MISE: PMI – agevolazioni per le Regioni meno sviluppate

MISE

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018, il Decreto 9 marzo 2018 con l’intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle Regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente».

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 


 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 marzo 2018 

Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente». (18A04761)

(GU n.164 del 17-7-2018)

 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296
(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,
che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,
con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla
normativa comunitaria; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno
in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art.  14,  che
stabilisce le condizioni per  ritenere  compatibili  con  il  mercato
comune ed esenti dall'obbligo  di  notifica  gli  aiuti  a  finalita'
regionale per gli investimenti; 
  Vista  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'   regionale
2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre  2014,
di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione
europea  C  369  del  17  ottobre  2014,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  recante  la  disciplina  per  l'applicazione   degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli  aiuti  «de  minimis»,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013; 
  Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del
Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che  abroga
il regolamento (CE) n.  1083/2006  del  Consiglio  e  che  stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  nonche'  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo e sul Fondo di coesione; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE)
n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, individua la promozione  della
competitivita' delle piccole e medie imprese (obiettivo tematico 3); 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24 novembre 2015  e
successivamente con decisione della Commissione europea C(2017)  8390
final,  del  7  dicembre  2017   (nel   seguito,   PON   «Imprese   e
competitivita'»); 
  Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti  per  investimenti  in
macchinari,  impianti  e  beni  intangibili  e  accompagnamento   dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»  dell'Asse
III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese  e  competitivita'»,  che
prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con  ricadute
immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine  di  sostenere
la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate
nelle regioni del Mezzogiorno; 
  Vista l'Azione 4.2.1  «Incentivi  finalizzati  alla  riduzione  dei
consumi energetici e  delle  emissioni  di  gas  climalteranti  delle
imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di  impianti
di produzione di energia  da  fonte  rinnovabile  per  l'autoconsumo,
dando priorita' alle tecnologie ad  alta  efficienza»  dell'Asse  IV,
«Efficienza energetica», del  PON  «Imprese  e  competitivita'»,  che
prevede interventi diretti  a  sostenere  programmi  di  investimento
delle imprese finalizzati al conseguimento  di  maggiori  livelli  di
efficienza   energetica   all'interno   delle   strutture   aziendali
localizzate nei territori delle regioni meno sviluppate del Paese; 
  Visto il decreto del Direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo  2017  recante
indirizzi operativi per i soggetti beneficiari  del  PON  «Imprese  e
Competitivita'»,    pubblicato    nel    portale    del     Programma
(www.ponic.gov.it); 
  Visti i criteri di selezione delle operazioni del  PON  «Imprese  e
competitivita'», approvati dal Comitato di sorveglianza; 
  Considerato che il Ministero dello sviluppo economico, di  concerto
con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
in  applicazione   della   normativa   comunitaria   riguardante   la
programmazione 2014-2020 dei fondi  di  sviluppo  e  di  investimento
europei, ha definito,  in  materia  di  ricerca  e  innovazione,  una
Strategia nazionale di specializzazione  intelligente  che  individua
specifiche aree  tematiche  di  intervento  ad  impatto  elevato  sul
posizionamento  competitivo  delle  imprese,  in  grado  pertanto  di
rispondere alle opportunita'  emergenti  e  ai  futuri  sviluppi  del
mercato; 
  Considerato   che   la    Commissione    europea,    con    lettera
Ares(2016)1730825, del 12 aprile 2016, ha  comunicato  che  Strategia
nazionale    di    specializzazione    intelligente    soddisfa    la
condizionalita' ex-ante 1.1. di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013,
art. 19 e allegato XI; 
  Considerato che il PON «Imprese e competitivita'» prevede  che  gli
interventi di politica industriale,  finalizzati  a  pronomuovere  la
competitivita' delle piccole e  medie  imprese,  attuati  nell'ambito
dell'obiettivo tematico 3 di cui all'art. 9  del  citato  regolamento
(UE)  n.  1303/2013,  siano  riconducibili  alla  suddetta  Strategia
nazionale di specializzazione intelligente; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 21 marzo 2016, n.  67,  relativo  all'istituzione  della
Cabina di regia di cui all'art. 1, comma 703, lettera c), della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che all'art. 1,  comma  2,  stabilisce  che
essa  costituisce,  per  la  programmazione  2014-2020,  la  sede  di
definizione dei piani operativi per ciascuna area tematica  nazionale
anche con riferimento alla Strategia  nazionale  di  specializzazione
intelligente; 
  Considerato inoltre che il Cluster tecnologico  nazionale  fabbrica
intelligente  ha  elaborato   una   «Roadmap   per   la   ricerca   e
l'innovazione» che  si  pone  l'obiettivo  di  descrivere  visioni  e
strategie per il futuro del settore manifatturiero italiano e di  cui
costituisce il documento di posizionamento  ufficiale  trasversale  a
tutte le aree tematiche di specializzazione della Strategia nazionale
di specializzazione intelligente; 
  Vista la delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto  2016,  n.
186, con la quale  il  CIPE  ha  approvato  il  «Programma  nazionale
complementare  di  azione  e  coesione   Imprese   e   competitivita'
2014-2020» con  risorse  complessivamente  stanziate  pari  a  696,25
milioni  di  euro,  di  cui  148,40  milioni  per  un  intervento  di
ammodernamento tecnologico dei processi produttivi; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
  Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di
garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di
trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e
nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati
che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le
relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero
dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge
5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro
nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la  disciplina
per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,
che prevede che, al fine di identificare  ciascun  aiuto  individuale
nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il  soggetto
concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale  prima
della concessione dello stesso attraverso  la  procedura  informatica
disponibile sul sito web del Registro medesimo; 
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e
delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio
2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in
sede di concessione di finanziamenti, tengano  conto  del  rating  di
legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3  del
medesimo  decreto,  quindi  anche  attraverso  l'attribuzione  di  un
punteggio aggiuntivo; 
  Considerato il rilievo strategico degli interventi a sostegno della
realizzazione di investimenti coerenti con il Piano nazionale Impresa
4.0, in grado di favorire la transizione del  settore  manifatturiero
verso la cosiddetta «Fabbrica intelligente», centrata sulla  completa
digitalizzazione dei flussi di  informazione  con  tutti  gli  attori
della catena del valore e sull'integrazione degli oggetti fisici  nel
suddetto sistema informativo; 
  Considerato che la dotazione finanziaria  del  Programma  nazionale
complementare  di  azione  e  coesione   Imprese   e   competitivita'
2014-2020, definita dalla  predetta  delibera  CIPE  n.  10/2016,  e'
diretta anche a sostenere la realizzazione di interventi coerenti con
il PON «Imprese e competitivita'», ai fini della costituzione  di  un
bacino di progetti secondo una logica di «overbooking»; 
  Ritenuto,  pertanto,  necessario  sostenere  la  realizzazione   di
investimenti innovativi, coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0,
in grado di favorire il miglioramento  competitivo  delle  piccole  e
medie imprese operanti nei territori delle Regioni «meno sviluppate»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    b)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal
regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione,  del  14  giugno  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del  20
giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
    d) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea agli aiuti di importanza minore  («de  minimis»),  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre
2013; 
    e) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013
del Parlamento  e  del  Consiglio  europeo,  del  17  dicembre  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni, che  abroga  il
regolamento  (CE)  n.  1083/2006  del  Consiglio  e  che   stabilisce
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  nonche'  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo e sul Fondo di coesione; 
    f) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida per  il  periodo  2014-2020,
contenente  l'elenco  delle  zone  del   territorio   nazionale   che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del trattato sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  approvata
dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930) e di cui al
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  C
369 del 17 ottobre 2014,  successivamente  modificata  con  decisione
della Commissione europea C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016; 
    g) «Regioni meno sviluppate»: le  regioni  Basilicata,  Calabria,
Campania, Puglia, Sicilia; 
    h) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui
funzionamento e'  disciplinato  da  un'apposita  convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e l'Associazione bancaria italiana
(ABI), che consente il pagamento dei fornitori dei beni agevolati  in
tempi celeri e strettamente  correlati  al  versamento  sul  suddetto
conto corrente, da parte del Ministero, delle agevolazioni  spettanti
all'impresa beneficiaria e, da parte di quest'ultima, della quota  di
cofinanziamento del programma di investimento a suo carico; 
    i) «PMI»: le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato l del Regolamento GBER e nel decreto del Ministro delle
attivita'  produttive  18  aprile  2005,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 12 ottobre 2005, n. 238; 
    l) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione
europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02); 
    m) «tasso base»:  il  tasso  base  pubblicato  dalla  Commissione
europea                    all'indirizzo                     internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
    n) «rating  di  legalita'»:  certificazione  istituita  dall'art.
5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le  cui  modalita'
attuative sono disciplinate  dalla  delibera  dell'Autorita'  garante
della concorrenza e del mercato 14 novembre 2012,  n.  24075,  e  dal
decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo
economico 20 febbraio 2014, n. 57; 
    o) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di  autonomia
tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente
articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente  separati  ma
funzionalmente collegati; 
    p) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o
attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in
una  parte  contraente   dello   Spazio   economico   europeo   (SEE)
(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra
parte contraente del  SEE  in  cui  viene  effettuato  l'investimento
sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il
prodotto  o  servizio  nello  stabilimento  iniziale  e   in   quello
sovvenzionato serve almeno parzialmente per  le  stesse  finalita'  e
soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi
e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o  attivita'
analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE; 
    q) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma
giuridica  rivestita,  svolgono   un'attivita'   economica   inerente
all'esercizio delle professioni intellettuali di  cui  all'art.  2229
del codice civile o delle professioni non  organizzate  in  ordini  o
collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio  2013,  n.
4. 
                               Art. 2 
 
         Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento 
 
  1.  Al  fine  di  rafforzare  nel  territorio  delle  Regioni  meno
sviluppate la competitivita' del tessuto imprenditoriale  e  favorire
la  transizione  del  settore  manifatturiero  verso  la   cosiddetta
«Fabbrica intelligente», il presente decreto disciplina i termini, le
modalita' e le procedure per  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni  in  favore  di  programmi  di  investimento  innovativi
coerenti  con  il  Piano  nazionale  Impresa  4.0  e  finalizzati  ad
aumentare il grado  di  efficienza  o  il  livello  di  flessibilita'
dell'attivita' economica. 
  2. L'intervento previsto dal  presente  decreto  e'  gestito  dalla
Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. 
                               Art. 3 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli
aiuti di cui al presente decreto ammontano a: 
    a) euro 168.400.000,00 a valere sul  Programma  complementare  di
azione e coesione «Imprese e competitivita'» 2014-2020 approvato  dal
CIPE con delibera n. 10/2016 del 1° maggio 2016; 
    b) euro 120.000.000,00 a valere sull'Asse III, Azione  3.1.1  del
Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020
FESR; 
    c) euro 53.094.000,00 a valere sull'Asse  IV,  Azione  4.2.1  del
Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020
FESR,  esclusivamente  per  la   realizzazione   dei   programmi   di
investimento diretti al  cambiamento  fondamentale  del  processo  di
produzione di un'unita' produttiva esistente riconducibili alla linea
di intervento LI 2 «Tecnologie per un manifatturiero sostenibile»  di
cui all'allegato n. 1. 
  2. Una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al  comma  1
e' riservata ai programmi proposti da micro e piccole imprese. 
  3. Al fine di garantire che le risorse di  cui  al  comma  1  siano
utilizzate  secondo  una  tempistica  coerente   con   il   Programma
complementare  di  azione  e  coesione  «Imprese  e   competitivita'»
2014-2020   e   il   Programma   operativo   nazionale   «Imprese   e
competitivita'» 2014-2020 FESR, a  partire  dal  30  giugno  2018  ed
eventualmente il 31 dicembre e il  30  giugno  di  ciascun  anno,  il
Ministero provvede a individuare  l'ammontare  non  utilizzato  delle
risorse finanziarie imputate alla riserva di  cui  al  comma  2  e  a
rendere nuovamente disponibili tali risorse per la concessione  degli
aiuti di  cui  al  presente  decreto  ovvero  per  interventi  aventi
analoghe finalita'. 
                               Art. 4 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in
possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  Registro  delle
imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono
essere costituite secondo le norme di diritto  civile  e  commerciale
vigenti nello Stato di residenza e  iscritte  nel  relativo  Registro
delle  imprese;  per  tali  soggetti,  inoltre,  fermo  restando   il
possesso, alla data di presentazione della domanda  di  agevolazione,
degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere
dimostrata  alla   data   di   richiesta   della   prima   erogazione
dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita'
dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati e depositati presso  il  Registro  delle
imprese ovvero aver presentato, nel caso  di  imprese  individuali  e
societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi; 
    d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di
normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione
degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in
regola in relazione agli obblighi contributivi; 
    e) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di
revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; 
    f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la  presentazione
della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto
dell'investimento  in  relazione  al  quale  vengono   richieste   le
agevolazioni di cui al presente decreto e impegnarsi a non  procedere
alla  delocalizzazione  nei  due  anni  successivi  al  completamento
dell'investimento stesso. 
  2. Oltre a quanto previsto al comma 1,  possono  beneficiare  delle
agevolazioni di cui al presente decreto anche i Liberi professionisti
iscritti agli  ordini  professionali  o  aderenti  alle  associazioni
professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero  ai  sensi
della legge 14 gennaio 2013, n. 4  e  in  possesso  dell'attestazione
rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di
presentazione della domanda, devono  possedere,  ove  compatibili  in
ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma
1. 
  3. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto le PMI e i Liberi professionisti: 
    a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; 
    b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza
definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o
sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.
444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono
motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a
una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
vigente alla data di presentazione della domanda; 
    c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto
bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla
Commissione europea; 
    d) che alla data di presentazione della  domanda  si  trovino  in
condizioni tali  da  risultare  impresa  in  difficolta',  cosi  come
individuata all'art. 2, punto 18, del Regolamento GBER. 
                               Art. 5 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. I programmi ammissibili alle agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di investimenti innovativi  che,  in  coerenza  con  il
Piano  nazionale  «Impresa  4.0»  e   la   Strategia   nazionale   di
specializzazione  intelligente,  consentano  l'interconnessione   tra
componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando  il
livello  di  efficienza  e   di   flessibilita'   nello   svolgimento
dell'attivita' economica,  con  conseguente  riduzione  dei  costi  o
incremento del livello qualitativo dei prodotti. 
  2. Ai fini di cui  al  comma  1,  sono  considerati  ammissibili  i
programmi   di   investimento   che,   in   misura   prevalente,   si
caratterizzano per l'acquisizione dei sistemi e delle  tecnologie  di
cui all'allegato n.  1,  riconducibili  all'area  tematica  «Fabbrica
intelligente»   della   Strategia   nazionale   di   specializzazione
intelligente. Al fine di dimostrare la riconducibilita' del programma
di investimento proposto alla  predetta  area  tematica,  i  soggetti
beneficiari di cui all'art.  4  devono  presentare,  unitamente  alla
domanda di agevolazioni, un'apposita perizia giurata rilasciata da un
professionista iscritto al relativo albo professionale  che  descriva
in modo puntuale le tecnologie e le  caratteristiche  tecniche  degli
investimenti  e  ne  attesti,  conseguentemente,  la  rispondenza  ai
sistemi o alle tecnologie di cui al predetto allegato n.  1,  nonche'
la ragionevolezza dei  relativi  costi.  Ai  fini  dell'accesso  alle
risorse di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), la  predetta  perizia
deve, inoltre, attestare, dandone una  descrizione  approfondita,  la
riconducibilita' dei  beni  oggetto  del  programma  di  investimento
proposto alle «tecnologie per  un  manifatturiero  sostenibile»  come
individuate  nello  stesso  allegato  n.  1,  nonche'   l'ottenimento
all'interno dell'unita' produttiva oggetto del programma di  maggiori
livelli di efficienza energetica a seguito della realizzazione  degli
investimenti  innovativi  volti   alla   razionalizzazione   dell'uso
dell'energia primaria nei processi produttivi. 
  3. I programmi  di  investimento  devono  essere  finalizzati  allo
svolgimento delle attivita' manifatturiere  di  cui  alla  sezione  C
della classificazione delle  attivita'  economiche  ATECO  2007,  con
esclusione di quelle indicate al comma 4. 
  4. In conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da
disposizioni comunitarie, non sono ammissibili  alle  agevolazioni  i
programmi  di  investimento  inerenti  al  settore  siderurgico,  del
carbone,  della  costruzione  navale,  delle  fibre  sintetiche,  dei
trasporti e delle relative infrastrutture, nonche' della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono  in  ogni
caso  essere  concesse   per   interventi   subordinati   all'impiego
preferenziale  di  prodotti  nazionali  rispetto   ai   prodotti   di
importazione  ovvero  per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse
all'esportazione  verso  Paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione  all'estero
o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione. 
  6. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  i  programmi  di
investimento devono: 
    a)  essere  diretti  alla  realizzazione  di  una  nuova   unita'
produttiva   ovvero    all'ampliamento    della    capacita',    alla
diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti  mai
fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale  del  processo
di produzione di un'unita' produttiva esistente; 
    b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata  nei
territori delle Regioni meno sviluppate; 
    c) prevedere spese ammissibili non inferiori  complessivamente  a
euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00; 
    d)  essere  avviati,   pena   la   revoca   delle   agevolazioni,
successivamente alla presentazione della domanda di cui  all'art.  8.
Per data di avvio del programma si intende  la  data  di  inizio  dei
lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la  data  del
primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione
di  immobilizzazioni  o  di  qualsiasi  altro   impegno   che   renda
irreversibile  l'investimento,  a  seconda  di  quale  condizione  si
verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori,  quali
la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',
non sono presi in considerazione ai  fini  dell'individuazione  della
data di avvio dei lavori; 
    e) prevedere una durata non superiore a dodici  mesi  dalla  data
del provvedimento di concessione delle agevolazioni,  fermo  restando
la possibilita' da parte del Ministero  di  concedere,  su  richiesta
motivata  dell'impresa  beneficiaria,  una  proroga  del  termine  di
ultimazione non superiore a sei mesi. Per  data  di  ultimazione  del
programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato
e ritenuto ammissibile alle agevolazioni; 
    f) essere costituiti da immobilizzazioni  mantenute,  per  almeno
tre  anni  dalla  data  di   erogazione   dell'ultima   quota   delle
agevolazioni  o,  se  successiva,   dalla   data   di   installazione
dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione  in  cui  e'
ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei  suddetti
tre   anni,   alcuni   beni   strumentali   diventino   obsoleti    o
inutilizzabili,  e'  possibile  procedere,  previa  comunicazione  al
Ministero,  alla  loro  sostituzione.  In  ogni   caso,   l'attivita'
economica dell'impresa beneficiaria deve essere, pena la revoca delle
agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio  delle
Regioni meno sviluppate. 
  7. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art.  3,  comma  1,
lettere a)  e  b),  l'unita'  produttiva  oggetto  del  programma  di
investimento  deve   essere   nella   disponibilita'   del   soggetto
proponente: 
    a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni,  per
i programmi  diretti  all'ampliamento,  alla  diversificazione  o  al
cambiamento fondamentale del  processo  di  produzione  di  un'unita'
produttiva  esistente,  fatta  eccezione  per  quanto   previsto   in
relazione  alle  imprese  non  residenti  nel   territorio   italiano
dall'art. 4, comma 1, lettera a); 
    b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione
delle agevolazioni, tenuto conto del  termine  previsto  all'art.  9,
comma 3, e pena la revoca delle agevolazioni, per i programmi diretti
alla realizzazione di una nuova unita' produttiva. 
  8. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui all'art.  3,  comma  1,
lettera c), l'unita' produttiva oggetto del programma di investimento
deve essere gia' nella disponibilita' del soggetto proponente per  un
periodo non inferiore ai  dodici  mesi  precedenti  la  presentazione
della domanda di agevolazioni. 
  9. Fermo restando  il  termine  di  ultimazione  del  programma  di
investimento di cui al comma 6, lettera e),  i  soggetti  beneficiari
sono  tenuti,  entro  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della
richiesta di erogazione a  saldo  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  a
dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita'  produttiva  agevolata
del codice ATECO corrispondente  all'attivita'  economica  a  cui  e'
finalizzato il programma di investimento,  trasmettendo  la  seguente
documentazione: 
    a) nel  caso  di  PMI,  la  comunicazione  effettuata  presso  il
Registro delle imprese; 
    b) nel caso di Liberi professionisti, la dichiarazione di  inizio
attivita' di  cui  all'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633  e  successive  modificazioni  e
integrazioni comunicata all'Agenzia delle entrate. 
                               Art. 6 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di  nuove
immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli
2423  e  seguenti  del  codice  civile,  che  riguardino  macchinari,
impianti e attrezzature strettamente  funzionali  alla  realizzazione
dei programmi di investimento di cui all'art.  5,  comma  2,  nonche'
programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo  dei  predetti
beni materiali. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono: 
    a) essere relative a immobilizzazioni, materiali  e  immateriali,
nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con
l'acquirente e alle normali condizioni di mercato; 
    b) essere riferite a beni  ammortizzabili  e  capitalizzati,  che
figurano  nell'attivo  dello  stato   patrimoniale   dell'impresa   e
mantengono  la  loro   funzionalita'   rispetto   al   programma   di
investimento per almeno tre anni dalla data  di  erogazione  a  saldo
delle agevolazioni; 
    c) essere riferite a beni utilizzati  esclusivamente  nell'unita'
produttiva oggetto del programma di investimento; 
    d)  essere  conformi  alla  normativa   comunitaria   in   merito
all'ammissibilita' delle spese nell'ambito dei programmi cofinanziati
dai fondi strutturali nel periodo di programmazione 2014-2020; 
    e) essere pagate esclusivamente tramite  bonifici  bancari,  SEPA
Credit  Transfer  ovvero  ricevute  bancarie  (RI.BA.),  in  modo  da
consentire la piena  tracciabilita'  delle  operazioni.  A  tal  fine
l'impresa beneficiaria puo' utilizzare un conto  corrente  vincolato,
ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente  ordinario,  non
necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione  del
programma di investimento; 
    f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente  quelli
non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e  pertanto
dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva;  tali  mezzi
mobili, inoltre,  devono  essere  identificabili  singolarmente  e  a
servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto  del  programma  di
investimento; 
    g)  nel  caso  di  programmi   di   investimento   diretti   alla
diversificazione della produzione, superare almeno del 200 per  cento
il valore contabile  degli  attivi  che  vengono  riutilizzati,  come
risultante    nell'esercizio    finanziario    precedente     l'avvio
dell'investimento. 
  3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole  grado
di complessita'  e  integrazione  tecnico-produttiva  possono  essere
realizzati, in tutto o in parte, anche  attraverso  il  ricorso  alla
modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano».  Fermo  restando
che non  sono  agevolabili  prestazioni  derivanti  da  attivita'  di
intermediazione  commerciale,  i  contratti  «chiavi  in  mano»  sono
ammissibili solo a condizione  che  nell'ambito  degli  stessi  siano
identificate e quantificate monetariamente,  in  maniera  distinta  e
separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente  ammissibili  alle
agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono
alla  fornitura,  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   con   i
provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2. 
  4. Non sono ammesse le spese: 
    a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria; 
    b) connesse a commesse interne; 
    c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati; 
    d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati; 
    e) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie
prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di
qualsiasi genere; 
    f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le
spese notarili; 
    g) relative alla formazione del personale impiegato dall'impresa,
anche laddove strettamente riferita  alle  immobilizzazioni  previste
dal programma; 
    h) imputabili a imposte e tasse; 
    i) inerenti a beni la cui installazione non  e'  prevista  presso
l'unita' produttiva interessata dal programma; 
    l) correlate all'acquisto di mezzi targati; 
    m) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a
500,00 euro al netto di IVA. 
                               Art. 7 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto stabilite, ai sensi  dell'art.  14  del  Regolamento
GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale,  nella
forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato,
sulla base di una percentuale nominale delle spese  ammissibili  pari
al 75 per cento, ripartita come di seguito indicato: 
    a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in
conto impianti pari al 35 per cento e un finanziamento agevolato pari
al 40 per cento; 
    b) per le imprese di media dimensione,  un  contributo  in  conto
impianti pari al 25 per cento e un finanziamento agevolato pari al 50
per cento. 
  2. Il finanziamento agevolato deve essere  restituito  dall'impresa
beneficiaria senza interessi a decorrere  dalla  data  di  erogazione
dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,  secondo  un  piano  di
ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31
maggio e il 30 novembre di ogni anno,  in  un  periodo  della  durata
massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione
dell'ultima quota a saldo ricade  nei  trenta  giorni  precedenti  la
scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano  di
ammortamento   decorre   dalla   prima   scadenza   successiva.    Il
finanziamento agevolato non e'  assistito  da  particolari  forme  di
garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione
delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai
sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
  3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo
del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui  alla
comunicazione n. 14/2008. A  tal  fine  e'  utilizzato  il  tasso  di
riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni,
determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini  di
punti base conforme a quanto previsto dalla  medesima  comunicazione.
Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi  l'intensita'
massima prevista dalla disciplina comunitaria di cui al comma  1,  il
contributo in conto impianti e' ridotto in misura tale  da  garantire
il rispetto della predetta intensita'. 
  4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria
del programma di investimento ammesso alle  agevolazioni,  attraverso
risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma
priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari
al 25 per cento delle spese ammissibili complessive,  come  stabilito
dal Regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14. 
  5.  L'ammontare  complessivo  delle  agevolazioni  concedibili   e'
rideterminato nel provvedimento di  concessione  definitiva  adottato
dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati
i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente
sostenute dall'impresa beneficiaria. 
  6.  Le  agevolazioni  concesse  in  relazione   ai   programmi   di
investimento di cui al presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con  altre  agevolazioni  pubbliche,
che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art.
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati
ai sensi dei regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
attribuite sulla base del Regolamento de minimis. 
  7. Le  agevolazioni  sono  concesse  a  valere  sulla  contabilita'
speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della
concessione del finanziamento  agevolato,  il  Ministero  provvede  a
trasferire all'Agenzia le somme necessarie per la costituzione di uno
specifico fondo rotativo, in  conformita'  a  quanto  previsto  dagli
articoli da 37 a 46 del Regolamento (UE) 1303/2013.  L'Agenzia  opera
in  qualita'  di  soggetto  gestore   dello   strumento   finanziario
svolgendo, secondo le indicazioni contenute nel presente decreto,  le
attivita' di concessione, erogazione e verifica dei rientri  connessi
al finanziamento agevolato. Il Ministero provvede anche a  trasferire
periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per  l'erogazione  del
contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno. 
  8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica  di
cui all'art. 4 del  Regolamento  GBER,  i  progetti  di  investimento
avviati dalla stessa impresa beneficiaria, o da altre  imprese  dello
stesso gruppo, nella stessa provincia (regione  di  livello  3  della
nomenclatura delle unita'  territoriali  statistiche)  nei  tre  anni
precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi  del
presente decreto, sono considerati parte  di  un  unico  progetto  di
investimento. 
                               Art. 8 
 
        Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni. 
  2. I termini e le  modalita'  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazioni sono definiti con successivi provvedimenti del Direttore
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero. Con i medesimi
provvedimenti sono resi disponibili gli schemi in base ai quali  deve
essere  presentata  la  domanda  di  ammissione   alle   agevolazioni
unitamente al piano di investimento, alla perizia di cui all'art.  5,
comma  2,  e  all'ulteriore  documentazione  utile  allo  svolgimento
dell'attivita'  istruttoria  da  parte  del  Ministero.  I   predetti
provvedimenti definiscono altresi' i punteggi,  le  condizioni  e  le
soglie minime di ammissibilita' adottati per ciascuno dei  criteri  e
indicatori di valutazione di cui  all'allegato  n.  2,  il  punteggio
aggiuntivo correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del
rating di legalita', gli oneri informativi a  carico  delle  imprese,
nonche' gli eventuali ulteriori  elementi  utili  a  disciplinare  la
corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 
  3. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123 e successive modificazioni e  integrazioni,  le  imprese
beneficiarie  hanno  diritto  alle  agevolazioni  esclusivamente  nei
limiti  delle  disponibilita'  finanziarie.  Il  Ministero   comunica
tempestivamente, con avviso a firma del Direttore  generale  per  gli
incentivi  alle  imprese  del  Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse finanziarie  disponibili.  In  caso  di  insufficienza  delle
suddette risorse, le domande presentate nell'ultimo giorno  utile  ai
fini   della   concessione   delle    agevolazioni    sono    ammesse
all'istruttoria in base alla posizione  assunta  nell'ambito  di  una
specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse.  La
graduatoria e' formata in ordine decrescente sulla base del punteggio
attribuito a ciascuna impresa proponente determinato dalla somma  dei
punteggi di cui agli indicatori i, ii,  iii  e  iv  del  criterio  di
valutazione  «caratteristiche   dell'impresa   proponente»   di   cui
all'allegato  n.  2.  In  caso  di  parita'  di  punteggio,  ai  fini
dell'ammissione alla fase istruttoria prevale  il  programma  con  il
minor costo. 
  4. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della  domanda
di agevolazioni, il Ministero procede a valutare  preliminarmente  la
capacita' dell'impresa richiedente  di  restituire  il  finanziamento
agevolato, verificando, sulla base dei  dati  desumibili  dall'ultimo
bilancio approvato e depositato, la seguente relazione: 
 
                       Cfa 
              Cflow ≥ ----- 
                        n 
 
    «Cflow »: indica la somma dei valori  relativi  al  risultato  di
esercizio (incrementato degli  oneri  straordinari  e  al  netto  dei
proventi straordinari) e agli ammortamenti; 
    «Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato
ai sensi dell'art. 7; 
    «n»:  indica  il  numero   degli   anni   di   ammortamento   del
finanziamento agevolato, secondo quanto indicato dall'impresa in sede
di domanda di agevolazioni. 
  5. Effettuata la  verifica  preliminare  di  cui  al  comma  4,  il
Ministero  procede,   nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di
presentazione ovvero della  graduatoria  di  cui  al  comma  3,  alla
verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'  previste
dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di  agevolazioni
sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato  n.  2.  Le
attivita' istruttorie sono  svolte  dal  Ministero  entro  centoventi
giorni dalla data di presentazione della domanda, fermo  restando  la
possibilita' di chiedere integrazioni e/o chiarimenti. Per le domande
per le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito
positivo, il  Ministero,  verificata  la  vigenza  e  la  regolarita'
contributiva dell'impresa beneficiaria  nonche'  l'assenza  di  cause
ostative ai sensi della vigente  normativa  antimafia,  procede  alla
registrazione dell'aiuto individuale  sul  Registro  nazionale  degli
aiuti di Stato ai sensi del regolamento 31 maggio 2017, n. 115 e alla
conseguente adozione del provvedimento di concessione. Per le domande
che hanno ottenuto un punteggio inferiore a una o piu'  delle  soglie
di   ammissibilita'   previste   con   i   successivi   provvedimenti
direttoriali  di  cui  al  comma  2,  ovvero  ritenute  comunque  non
ammissibili per insussistenza dei requisiti  soggettivi  e  oggettivi
previsti  dal  presente  decreto  e/o  a   seguito   della   verifica
preliminare di cui  al  comma  4,  il  Ministero  comunica  i  motivi
ostativi all'accoglimento della domanda  ai  sensi  dell'art.  10-bis
della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
  6. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 5 sono indicati
gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a
carico dell'impresa  beneficiaria  in  ordine  agli  obiettivi,  alle
modalita'  e  ai  termini   di   realizzazione   del   programma   di
investimento,  gli  obblighi  derivanti  dall'utilizzo   di   risorse
cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento  agli
adempimenti in materia di  informazione  e  pubblicita',  nonche'  le
circostanze determinanti  la  revoca  delle  agevolazioni.  L'impresa
beneficiaria  provvede  alla  sottoscrizione  del  provvedimento   di
concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena
la decadenza dalle agevolazioni concesse. 
  7. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione da  parte  dell'impresa
beneficiaria del provvedimento di concessione  di  cui  al  comma  5,
l'Agenzia provvede alla stipula del contratto di  finanziamento  che,
tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma 2,  disciplina  le
modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il  rimborso  del
finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e  obblighi  a
carico dell'impresa beneficiaria. 
                               Art. 9 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  erogate  dall'Agenzia  a  seguito  della
presentazione  di  richieste  da  parte  delle  imprese  beneficiarie
avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
realizzazione del programma di investimento  per  un  importo  almeno
pari al  25  per  cento  dell'importo  complessivo  dell'investimento
ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di  erogazione  che  puo'
essere riferita ad importo inferiore. Le  agevolazioni  sono  erogate
secondo una delle seguenti modalita': 
    a) sulla base di  titoli  di  spesa  non  quietanzati  attraverso
l'utilizzo di un conto corrente vincolato; 
    b)  sulla  base  di  titoli  di  spesa   quietanzati   attraverso
l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario. 
  2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le
modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  erogazione   e   di
rendicontazione dei  costi  nonche'  la  relativa  documentazione  da
allegare. 
  3. La prima richiesta di erogazione per stato di  avanzamento  deve
essere  presentata,  pena  la  revoca   delle   agevolazioni,   entro
centoventi giorni dalla data del provvedimento di  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 8, comma 5. 
  4. La richiesta di erogazione a saldo delle  agevolazioni  concesse
deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di
ultimazione dell'investimento come  definita  all'art.  5,  comma  6,
lettera e). L'ammontare delle agevolazioni  spettanti  sono  definite
sulla  base  dell'investimento  complessivamente   ammesso   in   via
definitiva. 
  5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa  presentato
costituisce acconto, i beni relativi  alla  richiesta  di  erogazione
devono essere fisicamente individuabili e installati presso  l'unita'
produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti
termini: 
    a) nel caso  in  cui  l'impresa  abbia  scelto  la  modalita'  di
erogazione mediante conto corrente vincolato, entro  sessanta  giorni
dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa; 
    b) nel caso  in  cui  l'impresa  abbia  scelto  la  modalita'  di
erogazione mediante conto corrente bancario ordinario, alla  data  di
presentazione della richiesta di erogazione. 
  6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate  nei  provvedimenti  di
cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta  giorni  dalla  presentazione
delle domande  di  erogazione  e  provvede  a  erogare  le  quote  di
agevolazione spettanti all'impresa beneficiaria. 
                               Art. 10 
 
                        Ulteriori adempimenti 
                 a carico delle imprese beneficiarie 
 
  1. L'impresa beneficiaria, oltre al rispetto degli adempimenti gia'
previsti dal presente decreto, e' tenuta a: 
    a)  effettuare  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa   attraverso
modalita' che consentano la  loro  piena  tracciabilita'  e  la  loro
riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,
nel caso in cui l'impresa beneficiaria abbia scelto la  modalita'  di
erogazione mediante  un  conto  corrente  bancario  ordinario  e  non
dedicato, i soggetti beneficiari sono tenuti  a  effettuare  distinti
pagamenti per ciascuno dei titoli di spesa, esclusivamente attraverso
SEPA Credit Transfer o con ricevute bancarie (RI.BA.); 
    b)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi,
relativi alle  spese  rendicontate,  nei  dieci  anni  successivi  al
completamento del programma di investimento.  In  ogni  caso,  tenuto
conto  di  quanto  stabilito  dall'art.  140  del  Regolamento   (UE)
1303/2013,  i  documenti  giustificativi  di  spesa   devono   essere
conservati  sotto  forma  di  originali  o,   in   casi   debitamente
giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti  per  i
dati comunemente accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di
documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente   in
versione  elettronica  che  rispondano  a   standard   di   sicurezza
accettati; 
    c) consentire e favorire, in ogni fase  del  procedimento,  anche
mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni
e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e  da
altri  organismi  nazionali  o  dell'Unione  europea  competenti   in
materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei  programmi
e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; 
    d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e
rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di
effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati; 
    e)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'
separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le
operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili
nazionali; 
    f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti
sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto
legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e
integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del  programma
di investimento. 
  2. Le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto degli  indirizzi
operativi stabiliti con il decreto del  Direttore  generale  per  gli
incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare, le
imprese beneficiarie devono: 
    a) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'
dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del  Programma  operativo
nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'
allo scopo individuate dal Ministero; 
    b) garantire che le spese oggetto  di  agevolazione  non  abbiano
gia' fruito di una misura  di  sostegno  finanziario  comunitario  ai
sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del Regolamento (UE) 1303/2013  e/o
nazionale secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  norme  nazionali
sull'ammissibilita' delle spese; 
    c) rispettare quanto previsto  in  materia  di  stabilita'  delle
operazioni dall'art. 71 del Regolamento (UE) 1303/2013; 
    d) garantire il rispetto delle politiche  dell'Unione  europea  e
delle norme nazionali  in  materia  di  ammissibilita'  delle  spese,
tutela ambientale, sviluppo  sostenibile,  pari  opportunita'  e  non
discriminazione; 
    e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento  di
tutte  le  attivita'  in  materia  di   monitoraggio,   controllo   e
pubblicita' previsti dalla normativa  europea  relativa  all'utilizzo
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  di  cui
al Regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni  attuative  e
delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero. 
                               Art. 11 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare
controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate,
al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la  fruizione   e   il
mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli
interventi finanziati. 
  2.  A  conclusione  del  programma   di   investimento,   al   fine
dell'adozione  del  provvedimento  di  concessione  definitiva  delle
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5,  il  Ministero  effettua  un
controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di  investimento.
In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco
per un campione significativo di programmi di investimento agevolati,
nominando un'apposita commissione di  accertamento.  Il  campione  e'
definito sulla base di criteri  di  estrazione  casuale  in  modo  da
assicurare la verifica  in  loco  su  almeno  il  10  per  cento  dei
programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato  deve  essere
composto, per almeno il 50 per cento, da  programmi  con  un  importo
degli investimenti superiore a euro  1.500.000,00.  Gli  oneri  delle
commissioni  di  accertamento  sono  posti  a  carico  delle  risorse
dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo  nazionale
«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR. 
                               Art. 12 
 
                             Variazioni 
 
  1. Eventuali variazioni  dell'impresa  beneficiaria  conseguenti  a
operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',
ovvero  variazioni  del  programma  di  investimento  relative   agli
obiettivi, alla  tempistica  di  realizzazione,  alla  localizzazione
delle  attivita'  o  ai   beni   di   investimento,   devono   essere
tempestivamente  comunicate  al  Ministero  affinche'  proceda   alle
opportune   verifiche,   valutazioni   ed   adempimenti,   anche   in
considerazione delle possibili cause  di  revoca  delle  agevolazioni
previste all'art. 13. La comunicazione deve  essere  accompagnata  da
un'argomentata relazione illustrativa. 
  2. Le variazioni che riguardano esclusivamente  i  fornitori  e  le
caratteristiche  tecniche  dei  beni,  qualora  non  modifichino   la
funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque,
di importo non superiore al 30 per cento  dell'investimento  ammesso,
non devono essere preventivamente  comunicate  al  Ministero  e  sono
valutate in fase di  erogazione  esclusivamente  con  riferimento  al
rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6. 
  3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'
stata   approvata,   il   Ministero   sospende   l'erogazione   delle
agevolazioni,  fermo  restando  che   l'importo   complessivo   delle
agevolazioni erogate non puo'  essere  superiore  a  quello  concesso
all'impresa beneficiaria. 
                               Art. 13 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale nei seguenti casi: 
    a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero
documentazione irregolare per fatti comunque  imputabili  all'impresa
beneficiaria e non sanabili; 
    b) mancata presentazione della prima richiesta  di  erogazione  a
stato  avanzamento   entro   centoventi   giorni   dalla   data   del
provvedimento di concessione delle agevolazioni; 
    c)  mancata  realizzazione  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 5, comma  6,  lettera  e).  La  realizzazione
parziale del programma di investimento comporta la revoca totale  nel
caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale; 
    d) mancata attivazione,  con  riferimento  all'unita'  produttiva
agevolata e nei termini indicati all'art.  5,  comma  9,  del  codice
ATECO di attivita' economica  cui  e'  finalizzato  il  programma  di
investimento; 
    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della medesima  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove
intervenuti    antecedentemente    alla    data    di     ultimazione
dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il  Ministero  di
valutare,  nel  caso  di  apertura   nei   confronti   del   soggetto
beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento,  la
compatibilita' della  procedura  medesima  con  la  prosecuzione  del
programma di investimento agevolato; 
    f)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla
normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,
del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive
modifiche e integrazioni. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma  1,  il
soggetto beneficiario non ha diritto alle  quote  residue  ancora  da
erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli
interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura parziale nei seguenti casi: 
    a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione
in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini  indicati  all'art.
5, comma 6, lettera f); 
    b) cessazione o rilocalizzazione dell'attivita' economica  a  cui
e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle Regioni
meno sviluppate, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni; 
    c) cessione, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione
dell'ultima quota delle agevolazioni,  della  proprieta'  dell'unita'
produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato   ad
un'altra impresa non in possesso dei requisiti  di  accesso  indicati
dal presente decreto; 
    d) modifica sostanziale, nei tre anni  successivi  alla  data  di
erogazione  dell'ultima  quota  delle  agevolazioni,   dell'attivita'
economica, dei livelli occupazionali e/o della  capacita'  produttiva
oggetto del programma di  investimento  che  alteri  la  natura,  gli
obiettivi o le  condizioni  di  attuazione  del  programma  agevolato
compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari; 
    e) realizzazione  parziale  del  programma  di  investimento  nei
termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso  in  cui  la
parte di investimenti realizzata risulti  organica  e  funzionale  si
procede alla revoca parziale delle  agevolazioni  limitatamente  alla
parte corrispondente agli investimenti non realizzati; 
    f)  mancata  istallazione  dei  beni  oggetto  del  programma  di
investimento agevolato nei  termini  di  cui  all'art.  9,  comma  5,
purche'  la  parte  di  investimenti  realizzata  relativa  ai   beni
istallati risulti organica e funzionale; 
    g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di
cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimenti  realizzata
relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale; 
    h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle  rate
del finanziamento agevolato da restituire al Ministero. 
  4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3: 
    a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d)  e'  riconosciuta
all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata
al periodo in  cui  e'  stato  verificato  il  pieno  rispetto  degli
obblighi; 
    b) nei casi  di  cui  alle  lettere  e)  ed  f)  e'  riconosciuta
all'impresa esclusivamente la quota parte di agevolazioni commisurata
ai beni in relazione ai quali e' stato verificato il  pieno  rispetto
degli obblighi ivi indicati; 
    c) nel caso di cui alla lettera g)  e'  riconosciuta  all'impresa
esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile ai beni  per
i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti; 
    d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla
quota di finanziamento agevolato non restituita. 
  5. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in
misura totale  o  parziale,  in  relazione  alla  natura  ed  entita'
dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi  previsti
agli articoli 10 e  11  e  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal
provvedimento di concessione. 
                               Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il regime di aiuti istituito ai sensi del  presente  decreto  e'
comunicato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento GBER  ed
e' applicabile dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
fino al 31 dicembre 2020, fatte salve eventuali proroghe  autorizzate
dalla Commissione europea. 
  2.  Il  Ministero  garantisce  l'adempimento  degli   obblighi   di
pubblicita' e informazione di cui all'art.  9  del  Regolamento  GBER
attraverso la  pubblicazione  delle  informazioni  ivi  indicate  sul
Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma  1,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di  relazioni  annuali
trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b),
del Regolamento GBER. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 marzo 2018 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 538 
                                                           Allegato 1 
 
                                                (articolo 5, comma 2) 
 
            TECNOLOGIE RELATIVE ALLE LINEE DI INTERVENTO 
                    RIFERIBILI ALL'AREA TEMATICA 
                       "FABBRICA INTELLIGENTE" 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
                                                           Allegato 2 
 
                                                         (articolo 8) 
 
              DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE 
                    DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE 
 
    Le  domande  di  agevolazione  che  superano  le   verifiche   di
ammissibilita' di cui  all'art.  8,  comma  4,  sono  successivamente
valutate, tramite l'attribuzione di punteggi, sulla base dei seguenti
criteri: 
      a) Caratteristiche dell'impresa proponente.  Tale  criterio  e'
istruito sulla base dei seguenti indicatori: 
        i. copertura finanziaria delle immobilizzazioni,  determinato
sulla base del  rapporto,  relativamente  agli  ultimi  due  esercizi
finanziari, tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a
medio-lungo termine sul totale dell'importo delle immobilizzazioni; 
        ii. copertura degli oneri finanziari, determinato sulla  base
del rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari,  tra
l'importo  del  margine  operativo  lordo  e  l'importo  degli  oneri
finanziari; 
        iii. indipendenza finanziaria,  determinato  sulla  base  del
rapporto, relativamente agli ultimi due esercizi finanziari,  tra  il
totale dell'importo dei mezzi propri e l'importo totale del passivo; 
        iv. incidenza della gestione  caratteristica  sul  fatturato,
determinato sulla base del rapporto, relativamente  agli  ultimi  due
esercizi finanziari, tra l'importo  del  margine  operativo  lordo  e
l'importo del fatturato; 
      b) Qualita' della proposta. Tale  criterio  e'  istruito  sulla
base dei seguenti indicatori: 
        i. qualita' della proposta progettuale, calcolato sulla  base
del rapporto tra l'importo degli investimenti ammessi ricadenti nelle
tipologie  tecnologiche  di  cui  all'allegato  n.  1   e   l'importo
complessivo degli investimenti proposti; 
        ii. fattibilita' tecnica, calcolato sulla base  del  rapporto
tra l'ammontare complessivo degli investimenti ammessi  corredati  di
adeguati preventivi e l'importo totale degli investimenti ammessi; 
        iii. sostenibilita'  economica  dell'investimento,  calcolato
come  grado  di  copertura  dell'investimento  assicurato  dal   buon
andamento della  gestione  caratteristica  dell'impresa,  riscontrato
sulla base del rapporto tra l'importo  del  margine  operativo  lordo
medio registrato negli ultimi due esercizi finanziari  e  l'ammontare
complessivo degli investimenti ammessi. 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su