Min.Salute: COVID-19 – ulteriori misure di contenimento per chi arriva dall’estero

Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 2021, l’Ordinanza 30 marzo 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 57, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20, è fatto altresì obbligo di:

  • sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui all’art. 51, comma 6, del DPCM 2 marzo 2021 alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del DPCM 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
  • effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50 del DPCM 2 marzo 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021.

 

Allegato 20

Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.

 

Fonte: Min. Salute

 

 


 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 30 marzo 2021

Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (21A02015) 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52,  e,
in  particolare,  l'art.  57,  comma  1,  ai  sensi  del  quale   «Le
disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 marzo
2021, in sostituzione  di  quelle  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono  efficaci  fino  al  6
aprile 2021 (...)»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la nota del 30 marzo  2021  della  Direzione  generale  della
prevenzione sanitaria; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni in materia di limitazione degli  spostamenti  da  e  per
l'estero, anche in vista delle imminenti festivita' pasquali; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto, nelle more dell'adozione di  un  successivo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 2, comma  1,
del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, di disporre  misure
urgenti per  la  limitazione  della  diffusione  della  pandemia  sul
territorio nazionale; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
 Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione  del  virus  COVID-19,
ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e  57,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio  2  marzo  2021,  a
tutti coloro che  hanno  soggiornato  o  transitato  nei  quattordici
giorni antecedenti all'ingresso in Italia  in  uno  o  piu'  Stati  e
territori di cui all'elenco C dell'Allegato  20,  e'  fatto  altresi'
obbligo di: 
    a) sottoporsi, a prescindere dall'esito del test di cui  all'art.
51, comma 6, del citato decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque  giorni
di quarantena presso l'abitazione o la dimora nei termini di  cui  ai
commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio
ingresso nel territorio  nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione
dell'azienda sanitaria competente per territorio; 
    b) effettuare  un  ulteriore  test  molecolare  o  antigenico  al
termine dei cinque giorni di quarantena. 
  2. A condizione che non  insorgano  sintomi  di  COVID-19  e  fermi
restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'art. 50 del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo   2021,   le
disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi  di  cui  all'art.
51, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
marzo 2021. 
                               Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
fino al 6 aprile 2021. 
  2. Le disposizioni  della  presente  ordinanza  si  applicano  alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di  Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 marzo 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 

                              ________ 
 
Avvertenza: 
 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,
il presente provvedimento, durante  lo  svolgimento  della  fase  del
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241
La Redazione

Autore: La Redazione

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