MISE: agevolazioni per piani di investimento per la riqualificazione delle aree di crisi industriali

MISEIl Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, il Decreto 9 giugno 2015 con i termini, modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

Al fine di promuovere il rilancio delle aree colpite da crisi industriale attraverso la valorizzazione della vitalità imprenditoriale e delle potenzialità dei singoli territori, il decreto stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell’art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012.

E’ data priorità all’attuazione degli interventi nell’ambito delle aree caratterizzate da crisi industriale complessa.

Nell’ambito della realizzazione del Programma di promozione industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 , il Soggetto gestore opera nel rispetto dei principi generali del Regolamento GBER e, in particolare:

a) per la concessione degli aiuti a finalita’ regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 14 del medesimo regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta degli aiuti di Stato a finalita’ regionale e delle intensita’ di aiuto ivi stabilite;

b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree di crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui alla lettera a), nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 17 del Regolamento GBER;

c) per la concessione degli aiuti alle PMI per servizi di consulenza, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 18 del Regolamento GBER;

d) per la concessione degli aiuti per l’innovazione dell’organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 29 del Regolamento GBER;

e) per la concessione di aiuti per la tutela ambientale, nel rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER. 3. I territori delle aree di crisi industriale non complessa ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su proposta delle singole Regioni interessate, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

 

 


 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 9 giugno 2015

Termini, modalita' e procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181  in  favore  di
programmi di investimento  finalizzati  alla  riqualificazione  delle
aree di crisi industriali.  
 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  15  maggio  1989,  n.  181  e  successive
modifiche, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione  per
le aree di crisi siderurgica, in attuazione del  piano  nazionale  di
risanamento della siderurgia; 
  Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno  1996,
con la  quale  la  Commissione  europea  ha  informato  le  autorita'
italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti
sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonche'
degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo; 
  Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre  2000,  con
la quale viene comunicato di considerare compatibile con  il  mercato
comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' italiane adottato le
opportune misure ai sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato; 
  Vista  la  successiva  nota  di  autorizzazione  della  Commissione
europea del 18 settembre 2003,  C(2003)  3365,  con  la  quale  viene
comunicato  di  considerare  compatibile  con   il   mercato   comune
l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree
di crisi industriale diverse da  quella  siderurgica,  come  previsto
dall'art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria
2003), e quindi potenzialmente a tutto il  territorio  nazionale,  in
presenza di crisi settoriali localizzate; 
  Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex lege  n.  181/1989
riconducibili  alla  predetta  autorizzazione  comunitaria   del   18
settembre 2003 e approvate con  le  seguenti  norme:  art.  1,  commi
265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 11, commi 8 e  9,
della legge 14 maggio 2005, n. 80; art. 1, comma 30, della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; art. 37 della legge 23 febbraio 2006,  n.  51,
nonche' con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006; 
  Viste le disposizioni contenute nelle delibere del CIPI 13  ottobre
1989, 12 aprile 1990, 28 giugno 1990, 20 dicembre 1990;  nel  decreto
ministeriale 21 ottobre 2002,  registrato  con  il  n.  1120578;  nel
citato art. 73 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;  nelle  delibere
del CIPE n. 130 del 23 dicembre 2003 e n. 29 del 22 marzo 2006; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107
e 108 del trattato; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2014  -
2020  approvata  dalla  Commissione  europea  con  decisione  del  16
settembre 2014 (SA 38930), di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   dell'Unione
europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59"; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante:  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27  e,  in  particolare,
l'art.  5-ter  relativo  alla  elaborazione  e  all'attribuzione,  su
istanza di parte, di un rating di legalita' per le  imprese  operanti
nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo  di  due
milioni di euro; 
  Visti la deliberazione 14 novembre 2012, n.  24075,  dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, e il
decreto 20 febbraio 2014, n. 57, del Ministro dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2014,
adottati in attuazione del citato art.  5-ter  del  decreto-legge  24
gennaio 2012, n. 1; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante:
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni"; 
  Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n.
1, come sostituito dall'art. 2 del  decreto  legislativo  14  gennaio
2000, n. 3 e poi modificato dall'art. 1, comma 463,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che da' facolta' alle amministrazioni centrali
dello Stato di stipulare  convenzioni  con  l'Agenzia  nazionale  per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -
Invitalia  per  la  realizzazione  delle  attivita'   proprie   della
societa', nonche' delle attivita' a queste collegate, strumentali  al
perseguimento di finalita' pubbliche; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  2
novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 287 del 7 dicembre 2004, recante: "Criteri e modalita' di
concessione delle agevolazioni  di  competenza  del  Ministero  delle
attivita' produttive, a valere sui fondi rotativi per le imprese,  di
cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"; 
  Vista la direttiva  27  marzo  2007,  emanata  dal  Ministro  dello
sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 461,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, che indica la  predetta  Agenzia  quale  "ente
strumentale dell'amministrazione centrale" (punto 2.1.1); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  8  gennaio
2009, registrato con il n. 312, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 64 del 18 marzo  2009,  che  ha  dettato
all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia direttive per l'adeguamento del
regime di aiuti  ex-lege  n.  181/1989  e  successive  estensioni  al
regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  25  gennaio
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 97 del 27 aprile 2010, con cui e' stato approvato il  Testo  unico
degli indirizzi attuativi regolanti i rapporti tra il Ministero dello
sviluppo economico  e  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti  e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.a.  -  Invitalia,   per
l'attuazione del programma di promozione industriale di cui  all'art.
5  del  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e al decreto-legge
9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre  1993,  n.
513; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  "Misure
urgenti per la crescita del Paese",  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel seguito "decreto-legge  n.  83
del 2012", e, in particolare, l'art. 27, che reca il  riordino  della
disciplina in materia di riconversione e riqualificazione  produttiva
di aree di crisi industriale complessa; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 111 del 14 maggio 2013, che, in attuazione dell'art. 27, comma  8,
del  decreto-legge  n.  83  del  2012,  disciplinale   modalita'   di
individuazione  delle  situazioni  di  crisi  industriale  complessa,
determina i criteri per la definizione e l'attuazione dei Progetti di
riconversione  e  riqualificazione  industriale   e   impartisce   le
opportune direttive  all'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli
investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia,  prevedendo
la priorita' di accesso agli interventi; 
  Visto  il  comma  8-bis  del  predetto  art.   27,   inserito   dal
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, con  il  quale  e'
disposto che il Ministro dello sviluppo  economico,  con  decreto  di
natura  non  regolamentare,  da  adottare   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e  di  Bolzano,  disciplini  le  condizioni  e  le
modalita' per l'attuazione degli interventi da effettuare,  ai  sensi
degli articoli 5, 6, e 8 del decreto-legge 1° aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio  1989,  n.  181,
come  successivamente  estesi,  nei  casi  di  situazioni  di   crisi
industriali diverse da quelle  complesse  individuate  ai  sensi  del
medesimo art. 27, che  presentano,  comunque,  impatto  significativo
sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione; 
  Ritenuto opportuno, alla luce  delle  sopra  elencate  disposizioni
normative, procedere, nell'ambito dell'attuazione del predetto  comma
8-bis dell'art. 27, all'aggiornamento degli  indirizzi  attuativi  di
cui al citato  decreto  ministeriale  25  gennaio  2010,  nonche'  al
completamento dei contenuti  del  predetto  decreto  ministeriale  31
gennaio 2013 per quanto attiene le  condizioni  e  le  modalita'  per
l'attuazione  degli  interventi   da   effettuare,   ai   sensi   del
decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche,  nei  casi
di situazioni di crisi industriale complessa; 
  Ritenuto opportuno,  altresi',  introdurre  alcune  modifiche  agli
indirizzi attuativi di cui al citato decreto ministeriale 25  gennaio
2010, volte, tra l'altro, a uniformare la disciplina  agevolativa  di
cui alla legge n. 181/1989 con quella relativa  ad  altri  interventi
agevolativi; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espresso nella seduta del 7 maggio 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) "Ministero": il Ministero dello sviluppo economico; 
    b) "Soggetto gestore": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia; 
    c) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'
Trattato che istituisce la Comunita' europea; 
    d) "Regolamento GBER": il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato; 
    e) "Regolamento de minimis": il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013
della Commissione, del 18 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24  dicembre  2013,  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; 
    f) "unita'  produttiva":  una  struttura  produttiva,  dotata  di
autonomia   tecnica,   organizzativa,   gestionale   e    funzionale,
eventualmente  articolata  su  piu'  immobili  e/o  impianti,   anche
fisicamente separati ma collegati funzionalmente; 
    g)  "Legge  181":  il  decreto-legge  1°  aprile  1989,  n.  120,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n.  181  e
successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e  di
reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione
del piano nazionale di risanamento della siderurgia; 
    h) "PMI": le  micro,  piccole  e  medie  imprese,  come  definite
nell'allegato 1 del "Regolamento GBER" e  nel  decreto  del  Ministro
delle attivita' produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005; 
    i) "Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale":  la  Carta
degli aiuti a finalita' regionale valida  per  il  periodo  2014-2020
contenente  l'elenco  delle  zone  del   territorio   nazionale   che
soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e
c), del TFUE, approvata dalla Commissione  europea  il  16  settembre
2014 (SA 38930), di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 17 ottobre 2014 C 369; 
    l)  "importo  di  aiuto  corretto":  importo  massimo  di   aiuto
consentito per un grande progetto di investimento, calcolato  secondo
la seguente formula: importo massimo di aiuto = R × (A + 0,50 × B + 0
× C) dove: R e' l'intensita' massima di aiuto applicabile nella  zona
interessata stabilita nella Carta degli aiuti di  Stato  a  finalita'
regionale,   esclusa   l'intensita'   di   aiuto    maggiorata    (la
maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi
ammissibili, B e' la parte  di  costi  ammissibili  compresa  tra  50
milioni di euro e 100 milioni di euro  e  C  e'  la  parte  di  costi
ammissibili superiore a 100 milioni di euro; 
    m) "innovazione  dell'organizzazione":  l'applicazione  di  nuovi
metodi organizzativi nelle pratiche commerciali,  nell'organizzazione
del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa,  esclusi
i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi  gia'  utilizzati
nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e
le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la  mera
sostituzione  o  estensione  dei  beni  strumentali,  i   cambiamenti
derivanti  unicamente  da  variazioni  del  prezzo  dei  fattori,  la
produzione  personalizzata,  l'adattamento  ai  mercati  locali,   le
periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti  ciclici  nonche'
il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati; 
    n) "tutela ambientale": qualsiasi azione volta a porre rimedio  o
a prevenire un danno all'ambiente  fisico  o  alle  risorse  naturali
causato dalle attivita' di un beneficiario, a ridurre il  rischio  di
un tale danno o a promuovere un  uso  piu'  razionale  delle  risorse
naturali, ivi inclusi le misure di risparmio energetico  e  l'impiego
di fonti di energia rinnovabili. 
                               Art. 2 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Al fine di promuovere il rilancio delle aree  colpite  da  crisi
industriale   attraverso   la    valorizzazione    della    vitalita'
imprenditoriale e  delle  potenzialita'  dei  singoli  territori,  il
presente decreto stabilisce i termini, le modalita'  e  le  procedure
per la presentazione delle domande di accesso, nonche' i  criteri  di
selezione e  valutazione  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati  alla
riqualificazione delle aree di crisi industriali ai  sensi  dell'art.
27, commi 8 e 8-bis, del  decreto-legge  n.  83  del  2012.  E'  data
priorita' all'attuazione  degli  interventi  nell'ambito  delle  aree
caratterizzate da crisi industriale complessa. 
  2. Nell'ambito della  realizzazione  del  Programma  di  promozione
industriale di cui alle leggi n. 181/1989 e n. 513/1993 e  successive
modifiche e integrazioni, il Soggetto gestore opera nel rispetto  dei
principi generali del Regolamento GBER, cosi' come gia' previsto  dal
decreto ministeriale 8 gennaio 2009  citato  nelle  premesse,  e,  in
particolare: 
    a) per la concessione degli  aiuti  a  finalita'  regionale,  nel
rispetto  dei  principi   contenuti   nell'art.   14   del   medesimo
regolamento, nei limiti delle aree comprese nella Carta  degli  aiuti
di Stato a finalita'  regionale  e  delle  intensita'  di  aiuto  ivi
stabilite; 
    b) per la concessione degli aiuti alle PMI localizzate nelle aree
di crisi non ricomprese nella Carta degli aiuti di cui  alla  lettera
a), nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 17 del  Regolamento
GBER; 
    c) per la  concessione  degli  aiuti  alle  PMI  per  servizi  di
consulenza, nel rispetto dei  principi  contenuti  nell'art.  18  del
Regolamento GBER; 
    d)   per   la   concessione   degli   aiuti   per   l'innovazione
dell'organizzazione, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 29
del Regolamento GBER; 
    e) per la concessione di aiuti  per  la  tutela  ambientale,  nel
rispetto dei principi contenuti negli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45
e 47 del Regolamento GBER. 
  3. I territori  delle  aree  di  crisi  industriale  non  complessa
ammessi alle agevolazioni sono individuati, anche su  proposta  delle
singole Regioni interessate,  con  successivo  decreto  del  Ministro
dello  sviluppo  economico,  da  adottare   sentita   la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano. 
                               Art. 3 
 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1.   Gli   adempimenti   tecnici   e   amministrativi   riguardanti
l'istruttoria delle domande,  la  concessione  e  l'erogazione  delle
agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione di monitoraggi,  di
ispezioni e controlli di cui al presente  decreto  sono  affidati  al
Soggetto gestore. 
  2. Con apposita convenzione, da stipularsi entro  90  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente decreto, sono regolati i  rapporti
tra Ministero e Soggetto gestore. 
                               Art. 4 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese costituite in forma di societa' di capitali, ivi  incluse  le
societa' cooperative di cui  all'art.  2511  e  seguenti  del  codice
civile, e le societa' consortili di cui all'art. 2615-ter del  codice
civile,  che,  alla  data   di   presentazione   della   domanda   di
agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte
nel Registro delle imprese; le imprese non residenti  nel  territorio
italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto  civile
e commerciale  vigenti  nello  Stato  di  residenza  e  iscritte  nel
relativo registro delle imprese; nel caso di soggetti richiedenti non
residenti sul territorio italiano la  disponibilita'  di  almeno  una
sede sul territorio italiano deve  essere  dimostrata  alla  data  di
richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza
dal beneficio, fermo restando il possesso, alla data di presentazione
della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal
presente articolo; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili,
non essere in liquidazione  volontaria  e  non  essere  sottoposte  a
procedure concorsuali; 
    c)  non  rientrare  tra  le  societa'  che  hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    d) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta' cosi' come individuata nel Regolamento GBER; 
    e) esclusivamente  per  gli  aiuti  a  finalita'  regionale,  non
rientrare tra coloro che nei due anni precedenti  abbiano  chiuso  la
stessa o analoga attivita'  nello  spazio  economico  europeo  o  che
abbiano concretamente in programma di cessare l'attivita'  entro  due
anni dal completamento del programma di sviluppo proposto nella  zona
interessata. 
  2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni  sono  classificate  in
piccola, media o grande dimensione sulla base  dei  criteri  indicati
nell'allegato 1 al Regolamento GBER e nel decreto del Ministro  delle
attivita' produttive 18 aprile 2005. 
                               Art. 5 
 
 
                        Programmi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto
i programmi di  investimento  produttivo  di  cui  al  comma  2  e  i
programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4.
A  completamento  dei  predetti  programmi  di   investimento   sono,
altresi', ammissibili, per un ammontare non superiore al 20 per cento
del  totale  degli   investimenti   ammissibili,   i   progetti   per
l'innovazione dell'organizzazione di cui al comma 5. 
  2. I programmi di investimento  produttivo  sono  ammissibili  alle
agevolazioni in conformita' ai divieti e alle limitazioni di cui agli
articoli 13, 14 e 17 del Regolamento GBER, e devono  essere  diretti,
fermo restando quanto previsto al comma 3 per le  imprese  di  grandi
dimensioni, a: 
    a) la realizzazione di nuove unita' produttive tramite l'adozione
di  soluzioni  tecniche,  organizzative  e/o  produttive   innovative
rispetto al mercato di riferimento; 
    b) l'ampliamento e/o la  riqualificazione  di  unita'  produttive
esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti
aggiuntivi  o  cambiamento  fondamentale  del   processo   produttivo
complessivo; 
    c) la realizzazione di nuove unita' produttive o l'ampliamento di
unita' produttive esistenti che eroghino i servizi di cui al comma 5,
lettera e); 
    d) l'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi  e  nei
limiti dell'art. 2, punto 49, del Regolamento GBER; 
  3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento
produttivo di cui al comma 2 sono ammissibili solo nel  caso  in  cui
siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettera a), del TFUE, mentre  nelle  aree  del  territorio  nazionale
ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del
TFUE, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al comma  2,
lettera a) e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una
diversificazione  della  produzione  e  a  condizione  che  le  nuove
attivita' non siano uguali o simili a quelle  svolte  precedentemente
nell'unita' produttiva. A tal fine per attivita' uguali o  simili  si
intendono  attivita'  che  rientrano  nella  stessa  classe   (codice
numerico a  quattro  cifre)  della  classificazione  delle  attivita'
economiche  ATECO  2007.  Sono,  invece,  esclusi  i   programmi   di
investimento produttivo proposti da imprese di grandi  dimensioni  in
territori  non  ricompresi  nelle  predette   aree   del   territorio
nazionale. 
  4. I programmi  di  investimento  per  la  tutela  ambientale  sono
ammissibili alle agevolazioni,  in  conformita'  ai  divieti  e  alle
limitazioni stabilite dal Regolamento  GBER  per  gli  aiuti  per  la
tutela ambientale, e devono essere diretti a: 
    a) innalzare il livello di  tutela  ambientale  risultante  dalle
attivita' dell'impresa, in  conformita'  e  alle  condizioni  di  cui
all'art. 36 del Regolamento GBER; 
    b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme  dell'Unione
europea che innalzano il livello di  tutela  ambientale  e  non  sono
ancora in vigore, in conformita' e alle condizioni di cui all'art. 37
del Regolamento GBER; 
    c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformita'  e
alle condizioni di cui all'art. 38 del Regolamento GBER; 
    d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformita' e
alle condizioni di cui all'art. 40 del Regolamento GBER; 
    e) promuovere la produzione di energia da fonti  rinnovabili,  in
conformita' e alle condizioni di  cui  all'art.  41  del  Regolamento
GBER; 
    f) il risanamento di siti  contaminati,  in  conformita'  e  alle
condizioni di cui all'art. 45 del Regolamento GBER; 
    g) il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti, in  conformita'  e
alle condizioni di cui all'art. 47 del Regolamento GBER. 
  5.  I   progetti   per   l'innovazione   dell'organizzazione   sono
ammissibili alle  agevolazioni  in  conformita'  ai  divieti  e  alle
limitazioni di cui all'art. 29 del Regolamento GBER. In  particolare,
per le imprese di grandi dimensioni tali  progetti  sono  ammissibili
solo se realizzati attraverso una collaborazione effettiva con PMI  e
se le PMI coinvolte sostengono almeno il 30 per cento del totale  dei
costi ammissibili del progetto. 
  6. I programmi di investimento di cui al comma 1 devono  riguardare
le seguenti attivita' economiche: 
    a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle
miniere di carbone non competitive di cui alla decisione  2010/787/UE
del Consiglio; 
    b) attivita' manifatturiere; 
    c)  produzione  di  energia,  limitatamente   ai   programmi   di
investimento produttivo di cui al comma  2  qualora  le  agevolazioni
siano concesse ai sensi dell'art. 17 del Regolamento GBER  ovvero  ai
programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al comma 4,
lettere d) ed e); 
    d) attivita' dei servizi alle imprese; 
    e) attivita' turistiche, intese come attivita'  finalizzate  allo
sviluppo dell'offerta turistica  attraverso  il  potenziamento  e  il
miglioramento della qualita' dell'offerta ricettiva. 
  7. Con la circolare di  cui  all'art.  6,  comma  6,  il  Ministero
provvede a fornire indicazioni inerenti al dettaglio delle  attivita'
ammissibili di cui al comma  6.  Nel  caso  in  cui  l'intervento  e'
disciplinato da un apposito accordo di programma,  quest'ultimo,  nei
limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato  e
tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo  dei  territori  interessati,
puo' individuare ulteriori attivita'  economiche  per  l'applicazione
dell'intervento, nonche' prevedere la limitazione a specifici settori
di attivita' economica. 
  8. Ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni, i programmi  e  i
progetti di cui al comma 1 devono: 
    a) riguardare unita' produttive ubicate  in  una  delle  aree  di
crisi indicate all'art. 2, comma 1. In particolare, ciascun programma
di investimento deve essere da  solo  sufficiente  a  conseguire  gli
obiettivi  previsti  e  riguardare  un'unica  unita'  produttiva,  ad
eccezione dei progetti  per  l'innovazione  dell'organizzazione  che,
qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare piu' unita'
produttive; 
    b)  prevedere  spese  ammissibili  complessive  non  inferiori  a
1.500.000,00 euro (unmilionecinquecentomila); 
    c)  essere  avviati  successivamente  alla  presentazione   della
domanda di agevolazioni di cui all'art. 9. A tal  fine  per  data  di
avvio si intende,  la  data  di  inizio  dei  lavori  di  costruzione
relativi  all'investimento  oppure  la   data   del   primo   impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori
preparatori quali la richiesta di  permessi  o  la  realizzazione  di
studi di fattibilita' non sono considerati come avvio.  Nel  caso  di
acquisizioni si intende, invece, il  momento  di  acquisizione  degli
attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito; 
    d) essere realizzati entro 36 mesi  dalla  data  di  delibera  di
concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1,  pena  la
revoca delle agevolazioni concesse, fermo  restando  la  possibilita'
del Soggetto gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi,
sulla base di una motivata richiesta  dell'impresa  beneficiaria.  La
data di  ultimazione  del  programma  coincide  con  quella  relativa
all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero  con  il  completamento
delle  attivita'  previste   per   i   progetti   per   l'innovazione
dell'organizzazione   e   deve   essere   comunicata   dal   soggetto
beneficiario al Soggetto gestore entro 30 giorni dalla data stessa; 
    e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi  entro  12
mesi dalla data  di  ultimazione,  come  comunicata  ai  sensi  della
lettera d), caratterizzato da un incremento degli addetti.  Nei  casi
in cui  l'intervento  e'  disciplinato  da  un  apposito  accordo  di
programma, i programmi occupazionali possono essere diretti,  qualora
previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero  degli
addetti  dell'unita'  produttiva   interessata   dal   programma   di
investimenti, purche' la stessa sia operativa da almeno  un  biennio.
L'accordo di programma puo', inoltre, stabilire criteri  e  procedure
di  premialita'  per  il  conseguimento   di   specifiche   finalita'
occupazionali. 
  9. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale  di  cui
al  comma  8,  lettera  e),  i  soggetti  beneficiari  si  impegnano,
nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa
verifica   della    sussistenza    dei    requisiti    professionali,
prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di
crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle
liste  di  mobilita',  ovvero  risultino  disoccupati  a  seguito  di
procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in  cui  l'intervento
e' disciplinato da apposito accordo di programma,  quest'ultimo  puo'
diversamente definire il  bacino  di  riferimento  del  personale  da
rioccupare. 
                               Art. 6 
 
 
                          Spese ammissibili 
 
  1. Le spese  ammissibili  debbono  riferirsi  all'acquisto  e  alla
realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli  2423
e seguenti del codice civile, nella misura necessaria alle  finalita'
del programma di investimento produttivo di cui all'art. 5, comma  1,
sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione  della
domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e
17 del Regolamento GBER. Dette spese riguardano: 
    a) suolo aziendale e sue sistemazioni; 
    b)  opere  murarie  e  assimilate  e  infrastrutture   specifiche
aziendali; 
    c) macchinari, impianti ed attrezzature varie; 
    d)  programmi   informatici   e   servizi   per   le   tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  (TIC)  commisurati   alle
esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 
    e) immobilizzazioni immateriali, cosi' come individuate  all'art.
2, punto 30, del Regolamento GBER. 
  2. Per le sole PMI sono  ammissibili  anche  le  spese  relative  a
consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi
e nei limiti dell'art. 18  del  Regolamento  GBER.  Tali  spese  sono
ammissibili  nella  misura  massima  del  5  per  cento  dell'importo
complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando
che la relativa intensita' massima dell'aiuto e' pari al 50 per cento
in equivalente sovvenzione lordo (ESL). 
  3. Per le imprese di grandi dimensioni le spese relative ad  attivi
immateriali  sostenute  per  la   realizzazione   di   programmi   di
investimento produttivo  di  cui  all'art.  5,  commi  2  e  3,  sono
ammissibili solo nel limite del 50 per cento  del  costo  totale  del
programma di investimento. 
  4.  In  relazione  ai  programmi  di  investimento  per  la  tutela
ambientale di cui all'art. 5, comma 4, sono considerati agevolabili i
costi di investimento cosi' come determinati dagli articoli  36,  37,
38, 40, 41, 45 e 47 del Regolamento GBER. 
  5. In relazione ai progetti per  l'innovazione  dell'organizzazione
di cui all'art. 5, comma 5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui
al presente decreto le spese e i costi relativi a: 
    a) personale dipendente limitatamente a  tecnici,  ricercatori  e
altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati  nelle
attivita' del progetto; 
    b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella  misura
e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto; 
    c) ricerca contrattuale,  quali  conoscenze  e  brevetti  nonche'
servizi di consulenza e altri servizi utilizzati  esclusivamente  per
l'attivita' del progetto; 
    d) spese generali derivanti direttamente dal progetto; 
    e) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  6. Il Ministero, con propria circolare,  provvede  a  fornire,  nel
rispetto dei principi generali del Regolamento  GBER,  le  specifiche
indicazioni inerenti alla tipologia  delle  spese  ammissibili  e  ai
limiti di ammissibilita' delle stesse. 
                               Art. 7 
 
 
                Forma e intensita' delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse  nella  forma  del  contributo  in
conto impianti e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro
i limiti delle intensita' massime di aiuto previste  dal  Regolamento
GBER e, in particolare: 
    a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui
all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2
ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga  di
cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE; 
    b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui
all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2
ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle  ammesse
alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a)  e  c),  del
TFUE; 
    c) dall'art. 18 per le spese per servizi  di  consulenza  di  cui
all'art. 6, comma 2, del presente decreto; 
    d)  dagli  articoli  36,  37,  38,  40,  41,  45  e  47  per  gli
investimenti per la tutela ambientale; 
    e)   dall'art.   29   per   i    progetti    per    l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5, del presente decreto. 
  2. Le intensita' massime di aiuto di cui al comma 1  sono  espresse
in equivalente sovvenzione lordo (ESL),  che  rappresenta  il  valore
attualizzato  dell'aiuto  espresso  come   percentuale   del   valore
attualizzato delle spese ammissibili. 
  3. Il finanziamento agevolato  concedibile,  fatto  salvo  il  caso
della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui all'art. 8,
comma 1 e all'art. 11, comma  1,  e'  pari  al  50  per  cento  degli
investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni  oltre  un
periodo  di  preammortamento,  della  durata  massima  di   3   anni,
commisurato  alla  durata  del  programma.  Il  tasso  agevolato   di
finanziamento e' pari al  20  per  cento  del  tasso  di  riferimento
vigente alla data di concessione delle  agevolazioni,  fissato  sulla
base di quello stabilito dalla Commissione europea e  pubblicato  nel
sito
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html, fermo restando il rispetto del limite minimo  dello  0,50  per
cento annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente  indicato
nel decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  2  novembre
2004 richiamato nelle premesse. 
  4. Il contributo in conto  impianti  e'  determinato  in  relazione
all'ammontare del finanziamento agevolato di  cui  al  comma  3,  nei
limiti delle intensita' massime di aiuto di cui  al  comma  1,  fermo
restando quanto previsto  al  comma  6.  Gli  accordi  di  programma,
qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte  delle
Regioni sottoscrittrici degli accordi  stessi,  possono  determinare,
nel  rispetto  dei  predetti   limiti,   una   diversa   misura   del
finanziamento  agevolato  e  del   contributo   in   conto   impianti
concedibili. 
  5. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8,  comma
1 e all'art. 11, comma 1, l'intervento  complessivo  ai  sensi  della
legge  181,  comprensivo  del  contributo  a   fondo   perduto,   del
finanziamento agevolato e della partecipazione al  capitale  sociale,
dovra', di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato
e della partecipazione al capitale sociale non sia  inferiore  al  50
per cento dell'ammontare complessivo delle  agevolazioni  concedibili
per lo stesso intervento, cosi' come previsto ai  sensi  del  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 richiamato
nelle premesse. 
  6. La somma del finanziamento agevolato, del  contributo  in  conto
impianti e della eventuale partecipazione al capitale di cui all'art.
8, comma 1 e all'art. 11, comma 1, non puo' essere  superiore  al  75
per cento degli investimenti ammissibili. 
  7. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano
di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30
giugno  e  il  31  dicembre  di   ogni   anno.   Gli   interessi   di
preammortamento   sono   corrisposti    alle    medesime    scadenze.
L'agevolazione derivante dal finanziamento  agevolato  e'  pari  alla
differenza tra  gli  interessi  calcolati  al  tasso  di  riferimento
vigente alla data di  concessione  delle  agevolazioni  e  quelli  da
corrispondere al predetto tasso agevolato. 
  8. Il finanziamento agevolato, di  cui  al  comma  3,  deve  essere
assistito  da  garanzie  reali,  tramite  ipoteca  di   primo   grado
sull'immobile e privilegio  speciale  sui  macchinari,  da  acquisire
esclusivamente sui beni agevolati  facenti  parte  del  programma  di
investimento. Il valore di iscrizione delle  garanzie  e'  pari  alla
quota capitale del finanziamento. 
  9. L'impresa beneficiaria deve garantire la  copertura  finanziaria
del programma di investimento apportando un  contributo  finanziario,
attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno,  in
una forma priva di qualsiasi  tipo  di  sostegno  pubblico,  pari  ad
almeno il 25 per cento delle  spese  ammissibili  complessive  ed  e'
tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati  nell'area  di
crisi nella quale e' ubicata l'unita' produttiva in cui e' realizzato
il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel  caso  di
PMI, dalla data di ultimazione del programma. 
  10. La concessione delle agevolazioni e' subordinata alla  notifica
individuale  e  alla  successiva  autorizzazione   da   parte   della
Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore: 
    a) all'importo di aiuto corretto per un  investimento  con  costi
ammissibili  pari  a  100  milioni  di  euro,  per  i  programmi   di
investimento produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare  in
aree di crisi di cui all'art. 2 ricadenti nelle aree  del  territorio
nazionale ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettere a) e c), del TFUE; 
    b) a 7,5  milioni  di  euro,  per  i  programmi  di  investimento
produttivo di cui all'art. 5, comma 1, da realizzare in aree di crisi
di cui all'art. 2 ricadenti in aree del territorio nazionale  diverse
da quelle ammesse alla deroga  di  cui  all'art.  107,  paragrafo  3,
lettere a) e c), del TFUE; 
    c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza  di
cui all'art. 6, comma 2; 
    d) a 15 milioni di euro per i programmi di  investimento  per  la
tutela ambientale di cui all'art. 5,  comma  4,  ad  eccezione  degli
investimenti per l'efficienza energetica per i  quali  il  limite  e'
pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per  il  risanamento
dei siti contaminati per i quali il limite e' pari a  20  milioni  di
euro; 
    e) a 7,5  milioni  di  euro  per  i  progetti  per  l'innovazione
dell'organizzazione di cui all'art. 5, comma 5. 
  11. Nei casi  in  cui  l'intervento  e'  disciplinato  da  apposito
accordo di programma, le agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto
possono  essere  concesse,  su   specifica   richiesta   dell'impresa
proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste
dal Regolamento de minimis. 
                               Art. 8 
 
 
                     Partecipazione al capitale 
                      di rischio delle imprese 
 
  1. E' facolta' del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile  ai
sensi del presente decreto richiedere una partecipazione di minoranza
del Soggetto gestore al capitale dell'impresa. Tale partecipazione e'
definita: 
    a) per le PMI aventi le caratteristiche indicate nell'art. 21 del
Regolamento GBER, secondo le modalita' indicate nei  commi  seguenti,
fermo restando il rispetto delle condizioni  e  dei  limiti  indicati
nello stesso art. 21 del Regolamento GBER; 
    b) per le imprese di grandi dimensioni e per le PMI che non hanno
le  caratteristiche  indicate  nell'art.  21  del  Regolamento  GBER,
secondo le modalita' indicate nei commi seguenti e, comunque,  previa
notifica  individuale  della  singola  operazione  alla   Commissione
europea. 
  2. La partecipazione, che deve essere per sua  natura  transitoria,
non puo' essere superiore al 30 per cento del capitale dell'impresa e
non puo'  comportare  per  il  Soggetto  gestore  responsabilita'  di
gestione, ne' rilascio di garanzie. 
  3. L'assunzione e l'alienazione da parte del Soggetto gestore delle
partecipazioni  al  capitale   delle   imprese   beneficiarie   delle
agevolazioni sono effettuate a condizioni di mercato. 
  4. Il Soggetto gestore mantiene le partecipazioni  al  capitale  di
rischio delle imprese  almeno  fino  alla  data  di  ultimazione  del
programma di cui all'art. 5, comma 8, lettera d), e non  oltre  i  24
mesi successivi alla medesima data. 
  5. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  6,  comma  6,
provvede a fornire le specifiche indicazioni inerenti alle  modalita'
di assunzione ed alienazione da  parte  del  Soggetto  gestore  della
partecipazione  al  capitale  di  rischio,   nonche'   le   ulteriori
istruzioni   necessarie   ai   fini   della    migliore    attuazione
dell'intervento partecipativo. 
                               Art. 9 
 
 
                        Procedura di accesso 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla
base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,
secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 123 e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Ciascuna
domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma  di
investimento. 
  2. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  6,  comma  6,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti alle modalita'  di
accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto e  a  fissare  i
termini di presentazione della  domanda  di  agevolazioni.  Ai  sensi
dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, e dell'art. 34  del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in allegato  alla  medesima
circolare e' riportato l'elenco  degli  oneri  informativi  a  carico
delle imprese.  Almeno  30  giorni  prima  del  termine  iniziale  il
Soggetto gestore rende disponibili in un'apposita  sezione  del  sito
www.invitalia.it  e  del  sito  del  Ministero  (www.mise.gov.it)  le
modalita' di  accesso  alle  agevolazioni  e  tutte  le  informazioni
necessarie alla presentazione delle domande da  parte  delle  imprese
proponenti. 
  3. Nei casi in cui l'intervento e' disciplinato da apposito accordo
di programma,  quest'ultimo  puo'  definire  ulteriori  modalita'  di
accesso  in  relazione  alle  specifiche  esigenze  territoriali,  in
conformita' ai criteri generali disciplinati con la circolare di  cui
all'art. 6, comma 6. 
                               Art. 10 
 
 
                      Istruttoria delle domande 
                      e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazioni sono presentate al Soggetto  gestore,
che procede nel rispetto dell'ordine  cronologico  di  presentazione,
fatto salvo quanto indicato  all'art.  9,  comma  3,  all'istruttoria
delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
    a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza
e coerenza del profilo dei soci con personalita' giuridica e dei soci
persona fisica  e/o  del  management  aziendale,  in  relazione  alla
pregressa  esperienza  lavorativa  e/o  professionale,  rispetto   al
progetto imprenditoriale; 
    b) fattibilita' tecnica del programma degli investimenti; 
    c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale; 
    d)  potenzialita'   del   mercato   di   riferimento,   vantaggio
competitivo  dell'iniziativa  proposta  e   relative   strategie   di
marketing; 
    e) fattibilita' e  sostenibilita'  economica  e  finanziaria  del
progetto imprenditoriale. 
  2. Per ciascuno dei criteri di cui al  comma  1,  alla  domanda  e'
attribuito uno specifico punteggio, secondo le  istruzioni  impartite
con la circolare di  cui  all'art.  9,  comma  2,  con  la  quale  il
Ministero fornisce, altresi', le indicazioni in  ordine  ai  punteggi
minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni. 
  3. A favore delle imprese in possesso del rating  di  legalita'  di
cui  all'art.  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'
stabilita, ai sensi del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014,  n.
57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2,  nella  misura
massima del 3 per cento del punteggio ottenuto. 
  4. Le domande di agevolazioni, complete dei  dati  richiesti,  sono
istruite in tempo utile perche' possano essere  deliberate  entro  90
giorni dalla data di presentazione dell'istanza  o  di  completamento
della stessa. 
  5. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno  o
piu' dei criteri di valutazione  di  cui  al  comma  1,  il  Soggetto
gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione  contenente  i  motivi
ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali
controdeduzioni    alle    comunicazioni    dei    motivi    ostativi
all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere  inviate
al Soggetto gestore entro il termine di  10  giorni  dal  ricevimento
delle suddette comunicazioni. 
  6. Gli accordi  di  programma  possono  aggiungere  ai  criteri  di
valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi
punteggi. 
                               Art. 11 
 
 
                   Concessione delle agevolazioni 
 
  1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui  all'art.
10, il Soggetto gestore delibera la concessione  delle  agevolazioni,
che puo' essere subordinata, in caso di esercizio della  facolta'  di
cui  all'art.  8,  comma  1,  alla  preventiva   acquisizione   della
partecipazione al capitale da parte dello stesso Soggetto gestore con
le modalita' previste dalla circolare di cui all'art. 8, comma 5. 
  2. La delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  individua  il
soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma  finanziato,
indica le spese ammissibili, le spese ritenute  non  ammissibili,  la
forma e l'ammontare delle  agevolazioni  concedibili,  nonche'  della
partecipazione se  prevista,  regola  i  tempi  e  le  modalita'  per
l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli  obblighi  del  soggetto
beneficiario e le condizioni il cui  mancato  rispetto  determina  la
revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi dell'art.  16,
comma 1, lettera i). 
  3. Il  Soggetto  gestore  trasmette  al  soggetto  beneficiario  la
delibera di  concessione  delle  agevolazioni  di  cui  al  comma  1,
unitamente  all'elenco  della  documentazione   necessaria   per   la
sottoscrizione del contratto di  contributo  in  conto  impianti,  la
stipula del contratto di finanziamento agevolato e, se  prevista,  la
stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale
documentazione deve essere trasmessa al  Soggetto  gestore  entro  30
giorni dalla data di ricezione della delibera  di  concessione  delle
agevolazioni. 
  4. Il Soggetto gestore,  entro  90  giorni  dal  ricevimento  della
documentazione di cui  al  comma  3,  con  il  soggetto  beneficiario
provvede a: 
    a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti; 
    b)  stipulare  il  contratto  di  finanziamento  agevolato,   che
disciplina le  modalita'  e  le  condizioni  per  l'erogazione  e  il
rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e
obblighi per il soggetto beneficiario; 
    c) stipulare, in caso di  acquisizione  della  partecipazione  al
capitale, il contratto preliminare di compravendita di  quote  ovvero
azioni. 
                               Art. 12 
 
 
                    Erogazione delle agevolazioni 
 
  1. Il contributo in conto impianti  e  il  finanziamento  agevolato
sono erogati per stati di avanzamento lavori (SAL) a fronte di titoli
di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo SAL. 
  2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono
essere superiori al 25 per cento della spesa ammissibile complessiva.
Ciascuna  erogazione,  ad  eccezione  della  prima,   e',   comunque,
subordinata alla  dimostrazione  dell'effettivo  pagamento,  mediante
esibizione  delle  relative  quietanze,  dei  titoli  di  spesa   non
quietanzati presentati ai fini dell'erogazione precedente. 
  3. Il numero, i tempi e la consistenza minima delle erogazioni sono
definite  nel  contratto  di  contributo  in  conto  impianti  e  nel
contratto di finanziamento di cui all'art. 11, comma 4, tenuto  conto
dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal progetto
di investimento e, comunque, per un numero di SAL non superiore a  5.
Ciascun SAL non puo', comunque, essere  inferiore  al  15  per  cento
della spesa ammissibile. 
  4.  La  prima  erogazione  delle  agevolazioni  puo'  avvenire,  su
richiesta dell'impresa  beneficiaria,  anche  in  anticipazione,  nel
limite del 25 per cento delle agevolazioni complessivamente concesse,
previa  presentazione  di  fideiussione   bancaria   o   di   polizza
assicurativa. Lo schema in base  al  quale  deve  essere  redatta  la
richiesta di erogazione e la documentazione da allegare  alla  stessa
sono definiti dal  Soggetto  gestore  sulla  base  delle  indicazioni
fornite dal Ministero con la circolare di cui al comma 5. 
  5. Il Ministero, con la circolare  di  cui  all'art.  6,  comma  6,
provvede a fornire specifiche indicazioni inerenti ai termini e  alle
modalita' di richiesta delle erogazioni delle agevolazioni di cui  al
presente decreto. I termini, le modalita' e gli schemi da  utilizzare
sono resi disponibili dal Soggetto gestore in un'apposita sezione del
sito www.invitalia.it e del sito del Ministero (www.mise.gov.it). 
  6. Il Soggetto gestore procede all'erogazione delle  singole  quote
di agevolazione previa effettuazione della verifica  in  merito  alla
vigenza e alla regolarita' contributiva  del  soggetto  beneficiario,
nonche' delle altre verifiche stabilite nel contratto  di  contributo
in conto impianti e nel contratto di finanziamento agevolato  di  cui
all'art. 11, comma 4. 
  7. Sulle singole erogazioni del contributo in  conto  impianti,  il
Soggetto gestore opera una ritenuta  del  10  per  cento,  che  sara'
versata alle  imprese  una  volta  verificato  il  completamento  del
programma di investimento. 
                               Art. 13 
 
 
                             Variazioni 
 
  1.  Eventuali  variazioni  riguardanti  i   soggetti   beneficiari,
relative  a  operazioni  societarie,  nonche'  quelle  afferenti   il
programma di investimento devono  essere  preventivamente  comunicate
dal beneficiario al Soggetto gestore  con  adeguata  motivazione.  Ai
fini  dell'autorizzazione  delle  variazioni  proposte,  il  Soggetto
gestore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei
requisiti e delle  condizioni  di  ammissibilita'  del  programma  di
investimento. Nel caso in cui tale verifica  si  concluda  con  esito
negativo, il Soggetto gestore dispone, ai sensi della legge 7  agosto
1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni. 
                               Art. 14 
 
 
                 Monitoraggio, ispezioni e controlli 
 
  1. In ogni fase del procedimento il Ministero e il Soggetto gestore
possono  effettuare  controlli  e  ispezioni  anche  a  campione  sui
programmi agevolati, al fine  di  verificare  le  condizioni  per  la
fruizione e il  mantenimento  delle  agevolazioni  medesime,  nonche'
l'attuazione degli interventi finanziati. 
  2. Ai fini del monitoraggio dei  programmi  agevolati  il  soggetto
beneficiario, a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di
contributo  in  conto  impianti  e  di  stipula  del   contratto   di
finanziamento agevolato,  invia  al  Soggetto  gestore,  con  cadenza
semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al  quinto,
ovvero al terzo nel caso di PMI, esercizio  successivo  a  quello  di
ultimazione del programma  agevolato,  una  dichiarazione,  resa  dal
proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai  sensi  e
per gli effetti degli articoli 47 e 76  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza  in
azienda dei beni strumentali agevolati e il  perdurare  del  rispetto
del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali
o  immateriali   agevolate.   La   mancata   trasmissione   di   tale
dichiarazione puo' comportare  l'avvio  del  procedimento  di  revoca
totale delle agevolazioni. 
  3. I soggetti beneficiari sono tenuti a corrispondere  a  tutte  le
richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte
dal Ministero o dal Soggetto gestore  allo  scopo  di  effettuare  il
monitoraggio dei programmi agevolati. Gli stessi soggetti sono tenuti
ad acconsentire e a favorire lo  svolgimento  di  tutti  i  controlli
disposti  dal  Ministero  o  dal  Soggetto  gestore,  anche  mediante
ispezioni  e  sopralluoghi,  al  fine  di  verificare  lo  stato   di
avanzamento dei programmi e le condizioni per il  mantenimento  delle
agevolazioni. Indicazioni riguardanti le modalita',  i  tempi  e  gli
obblighi dei soggetti beneficiari in merito alle  suddette  attivita'
di verifica  sono  contenute  nella  delibera  di  concessione  delle
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 1. 
                               Art. 15 
 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  sono  cumulabili
con altre agevolazioni pubbliche  concesse  per  le  medesime  spese,
incluse le  agevolazioni  concesse  sulla  base  del  Regolamento  de
minimis, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  8  del  Regolamento
GBER. 
                               Art. 16 
 
 
                               Revoche 
 
  1. Le agevolazioni sono revocate, totalmente o  parzialmente,  e  i
relativi contratti di contributo in conto impianti e di finanziamento
agevolato risolti dal Soggetto gestore nei seguenti casi: 
    a) verifica dell'assenza di  uno  o  piu'  requisiti,  ovvero  di
documentazione incompleta  o  irregolare,  per  fatti  imputabili  al
soggetto richiedente le agevolazioni e non sanabili; 
    b) mancata ultimazione del programma di investimento ammesso alle
agevolazioni entro il  termine  stabilito,  salvo  i  casi  di  forza
maggiore e/o le proroghe autorizzate dal Soggetto gestore; 
    c) trasferimento, alienazione o destinazione ad  usi  diversi  da
quelli previsti nel programma di investimento, senza l'autorizzazione
del Soggetto gestore, dei beni mobili e dei diritti aziendali ammessi
alle agevolazioni, prima che siano trascorsi 3 anni ovvero 5 anni per
le  grandi  imprese  dalla  data  di  ultimazione  del  programma  di
investimento medesimo; 
    d) cessazione dell'attivita' dell'impresa  agevolata  ovvero  sua
alienazione,  totale  o  parziale,  o  concessione  in  locazione,  o
trasferimento all'estero prima che siano trascorsi 3 anni dalla  data
di ultimazione del programma di investimento; 
    e)  fallimento  dell'impresa  beneficiaria  ovvero  apertura  nei
confronti della stessa di altra procedura concorsuale prima che siano
trascorsi  3  anni  dalla  data  di  ultimazione  del  programma   di
investimento; 
    f) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e  controllo
di cui all'art. 14; 
    g) mancato rimborso delle rate del  finanziamento  agevolato  per
oltre due scadenze previste dal  piano  di  rimborso  ovvero  mancata
corresponsione  degli  interessi  di  preammortamento  alla  scadenza
stabilita; 
    h) mancata  realizzazione  del  programma  occupazionale  di  cui
all'art. 5, comma  8,  lettera  e),  in  presenza  di  un  decremento
dell'obiettivo occupazionale superiore al  10  per  cento  di  quello
previsto nel programma stesso; 
    i) mancato rispetto  di  ogni  altra  condizione  prevista  dalla
delibera  di  concessione  delle  agevolazioni  e  dai  contratti  di
contributo in conto impianti e di finanziamento agevolato. 
  2. In caso di decremento dell'obiettivo  occupazionale  di  cui  al
comma 1, lettera h), nei limiti del 50 per cento di  quanto  previsto
la  revoca  e'  parziale  e  comporta  l'applicazione  di  un   tasso
corrispondente al tasso di  riferimento  per  il  credito  agevolato,
operazioni   oltre   18   mesi,   settore    industria,    pubblicato
dall'Associazione  bancaria   italiana   (ABI)   nel   proprio   sito
istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla  occupazione
non realizzata rispetto a quella prevista. Per  decrementi  superiori
al 50 per cento la  revoca  e'  totale  e  comporta  la  restituzione
integrale delle agevolazioni accordate. 
                               Art. 17 
 
 
                         Risorse disponibili 
 
  1. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente decreto  si
provvede a valere sulle risorse cosi' come individuate dall'art.  27,
commi 9 e 10, del decreto-legge  n.  83  del  2012,  a  cui  potranno
aggiungersi  risorse  derivanti   dalla   programmazione   nazionale,
regionale ovvero comunitaria. 
                               Art. 18 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Le condizioni e le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi
previsti dal presente decreto si applicano, altresi', alle domande di
agevolazione: 
    a)  gia'  presentate  e  a  favore  delle  quali,  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana, non e' stata ancora  deliberata  la  concessione
delle agevolazioni; 
    b) relative a interventi disciplinati  da  accordi  di  programma
vigenti alla data di pubblicazione del presente decreto. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 9 giugno 2015 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2015 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 2698 
La Redazione

Autore: La Redazione

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