MISE: individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa
Il Ministro dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2016, il Decreto 4 agosto 2016 con l’individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181.
Elenco dei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa.
Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 4 agosto 2016
Individuazione dei territori delle aree di crisi industriale non complessa, ammessi alle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181. (16A07068) IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia»; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, di seguito «decreto-legge, n. 83 del 2012» e, in particolare, l'art. 27, comma 8-bis, introdotto con decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico vengano disciplinate le condizioni e le modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge n. 120 del 1989, come successivamente estesi, nei casi di «situazioni di crisi industriali diverse da quelle complesse individuate ai sensi del decreto di cui al comma 8 che presentano, comunque, impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2013, di «Attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese», con il quale sono state disciplinate le modalita' di individuazione delle situazioni di crisi industriale complessa e sono stati determinati i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di riconversione e riqualificazione industriale; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015 che stabilisce termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge n. 120 del 1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale e, in particolare, l'art. 2, comma 3 del citato decreto in base al quale «I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»; Vista la circolare direttoriale del direttore della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico n. 59282 del 6 agosto 2015 avente a oggetto «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali»; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni: a) agevolazioni: le agevolazioni previste dal decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia; b) sezione: la sezione del portale ISTAT denominata «Parametri per l'identificazione dei sistemi locali (SL) candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complesse»; c) SLL: i Sistemi Locali del Lavoro, classificazione ISTAT dei sistemi locali utilizzata nella Sezione; d) anno di riferimento: anno precedente a quello corrente.
Art. 2 Criteri di individuazione dei territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa 1. I territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa sono individuati secondo i seguenti criteri: a) SLL che, in riferimento ai parametri statistici desumibili dalla Sezione dell'anno di riferimento, non risultano compresi nelle seguenti classificazioni: I. specializzazione produttiva prevalente - «sistemi locali turistici» e «sistemi locali a vocazione agricola»; II. combinazione del tasso di occupazione e di disoccupazione - «occupazione alta/disoccupazione bassa» e «occupazione alta/disoccupazione medio-bassa»; III. variazione occupazione e disoccupazione - «occupazione aumenta/disoccupazione diminuisce» e «occupazione aumenta/disoccupazione aumenta meno della media»; IV. produttivita' del lavoro delle imprese (valore aggiunto per addetto migliaia/euro) - COD PROD4 e COD PROD5; b) SLL che soddisfano le condizioni di cui al punto a) e in cui insistono aree di crisi industriale complessa, limitatamente ai territori dei comuni non rientranti nella perimetrazione delle medesime.
Art. 3 Individuazione dei territori candidabili agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa 1. Nell'allegato n. 1 del presente decreto sono riportati i territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa individuati con applicazione dei criteri definiti all'art. 2.
Art. 4 Criteri e modalita' di selezione dei territori candidabili alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa 1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le regioni approvano con deliberazione di Giunta regionale, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, la propria proposta di elenco dei territori da ammettere alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa. 2. Le regioni, ognuna per l'ambito territoriale di propria competenza, selezionano, tra i territori indicati nell'allegato n. 1, quelli da inserire nella proposta di elenco di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri: a) l'incidenza demografica dei territori candidati alle agevolazioni sul totale della popolazione regionale indicata nella colonna [a] della tabella 1 riportata nell'allegato 2 al presente decreto non deve essere superiore ai valori percentuali indicati nella colonna [c] della medesima tabella. Il limite massimo dell'incidenza demografica puo' essere aumentato di un valore non superiore all'1% della popolazione dei SLL candidabili indicata nella colonna [d] della medesima tabella; b) i SLL con incidenza demografica non inferiore al 40% della popolazione dei SLL candidabili indicata nella colonna [b] della tabella 1 riportata nell'allegato 2 possono essere candidati alle agevolazioni limitatamente a uno o piu' comuni che li compongono. Ai fini del rispetto del limite massimo indicato alla precedente lettera a), viene considerata la popolazione dei comuni cosi' come pubblicata dall'ISTAT nella banca dati «demo.istat.it» relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell'anno di riferimento. L'elenco dei SLL con incidenza demografica non inferiore al 40% della popolazione dei SLL candidabili e' riportato nella tabella 2 dell'allegato 2. 3. Possono essere candidati alle agevolazioni i comuni non compresi nei territori indicati nell'allegato 1, nel rispetto del limite indicato al comma 2, lettera a) e delle seguenti condizioni: a) i SLL di appartenenza dei comuni soddisfano la condizione prevista all'art. 2, comma 1, lettera a), punto I; b) i SLL di appartenenza dei comuni soddisfano due tra le condizioni previste all'art. 2, comma 1, lettere a), punti II, III, IV; c) la popolazione complessiva dei comuni, determinata nel rispetto delle modalita' indicate al comma 2, lettera b), non risulti superiore al 30% della popolazione regionale dei territori candidabili indicata alla colonna [b] della tabella 1 riportata nell'allegato 2. 4. Il territorio dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, cosi' come pubblicata dall'ISTAT nella banca dati «demo.istat.it» relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell'anno di riferimento, puo' essere candidato alle agevolazioni anche limitatamente a una o piu' sezioni di Censimento. Ai fini del rispetto del limite massimo indicato al comma 2, lettera a), viene considerata la popolazione della sezione di Censimento prescelta sulla base dell'ultima rilevazione dell'ISTAT disponibile, pubblicata nella sezione «variabili censuarie» del sito www.istat.it. 5. Nel caso di SLL che insistono su piu' regioni, ogni regione candida alle agevolazioni i soli comuni del proprio ambito territoriale. Ai fini del rispetto del limite massimo indicato al comma 2, lettera a), viene considerata la popolazione dei comuni cosi' come pubblicata dall'ISTAT nella banca dati «demo.istat.it» relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell'anno di riferimento. 6. Oltre ai casi indicati alla lettera b) del comma 2 e ai commi 4 e 5, ogni regione puo' candidare limitatamente a uno o piu' comuni che li compongono un numero massimo di due SLL indicati nell'allegato 1 a condizione che la popolazione complessiva dei comuni cosi' individuati non risulti superiore al 5% della popolazione dei SLL candidabili indicata nella colonna [b] della tabella 1 riportata nell'allegato 2. Ai fini del calcolo viene considerata la popolazione dei comuni cosi' come pubblicata dall'ISTAT nella banca dati «demo.istat.it» relativamente alla medesima data di rilevazione della popolazione dei SLL adottata nella Sezione dell'anno di riferimento.
Art. 5 Pubblicazione dell'elenco dei territori candidati agli interventi agevolativi previsti per le aree di crisi industriale non complessa 1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 1 dell'art. 4, accertata la regolarita' formale delle proposte trasmesse dalle regioni rispetto ai criteri previsti dal presente decreto, con decreto del Direttore generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese e del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico e' pubblicato l'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa e sono definiti i termini per la presentazione delle domande di agevolazione, nel rispetto delle modalita' indicate dal decreto ministeriale 9 giugno 2015 e dalla circolare 6 agosto 2015. 2. L'elenco nazionale dei territori candidati alle agevolazioni previste per le aree di crisi industriale non complessa rimane valido per due anni a partire dalla data di pubblicazione del decreto direttoriale di cui al comma 1.
Art. 6 Disposizioni transitorie e finali 1. Per l'anno 2016 la Sezione di riferimento e' quella pubblicata dall'Istat sulla base dei dati del «Rapporto sulla situazione del Paese» pubblicato a maggio 2015. 2. Allo scadere del biennio, fatti salvi gli effetti prodotti in attuazione del presente decreto, con decreto direttoriale del Direttore della Direzione generale per la politica industriale, la competitivita' e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico sono aggiornati gli allegati 1 e 2 nel rispetto delle modalita' e delle procedure indicate dal presente decreto. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 agosto 2016 Il Ministro: Calenda Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2016 Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF reg.ne prev. n. 2367