuazione degli interventi finanziati. 2. A conclusione del programma di investimento, al fine dell'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5, il Ministero effettua un controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco per un campione significativo di programmi di investimento agevolati, nominando un'apposita commissione di accertamento. Il campione e' definito sulla base di criteri di estrazione casuale in modo da assicurare la verifica in loco su almeno il 10 per cento dei programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato deve essere composto, per almeno il 50 per cento, da programmi con un importo degli investimenti superiore a euro 1.500.000,00. Gli oneri delle commissioni di accertamento sono posti a carico delle risorse dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.
Art. 12 Variazioni 1. Eventuali variazioni dell'impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita', ovvero variazioni del programma di investimento relative agli obiettivi, alla tempistica di realizzazione, alla localizzazione delle attivita' o ai beni di investimento, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero affinche' proceda alle opportune verifiche, valutazioni ed adempimenti, anche in considerazione delle possibili cause di revoca delle agevolazioni previste all'art. 13. La comunicazione deve essere accompagnata da un'argomentata relazione illustrativa. 2. Le variazioni che riguardano esclusivamente i fornitori e le caratteristiche tecniche dei beni, qualora non modifichino la funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque, di importo non superiore al 30 per cento dell'investimento ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero e sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6. 3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e' stata approvata, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni, fermo restando che l'importo complessivo delle agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello concesso all'impresa beneficiaria.
Art. 13 Revoche 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale nei seguenti casi: a) assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) mancata presentazione della prima richiesta di erogazione a stato avanzamento entro centoventi giorni dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni; c) mancata realizzazione del programma di investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). La realizzazione parziale del programma di investimento comporta la revoca totale nel caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale; d) mancata attivazione, con riferimento all'unita' produttiva agevolata e nei termini indicati all'art. 5, comma 9, del codice ATECO di attivita' economica cui e' finalizzato il programma di investimento; e) fallimento dell'impresa beneficiaria ovvero apertura nei confronti della medesima di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il Ministero di valutare, nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilita' della procedura medesima con la prosecuzione del programma di investimento agevolato; f) sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni. 2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma 1, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura parziale nei seguenti casi: a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini indicati all'art. 5, comma 6, lettera f); b) cessazione o rilocalizzazione dell'attivita' economica a cui e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni meno sviluppate, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni; c) cessione, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, della proprieta' dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento agevolato ad un'altra impresa non in possesso dei requisiti di accesso indicati dal presente decreto; d) modifica sostanziale, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell'ultima quota delle agevolazioni, dell'attivita' economica, dei livelli occupazionali e/o della capacita' produttiva oggetto del programma di investimento che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del programma agevolato compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari; e) realizzazione parziale del programma di investimento nei termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso in cui la parte di investimenti realizzata risulti organica e funzionale si procede alla revoca parziale delle agevolazioni limitatamente alla parte corrispondente agli investimenti non realizzati; f) mancata istallazione dei beni oggetto del programma di investimento agevolato nei termini di cui all'art. 9, comma 5, purche' la parte di investimenti realizzata relativa ai beni istallati risulti organica e funzionale; g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimenti realizzata relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale; h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle rate del finanziamento agevolato da restituire al Ministero. 4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3: a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) e' riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata al periodo in cui e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi; b) nei casi di cui alle lettere e) ed f) e' riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il pieno rispetto degli obblighi ivi indicati; c) nel caso di cui alla lettera g) e' riconosciuta all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti; d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla quota di finanziamento agevolato non restituita. 5. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate in misura totale o parziale, in relazione alla natura ed entita' dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi previsti agli articoli 10 e 11 e in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
Art. 14 Disposizioni finali 1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del presente decreto e' comunicato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento GBER ed e' applicabile dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe autorizzate dalla Commissione europea. 2. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicita' e informazione di cui all'art. 9 del Regolamento GBER attraverso la pubblicazione delle informazioni ivi indicate sul Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di relazioni annuali trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b), del Regolamento GBER. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 marzo 2018 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 538
Allegato 1 (articolo 5, comma 2) TECNOLOGIE RELATIVE ALLE LINEE DI INTERVENTO RIFERIBILI ALL'AREA TEMATICA "FABBRICA INTELLIGENTE" Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2 (articolo 8) DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE Le domande di agevolazione che superano le verifiche di ammissibilita' di cui all'art. 8, comma 4, sono successivamente valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti criteri: a) Caratteristiche dell'impresa proponente. Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori: i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni; ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari; iii. indipendenza finanziaria, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra il totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo; iv. incidenza della gestione caratteristica sul fatturato, determinato sulla base del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari, tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato; b) Qualita' della proposta. Tale criterio e' istruito sulla base dei seguenti indicatori: i. qualita' della proposta progettuale, calcolato sulla base del rapporto tra l'importo degli investimenti ammessi ricadenti nelle tipologie tecnologiche di cui all'allegato n. 1 e l'importo complessivo degli investimenti proposti; ii. fattibilita' tecnica, calcolato sulla base del rapporto tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi corredati di adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi; iii. sostenibilita' economica dell'investimento, calcolato come grado di copertura dell'investimento assicurato dal buon andamento della gestione caratteristica dell'impresa, riscontrato sulla base del rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari e l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi.