MISE: individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa

MISE

Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2016, il Decreto 4 agosto 2016 con l’individuazione dei territori delle aree di  crisi industriale  non complessa, ammessi alle agevolazioni di  cui  alla  legge  15  maggio 1989, n. 181.

 

Elenco dei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa.

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 


 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 agosto 2016 

Individuazione dei territori delle  aree  di  crisi  industriale  non
complessa, ammessi alle agevolazioni di  cui  alla  legge  15  maggio
1989, n. 181. (16A07068) 
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  1989,  n.  120,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modificazioni e  integrazioni,  recante  «Misure  di  sostegno  e  di
reindustrializzazione  in   attuazione   del   piano   nazionale   di
risanamento della siderurgia»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  «Misure
urgenti per la crescita  del  Paese»,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge,  n.  83
del 2012» e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis,  introdotto  con
decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con  modificazioni
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con  decreto  del
Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le  condizioni
e le modalita' per l'attuazione degli  interventi  da  effettuare  ai
sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come
successivamente estesi, nei casi di «situazioni di crisi  industriali
diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto  di  cui
al comma 8 che  presentano,  comunque,  impatto  significativo  sullo
sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione»; 
  Visto il decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  del  31
gennaio 2013, di «Attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti  per  la  crescita  del
Paese»,  con  il  quale  sono  state  disciplinate  le  modalita'  di
individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e sono
stati determinati i criteri per la  definizione  e  l'attuazione  dei
Progetti di riconversione e riqualificazione industriale; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  giugno
2015 che stabilisce termini, modalita' e procedure per la concessione
ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n.  120  del
1989  in  favore  di  programmi  di  investimento  finalizzati   alla
riqualificazione delle aree di crisi industriale e,  in  particolare,
l'art. 2, comma 3 del citato decreto in base al  quale  «I  territori
delle  aree  di  crisi  industriale  non   complessa   ammessi   alle
agevolazioni  sono  individuati,  anche  su  proposta  delle  singole
Regioni  interessate,  con  successivo  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di Bolzano»; 
  Vista la  circolare  direttoriale  del  direttore  della  Direzione
generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello  sviluppo
economico n. 59282 del 6 agosto 2015  avente  a  oggetto  «Criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni  di  cui  alla  legge  n.
181/1989 in favore di  programmi  di  investimento  finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali»; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) agevolazioni: le agevolazioni previste  dal  decreto-legge  1°
aprile 1989, n. 120, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  15
maggio 1989,  n.  181  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
recante misure di sostegno e di reindustrializzazione, in  attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
    b) sezione: la sezione del portale  ISTAT  denominata  «Parametri
per  l'identificazione  dei  sistemi  locali  (SL)  candidabili  alle
agevolazioni  previste  per  le  aree  di   crisi   industriale   non
complesse»; 
    c) SLL: i Sistemi Locali del Lavoro,  classificazione  ISTAT  dei
sistemi locali utilizzata nella Sezione; 
    d) anno di riferimento: anno precedente a quello corrente. 
                               Art. 2 
 
Criteri di individuazione dei territori candidabili  agli  interventi
  agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa 
  1. I territori candidabili alle agevolazioni previste per  le  aree
di  crisi  industriale  non  complessa  sono  individuati  secondo  i
seguenti criteri: 
    a) SLL che, in riferimento  ai  parametri  statistici  desumibili
dalla Sezione dell'anno di riferimento, non risultano compresi  nelle
seguenti classificazioni: 
      I. specializzazione  produttiva  prevalente -  «sistemi  locali
turistici» e «sistemi locali a vocazione agricola»; 
      II. combinazione del tasso di occupazione e di disoccupazione -
«occupazione    alta/disoccupazione     bassa»     e     «occupazione
alta/disoccupazione medio-bassa»; 
      III. variazione  occupazione  e  disoccupazione -  «occupazione
aumenta/disoccupazione       diminuisce»        e        «occupazione
aumenta/disoccupazione aumenta meno della media»; 
      IV. produttivita' del lavoro delle imprese (valore aggiunto per
addetto migliaia/euro) - COD PROD4 e COD PROD5; 
    b) SLL che soddisfano le condizioni di cui al punto a) e  in  cui
insistono aree  di  crisi  industriale  complessa,  limitatamente  ai
territori  dei  comuni  non  rientranti  nella  perimetrazione  delle
medesime. 
                               Art. 3 
 
Individuazione dei territori candidabili agli interventi  agevolativi
  previsti per le aree di crisi industriale non complessa 
  1. Nell'allegato  n.  1  del  presente  decreto  sono  riportati  i
territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi
industriale non complessa individuati con  applicazione  dei  criteri
definiti all'art. 2. 
                               Art. 4 
 
Criteri e modalita'  di  selezione  dei  territori  candidabili  alle
  agevolazioni  previste  per  le  aree  di  crisi  industriale   non
  complessa 
  1. Entro trenta giorni dalla data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, le regioni approvano con deliberazione di Giunta  regionale,
e trasmettono al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  la  propria
proposta di elenco  dei  territori  da  ammettere  alle  agevolazioni
previste per le aree di crisi industriale non complessa. 
  2.  Le  regioni,  ognuna  per  l'ambito  territoriale  di   propria
competenza, selezionano, tra i territori indicati nell'allegato n. 1,
quelli da inserire nella proposta di elenco di cui  al  comma  1  nel
rispetto dei seguenti criteri: 
    a)  l'incidenza  demografica   dei   territori   candidati   alle
agevolazioni sul totale della popolazione  regionale  indicata  nella
colonna [a] della tabella 1 riportata  nell'allegato  2  al  presente
decreto non deve essere  superiore  ai  valori  percentuali  indicati
nella  colonna  [c]  della  medesima  tabella.  Il   limite   massimo
dell'incidenza demografica puo' essere aumentato  di  un  valore  non
superiore all'1% della popolazione dei SLL candidabili indicata nella
colonna [d] della medesima tabella; 
    b) i SLL con incidenza demografica non  inferiore  al  40%  della
popolazione dei SLL candidabili  indicata  nella  colonna  [b]  della
tabella 1 riportata nell'allegato 2  possono  essere  candidati  alle
agevolazioni limitatamente a uno o piu' comuni che li compongono.  Ai
fini del rispetto del limite massimo indicato alla precedente lettera
a), viene considerata la popolazione dei comuni cosi' come pubblicata
dall'ISTAT  nella  banca  dati  «demo.istat.it»  relativamente   alla
medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella
Sezione dell'anno di riferimento.  L'elenco  dei  SLL  con  incidenza
demografica  non  inferiore  al  40%  della   popolazione   dei   SLL
candidabili e' riportato nella tabella 2 dell'allegato 2. 
  3. Possono essere candidati alle agevolazioni i comuni non compresi
nei territori indicati  nell'allegato  1,  nel  rispetto  del  limite
indicato al comma 2, lettera a) e delle seguenti condizioni: 
    a) i SLL di appartenenza  dei  comuni  soddisfano  la  condizione
prevista all'art. 2, comma 1, lettera a), punto I; 
    b) i SLL  di  appartenenza  dei  comuni  soddisfano  due  tra  le
condizioni previste all'art. 2, comma 1, lettere a), punti  II,  III,
IV; 
    c)  la  popolazione  complessiva  dei  comuni,  determinata   nel
rispetto delle modalita' indicate al comma 2, lettera b), non risulti
superiore  al  30%  della   popolazione   regionale   dei   territori
candidabili indicata alla  colonna  [b]  della  tabella  1  riportata
nell'allegato 2. 
  4. Il territorio dei comuni con  popolazione  superiore  a  250.000
abitanti,  cosi'  come  pubblicata  dall'ISTAT   nella   banca   dati
«demo.istat.it» relativamente alla medesima data di rilevazione della
popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell'anno di  riferimento,
puo' essere candidato alle agevolazioni anche limitatamente a  una  o
piu' sezioni di Censimento. Ai fini del rispetto del  limite  massimo
indicato al comma 2, lettera a),  viene  considerata  la  popolazione
della  sezione  di  Censimento  prescelta  sulla   base   dell'ultima
rilevazione  dell'ISTAT   disponibile,   pubblicata   nella   sezione
«variabili censuarie» del sito www.istat.it. 
  5. Nel caso di SLL che insistono  su  piu'  regioni,  ogni  regione
candida  alle  agevolazioni  i  soli  comuni   del   proprio   ambito
territoriale. Ai fini del rispetto del  limite  massimo  indicato  al
comma 2, lettera a), viene  considerata  la  popolazione  dei  comuni
cosi' come pubblicata dall'ISTAT  nella  banca  dati  «demo.istat.it»
relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei
SLL adottata nella Sezione dell'anno di riferimento. 
  6. Oltre ai casi indicati alla lettera b) del comma 2 e ai commi  4
e 5, ogni regione puo' candidare limitatamente a uno  o  piu'  comuni
che li compongono un numero massimo di due SLL indicati nell'allegato
1 a condizione  che  la  popolazione  complessiva  dei  comuni  cosi'
individuati non risulti superiore al 5%  della  popolazione  dei  SLL
candidabili indicata nella colonna  [b]  della  tabella  1  riportata
nell'allegato 2. Ai fini del calcolo viene considerata la popolazione
dei  comuni  cosi'  come  pubblicata  dall'ISTAT  nella  banca   dati
«demo.istat.it» relativamente alla medesima data di rilevazione della
popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell'anno di riferimento. 
                               Art. 5 
 
Pubblicazione dell'elenco dei  territori  candidati  agli  interventi
  agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa 
  1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma
1 dell'art.  4,  accertata  la  regolarita'  formale  delle  proposte
trasmesse dalle regioni rispetto ai  criteri  previsti  dal  presente
decreto,  con  decreto  del  Direttore  generale  per   la   politica
industriale, la competitivita' e le piccole e  medie  imprese  e  del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico e' pubblicato  l'elenco  nazionale  dei  territori
candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale
non complessa e sono definiti i termini per  la  presentazione  delle
domande di agevolazione, nel rispetto delle  modalita'  indicate  dal
decreto ministeriale 9 giugno 2015 e dalla circolare 6 agosto 2015. 
  2. L'elenco nazionale dei  territori  candidati  alle  agevolazioni
previste per le aree di crisi industriale non complessa rimane valido
per due anni a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto
direttoriale di cui al comma 1. 
                               Art. 6 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Per l'anno 2016 la Sezione di riferimento e'  quella  pubblicata
dall'Istat sulla base dei dati del  «Rapporto  sulla  situazione  del
Paese» pubblicato a maggio 2015. 
  2. Allo scadere del biennio, fatti salvi gli  effetti  prodotti  in
attuazione  del  presente  decreto,  con  decreto  direttoriale   del
Direttore della Direzione generale per la  politica  industriale,  la
competitivita' e le piccole  e  medie  imprese  del  Ministero  dello
sviluppo economico sono aggiornati gli allegati 1 e  2  nel  rispetto
delle modalita' e delle procedure indicate dal presente decreto. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 4 agosto 2016 
 
                                                 Il Ministro: Calenda 

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2367
La Redazione

Autore: La Redazione

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