Min.Lavoro: misura di contrasto alla povertà – Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, il Decreto 26 maggio 2016 con l’Avvio  del  Sostegno  per  l’Inclusione  Attiva  (SIA)  su  tutto  il territorio nazionale.

Le  risorse  finalizzate  all’avvio  su  tutto  il   territorio nazionale del SIA sono  individuate  nel  Fondo  Carta  Acquisti  per l’anno 2016 a valere sulle seguenti risorse:
a) le risorse di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, pari a 167 milioni di euro;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 216, sesto periodo,  della legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per  ciascuno  degli anni 2014-2016;
c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla base  dello  stanziamento  del  Fondo  Carta  Acquisti  nel   biennio 2015-2016 ed in  relazione al  numero  di  beneficiari  della  carta acquisti ordinaria, si rendono  disponibili  ai  sensi  dell’art.  1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013;
d) le risorse attribuite  ai  comuni  con  popolazione  residente superiore a 250.000 abitanti, di  cui  alla  Tabella  1  del  decreto interministeriale 10 gennaio  2013,  che  non  risultino  erogate  al termine della sperimentazione, quantificate in  non  meno  di  12,675 milioni di euro;
e) le risorse di cui all’art. 1, comma  387,  lettera  a),  della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta’ pari a 380  milioni di euro.

I Comuni svolgono i seguenti compiti:
a) ricevono  le  domande  dei  nuclei  familiari  richiedenti  il beneficio;
b)  comunicano  al  Soggetto  Attuatore,  entro  quindici  giorni lavorativi dalla data della  richiesta  e  nel  rispetto  dell’ordine cronologico di presentazione, le richieste di  beneficio  dei  nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso  dei  requisiti  di  cui all’art. 4. La  comunicazione  delle  richieste  di  cui  al  periodo precedente deve contenere  il  codice  fiscale  del  Richiedente,  in assenza del quale le richieste non saranno esaminate;
c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita’  di  cui al comma 3, lettera b), l’elenco dei nuclei familiari che,  in  esito alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e  per i quali il medesimo Soggetto  Attuatore  dispone  il  versamento  del beneficio di cui all’art. 5 a decorrere  dal  bimestre  successivo  a quello della richiesta;
d)  effettuano  i  controlli  di  competenza  sul  possesso   dei requisiti. In  particolare,  con  riferimento  ai  requisiti  di  cui all’art. 4,  comma  2,  effettuano  i  controlli  anche  prima  della comunicazione delle richieste al  Soggetto  Attuatore,  di  cui  alla lettera b), e comunque nei termini ivi indicati;  in  riferimento  ai nuclei  familiari  successivamente  identificati  quali   beneficiari verificano il possesso dei requisiti nelle modalita’ di cui  all’art. 71 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000, tenuto conto delle verifiche gia’ effettuate dal Soggetto Attuatore;
e) stabiliscono ai sensi dell’art. 7, commi  1  e  4,  e  con  le modalita’ ivi indicate, la revoca dal beneficio in  caso  di  mancata sottoscrizione   del   progetto   personalizzato   o   di   reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto  medesimo da parte dei componenti dei  Nuclei  Familiari  Beneficiari.  Possono altresi’ con proprio provvedimento stabilire la revoca del  beneficio ai sensi dell’art. 4, comma 6.

I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale, svolgono inoltre i seguenti compiti:
a)  predispongono  in  favore   dei   beneficiari   un   progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta’, al reinserimento   lavorativo   e   all’inclusione   sociale,   con le caratteristiche di cui all’art. 6. L’adesione al progetto rappresenta una condizione  necessaria  al  godimento  del  beneficio,  ai  sensi dell’art. 7;
b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera a), attivano  un  sistema  coordinato  di  interventi  e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
i. servizi di segretariato sociale per l’accesso;
ii.  servizio  sociale   professionale   per   la   valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo  familiare  e  la  presa  in carico;
iii.  equipe  multidisciplinare,  con  l’individuazione  di  un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze  di cui alla lettera c), per l’attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari;
iv. interventi e servizi per l’inclusione attiva, inclusi,  ove opportuno, servizi comunali di  orientamento  al  lavoro,  assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all’art. 5, sostegno all’alloggio;
c) ai medesimi fini di cui alla  lettera  precedente,  promuovono accordi di collaborazione in rete con le  amministrazioni  competenti sul territorio in materia di  servizi  per  l’impiego,  tutela  della salute e istruzione, nonche’ con soggetti privati attivi  nell’ambito degli  interventi  di  contrasto  alla  poverta’,   con   particolare riferimento agli enti non profit.

Beneficiari

La richiesta  del  beneficio  e’  presentata  ai  comuni  da  un componente del nucleo familiare  mediante  modello  di  dichiarazione sostitutiva  dell’atto  di  notorieta’   predisposto   dal   Soggetto Attuatore entro quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello tiene conto delle informazioni gia’  dichiarate  con  riferimento  al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l’accesso al  beneficio.
Il Richiedente deve risultare, al  momento  della  presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del  beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero  familiare  di cittadino italiano o comunitario non avente la  cittadinanza  di  uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del  diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in  possesso  del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia; il  requisito  di  residenza  deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:
il nucleo familiare, come definito a  fini  ISEE  e  risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:
i. presenza di un componente di eta’ minore di anni 18;
ii. presenza di una persona con disabilita’ e  di  almeno  un suo genitore;
iii. presenza di una donna in stato di gravidanza  accertata;
la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la  data presunta del parto e’ rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell’unico  requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la  richiesta  del beneficio puo’ essere presentata a decorrere dai quattro  mesi  dalla data presunta del parto;
b) Requisiti concernenti la condizione economica:
i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita’, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel  nucleo  di  minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In  caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una DSU aggiornata. In caso  di  altre  variazioni  nella composizione del nucleo familiare, rispetto  a  quanto  dichiarato  a fini  ISEE,  il  beneficio  decade  dal  bimestre   successivo   alla variazione e la richiesta del  beneficio  puo’  essere  eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di  continuita’.  In caso  di   variazione   della   situazione   lavorativa   nel   corso dell’erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare  per i quali la situazione e’ variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio,  a  comunicare  all’Istituto  nazionale della   previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro  trenta  giorni  dall’inizio dell’attivita’ e comunque secondo le modalita’  di  cui  all’art.  9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  in  caso  di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all’art. 10,  comma  1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di  attivita’ lavorativa  autonoma  o   di   impresa   individuale;   le   medesime comunicazioni sono effettuate all’atto della richiesta del  beneficio in caso vi siano componenti  del  nucleo  familiare  in  possesso  di redditi da lavoro  non  rilevati  nell’ISEE  in  corso  di  validita’ utilizzato per l’accesso al beneficio. Esclusivamente al  fine  della verifica della permanenza del requisito di cui al primo  periodo,  il valore  dell’ISEE  e’  aggiornato   dall’Istituto   nazionale   della previdenza sociale sostituendo il  reddito  annuo  previsto,  oggetto della comunicazione ai sensi del  periodo  precedente,  a  quello  di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria;
ii) nel caso di godimento da  parte  di  componenti  il  nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche  fiscalmente  esenti, di natura previdenziale, indennitaria e  assistenziale,  a  qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre  pubbliche  amministrazioni  a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per  il  nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente a
richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600  euro  mensili;
la  misura  della  soglia  e’  aumentata  annualmente  della   misura percentuale prevista per la perequazione automatica  dei  trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e’ comunicata dal Soggetto Attuatore  con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;
iii) nessun componente il Nucleo Familiare  beneficiario  della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego  (NASpI)  di  cui all’art. 1  del  decreto  legislativo  n.  22  del  2015,  ovvero dell’assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di  altro  ammortizzatore  sociale  con riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  caso  di disoccupazione  involontaria,  ovvero  del  beneficio   della   Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10  gennaio  2013  del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il Ministro dell’economia e delle finanze;
iv) nessun  componente  il  nucleo  familiare  in  possesso  di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi  antecedenti la  richiesta,  ovvero  in  possesso  di  autoveicoli  di  cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche’ motoveicoli di cilindrata  superiore  a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;
c)  valutazione  multidimensionale  del  bisogno,  riferita  alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione  della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in  base alla scala di seguito specificata:
i) carichi familiari, valore massimo pari  a  65  punti,  cosi’ attribuito:
A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di eta’ inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20  in  caso  di  tre figli e a 25 in caso di quattro o piu’ figli;
B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l’eta’ di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
C. nucleo familiare,  come  risultante  nella  DSU,  composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non  convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e),  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri n. 159 del 2013;
D. nucleo familiare in cui per  uno  o  piu’  componenti  sia stata  accertata  una  condizione  di   disabilita’   grave   o   non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante  nella  DSU:
disabilita’  grave,  5  punti,  elevati  a  10   in   caso   di   non autosufficienza;
ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi’ attribuito:
al valore massimo di  25  si  sottrae  il  valore  dell’ISEE, diviso per 120;
iii)  condizione  lavorativa,  valore   di   10   punti   cosi’ attribuito:
nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta’ attiva  si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell’art.  19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Ai fini della verifica del possesso  del  requisito  di  cui  al comma 3, lettera  b),  punto  ii),  valgono  le  seguenti  regole  di computo:
a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni  riferite  al pagamento di arretrati;
b) le mensilita’ aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione  ai  titolari  di trattamenti  con  periodicita’  mensile  sono  considerati   per   un dodicesimo del loro valore;
c) nel caso di  erogazioni  che  hanno  periodicita’  bimestrale, l’ammontare  considerato  e’  la  meta’  dell’erogazione  bimestrale;
similmente, i trattamenti  economici  ricorrenti  che  hanno  diversa periodicita’, comunque non mensile, vanno considerati in  proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
d) nel caso di erogazioni in unica  soluzione,  l’ammontare  deve essere considerato per  un  dodicesimo  del  valore complessivamente erogato nei dodici mesi  precedenti;  sono  a  tal  fine  considerate unicamente le  erogazioni  effettuate  prima  della  richiesta  della prestazione;
e) non  costituiscono  trattamenti  le  eventuali  esenzioni  e/o agevolazioni  per  il  pagamento  di  tributi,  le  riduzioni   nella compartecipazione al costo dei  servizi,  nonche’  le  erogazioni  di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione  di  sostituzione di servizi. Non entrano altresi’  nel  computo  dei  trattamenti,  le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio  o di  addestramento  professionale  ovvero  altre  misure  di  sostegno previste nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’art. 6.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 26 maggio 2016

Avvio  del  Sostegno  per  l'Inclusione  Attiva  (SIA)  su  tutto  il
territorio nazionale. (16A05212) 

(GU n.166 del 18-7-2016)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge  quadro  per
la realizzazione  del  sistema  integrato  di  interventi  e  servizi
sociali»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e, in particolare, il comma 29, che istituisce un  Fondo
speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente
di natura alimentare e successivamente anche energetiche e  sanitarie
dei  cittadini  meno  abbienti,  e  il  comma  32,  che  dispone   la
concessione, ai residenti di cittadinanza  italiana  che  versano  in
condizione di  maggior  disagio  economico,  di  una  carta  acquisti
finalizzata all'acquisto di generi alimentari e  al  pagamento  delle
bollette energetiche e delle forniture di gas,  con  onere  a  carico
dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030
del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che  disciplina  le
modalita' attuative del Programma carta acquisti; 
  Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  4  aprile  2012,  n.  35,   e,   in
particolare,  il   comma   1,   che   stabilisce   l'avvio   di   una
sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al  fine  di
favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art.  81,
comma 32, del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  tra  le  fasce  di
popolazione in condizione di  maggiore  bisogno,  anche  al  fine  di
valutarne la possibile generalizzazione come strumento  di  contrasto
alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad  un  decreto  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  da  adottare  di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,  il  compito
di stabilire i criteri di  identificazione  dei  beneficiari  per  il
tramite dei comuni; l'ammontare della  disponibilita'  sulle  singole
carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui
i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del  progetto
personalizzato   di   presa   in   carico;   la   decorrenza    della
sperimentazione, la cui durata non puo' superare  i  dodici  mesi;  i
flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata
la sperimentazione; 
  Visto il decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, adottato ai sensi dell'art. 60, comma 2,  del  decreto-legge
n. 5 del  2012,  che  specifica  le  modalita'  di  attuazione  della
sperimentazione; 
  Visto il decreto-legge 28  giugno  2013,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99  recante  «Primi
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta  sul
valore aggiunto (IVA) e  altre  misure  finanziarie  urgenti»  e,  in
particolare, l'art. 3 che prevede,  al  comma  2,  l'estensione,  nei
limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro
per l'anno  2015,  della  sperimentazione  di  cui  all'art.  60  del
decreto-legge  n.  5  del  2012,  ai  territori  delle  regioni   del
Mezzogiorno  che  non  ne  siano  gia'  coperti,   a   valere   sulla
riprogrammazione delle risorse del Fondo di  rotazione  di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate  ai  Programmi  operativi
2007/2013, nonche' alla  rimodulazione  delle  risorse  del  medesimo
Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione
Coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4,  della  legge  12  novembre
2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al
precedente comma 2 al  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge  n.  112  del  2008.  Le  risorse  sono  ripartite  con
provvedimento del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la coesione territoriale tra  gli  ambiti  territoriali,  di  cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge  n.  328  del  2000,  in
maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario
della sperimentazione, siano  attribuiti  contributi  per  un  valore
complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione  in
condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito; 
  Visto il decreto 24 dicembre 2013 del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, integrativo del decreto interministeriale 10 gennaio 2013; 
  Visto il decreto 14 febbraio 2014 del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze e il Ministro della coesione territoriale, adottato ai  sensi
dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la  revisione
delle  modalita'  di  determinazione  e  i  campi   di   applicazione
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27  dicembre  2013,  n.  147
che, al primo periodo, estende la carta acquisti di cui all'art.  81,
comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai  cittadini
residenti di Stati membri dell'Unione  europea  ovvero  familiari  di
cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea  non  aventi
la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri  in
possesso di permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
secondo periodo,  prevede  l'incremento,  per  l'anno  2014,  di  250
milioni di  euro  del  Fondo  di  cui  all'art.  81,  comma  29,  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
terzo periodo,  in  presenza  di  risorse  disponibili  in  relazione
all'effettivo numero  di  beneficiari,  prevede  la  possibilita'  di
determinare, con decreto del Ministro del lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,
una  quota  del  Fondo  da  riservare  all'estensione  su  tutto   il
territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di  cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di
prosecuzione del Programma carta acquisti di cui all'art.  81,  comma
29 e seguenti,  del  decreto-legge  n.  112  del  2008,  in  funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in  corso,  nonche'  il  riparto
delle  risorse   ai   territori   coinvolti   nell'estensione   della
sperimentazione; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
quinto periodo, stabilisce  che  l'estensione  della  sperimentazione
avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi  3  e
4, del decreto-legge n. 76 del 2013; 
  Visto l'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  che,  al
sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo  di  cui  all'art.  81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40  milioni  di  euro
per  ciascuno  degli  anni  2014-2016,  ai  fini  della   progressiva
estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto,  della
sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5  del  2012,
intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno  per
l'inclusione  attiva,  volto  al  superamento  della  condizione   di
poverta',   all'inserimento   e   al   reinserimento   lavorativo   e
all'inclusione sociale; 
  Visto il decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze concernente «Regolamento  recante  modalita'  attuative
del  Casellario   dell'assistenza,   a   norma   dell'art.   13   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; 
  Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che
prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del  decreto-legge
n. 112 del 2008, e' incrementato di  250  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2015,  n.   22   recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione  involontaria  e  di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della  legge
10 dicembre 2014, n. 183»,  e,  in  particolare,  l'art.  16  che  ha
istituito l'assegno di disoccupazione (ASDI); 
  Visto il decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.  150  recante
«Disposizioni per il riordino della normativa in materia  di  servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1,  comma  3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, il  capo  II
che disciplina principi generali e comuni  in  materia  di  politiche
attive del lavoro; 
  Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, adottato  ai  sensi  dell'art.  16,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 22 del 2015, che specifica le modalita' di  attuazione
dell'ASDI; 
  Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera b), in cui  si
quantificano in 80 milioni di euro le risorse che, sulla  base  dello
stanziamento del  Fondo  carta  acquisti  nel  biennio  2015-2016  in
relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si
rendono  disponibili  all'estensione  della  sperimentazione  di  cui
all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 su  tutto  il  territorio
nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge  n.  147  del
2013; 
  Ritenuto che, in  esito  alle  sentenze  del  Consiglio  di  Stato,
sezione IV, n. 00838, 00841 e 00842  del  2016,  le  risorse  che  si
rendono disponibili all'estensione della  citata  sperimentazione  ai
sensi dell'art. 1, comma 216, della legge n.  147  del  2013  debbano
essere ridefinite, in via prudenziale, in un ammontare non  superiore
a 70,325 milioni di euro; 
  Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che,  al  comma
386, istituisce presso il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale  per
la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo  denominato
«Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale
sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di
1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017  e,  al  comma  387,
lettera a), individua come priorita' del  citato  Piano,  per  l'anno
2016, l'avvio su tutto il  territorio  nazionale  di  una  misura  di
contrasto alla poverta',  intesa  come  estensione,  rafforzamento  e
consolidamento  della  sperimentazione  di  cui   all'art.   60   del
decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione  del  Piano  di
cui al comma 386, all'avvio del Programma si  procede  con  rinnovati
criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del  decreto-legge
n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria  interventi  per  nuclei
familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili,
tenendo conto della presenza, all'interno del  nucleo  familiare,  di
donne in stato di gravidanza accertata, da definire con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanare  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015.  Nel  2016
al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando  a  tal
fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art.  81,
comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse  gia'
destinate  alla   sperimentazione   dall'art.   3,   comma   2,   del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma  216,  della
legge n. 147 del 2013; 
  Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni
e province autonome di Trento e Bolzano e  le  autonomie  locali,  ai
sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  sul  documento  recante  «Linee  guida  per  la
predisposizione e attuazione dei progetti  di  presa  in  carico  del
Sostegno per l'Inclusione Attiva»; 
  Considerata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 1,  comma
387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, i rinnovati  criteri  e
le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio  nazionale
di una misura di contrasto alla poverta' a valere anche sulle risorse
gia'  destinate  alla  sperimentazione  dall'art.  3,  comma  2,  del
decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma  216,  della
legge n. 147  del  2013,  e  ritenuto,  pertanto,  opportuno  di  non
perfezionare l'iter dei citati decreti interministeriali 14  febbraio
2014 e 22 dicembre 2015; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  soli  fini  del  presente  decreto  valgono   le   seguenti
definizioni: 
    a) «SIA»: la misura di contrasto  alla  poverta'  da  avviare  su
tutto il territorio  nazionale  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  387,
lettera a), della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  intesa  come
estensione, rafforzamento e consolidamento della  sperimentazione  di
cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1,
comma 216, della legge 27 dicembre  2013,  n.  147,  gia'  denominata
«sostegno per l'inclusione attiva»  (SIA)  dall'art.  1,  comma  216,
della legge n. 147 del 2013; 
    b)  «Ambiti  territoriali»:  gli  ambiti  territoriali,  di   cui
all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
    c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  5  dicembre
2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni,  l'ISEE  e'
calcolato ai  sensi  dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;  in  tutti  gli  altri  casi,
l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2  e
3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013; 
    d) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art.  9  del  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di  cui
all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  n.
159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio; 
    f) «Carta SIA»: la  carta  acquisti,  di  cui  all'art.  60,  del
decreto-legge n.  5  del  2012,  con  le  specifiche  caratteristiche
definite dal presente decreto; 
    g) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta della  Carta
SIA; 
    h) «Nucleo  Familiare  Beneficiario»:  il  nucleo  familiare  del
Richiedente, come definito ai  fini  ISEE  e  risultante  nella  DSU,
selezionato quale beneficiario SIA; 
    i)  «Titolare»:  soggetto   componente   del   Nucleo   Familiare
Beneficiario cui e' intestata la carta SIA; 
    j) «Persona con disabilita'»: persona  per  la  quale  sia  stata
accertata una  condizione  di  disabilita'  media,  grave  o  di  non
autosufficienza, come definita  ai  fini  ISEE  dall'allegato  3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 
    k) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia  il  primo  del
mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre; 
    l) «Fondo Poverta'»: il  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge  n.
208 del 2015; 
    m) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29,
del decreto-legge n. 112 del 2008; 
    n) «Carta Acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui  all'art.
81,  comma  32,  del  decreto-legge  n.  112   del   2008,   con   le
caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni; 
    o) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale; 
    p) «Gestore  del  servizio»:  soggetto  incaricato  del  servizio
integrato di gestione delle carte acquisti e  dei  relativi  rapporti
amministrativi  di  cui  all'art.  81,  comma  35,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 112 del 2008; 
    q) «Convenzione di gestione»: convenzione  per  la  gestione  del
servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui  all'art.  81,
comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112  del  2008,  stipulata
tra il Dipartimento del tesoro del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e il Gestore del servizio. 
                               Art. 2 
 
                               Risorse 
 
  1.  Le  risorse  finalizzate  all'avvio  su  tutto  il   territorio
nazionale del SIA sono  individuate  nel  Fondo  Carta  Acquisti  per
l'anno 2016 a valere sulle seguenti risorse: 
    a) le risorse di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76
del 2013, pari a 167 milioni di euro; 
    b) le risorse di cui all'art. 1, comma 216, sesto periodo,  della
legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per  ciascuno  degli
anni 2014-2016; 
    c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla
base  dello  stanziamento  del  Fondo  Carta  Acquisti  nel   biennio
2015-2016 ed in  relazione  al  numero  di  beneficiari  della  carta
acquisti ordinaria, si rendono  disponibili  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013; 
    d) le risorse attribuite  ai  comuni  con  popolazione  residente
superiore a 250.000 abitanti, di  cui  alla  Tabella  1  del  decreto
interministeriale 10 gennaio  2013,  che  non  risultino  erogate  al
termine della sperimentazione, quantificate in  non  meno  di  12,675
milioni di euro; 
    e) le risorse di cui all'art. 1, comma  387,  lettera  a),  della
legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta' pari a 380  milioni
di euro. 
  2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in maniera che ai
residenti di ciascuna regione e provincia autonoma  siano  attribuite
carte SIA per un valore complessivo  di  risorse  proporzionale  alla
popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella medesima
regione e provincia autonoma, stimata secondo le modalita' di cui  al
comma 3. 
  3. A ciascuna regione e provincia autonoma e' attribuita una  quota
di risorse come da Tabella 1, che costituisce  parte  integrante  del
presente decreto, calcolata sulla  base  della  media  ponderata  dei
seguenti indicatori: 
    a) quota di popolazione  regionale  in  condizione  di  «poverta'
assoluta» sul totale della popolazione nazionale in tale  condizione,
stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a  livello  di
ripartizione territoriale e calcolata come valore  medio  nell'ultimo
triennio disponibile; peso nella media pari al 50 per cento; 
    b)  quota  di  popolazione  regionale  in  condizione  di  «grave
deprivazione materiale» sul totale  della  popolazione  nazionale  in
tale  condizione,  stimata  sulla  base   delle   statistiche   Istat
disponibili  a  livello  regionale  e  calcolata  come  valore  medio
nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media  pari  al  25  per
cento; 
    c) quota di  «persone  che  vivono  in  famiglie  con  intensita'
lavorativa molto bassa» sul totale  della  popolazione  nazionale  in
tale  condizione,  stimata  sulla  base   delle   statistiche   Istat
disponibili  a  livello  regionale  e  calcolata  come  valore  medio
nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media  pari  al  25  per
cento. 
  4. Le regioni e le province autonome,  con  riferimento  ai  propri
residenti, possono integrare il  Fondo  Carta  Acquisti  al  fine  di
incrementare il beneficio concesso e/o  di  ampliare  la  platea  dei
beneficiari riducendo la selettivita'  dei  requisiti  necessari  per
l'accesso al beneficio. Gli specifici usi in favore dei residenti nel
territorio di competenza, a cui vincolare  l'utilizzo  delle  risorse
versate ad integrazione del Fondo Carta Acquisti, sono  definiti  con
protocollo d'intesa tra il Presidente della regione o della provincia
autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito
il Ministero dell'economia e delle  finanze.  I  rapporti  finanziari
sono regolati con apposito atto tra l'amministrazione  regionale,  il
Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali. 
  5. Le disponibilita' attuali e future destinate al SIA  affluiscono
nell'apposito  conto  corrente  infruttifero  n.  25052   presso   la
Tesoreria centrale dello Stato, di cui  all'art.  11,  punto  2,  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e  del  Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali n.  89030  del  16
settembre 2008 e successive modificazioni. Dal citato conto  corrente
di  tesoreria,  le  disponibilita'  per  il  SIA  saranno  trasferite
sull'apposito conto corrente, acceso dal  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  -  Dipartimento  del  tesoro,  presso   il   soggetto
incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti  e
dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art.  81,  comma  35,
lettera b), del  decreto-legge  n.  112  del  2006,  dal  quale  sono
prelevate  le  risorse  necessarie  per  l'erogazione  del  beneficio
relativo al SIA. 
                               Art. 3 
 
                    Comuni e Ambiti territoriali 
 
  1. I Comuni svolgono i seguenti compiti: 
    a) ricevono  le  domande  dei  nuclei  familiari  richiedenti  il
beneficio; 
    b)  comunicano  al  Soggetto  Attuatore,  entro  quindici  giorni
lavorativi dalla data della  richiesta  e  nel  rispetto  dell'ordine
cronologico di presentazione, le richieste di  beneficio  dei  nuclei
familiari che abbiano dichiarato il possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 4. La  comunicazione  delle  richieste  di  cui  al  periodo
precedente deve contenere  il  codice  fiscale  del  Richiedente,  in
assenza del quale le richieste non saranno esaminate; 
    c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita'  di  cui
al comma 3, lettera b), l'elenco dei nuclei familiari che,  in  esito
alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e  per
i quali il medesimo Soggetto  Attuatore  dispone  il  versamento  del
beneficio di cui all'art. 5 a decorrere  dal  bimestre  successivo  a
quello della richiesta; 
    d)  effettuano  i  controlli  di  competenza  sul  possesso   dei
requisiti. In  particolare,  con  riferimento  ai  requisiti  di  cui
all'art. 4,  comma  2,  effettuano  i  controlli  anche  prima  della
comunicazione delle richieste al  Soggetto  Attuatore,  di  cui  alla
lettera b), e comunque nei termini ivi indicati;  in  riferimento  ai
nuclei  familiari  successivamente  identificati  quali   beneficiari
verificano il possesso dei requisiti nelle modalita' di cui  all'art.
71 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445  del  2000,
tenuto conto delle verifiche gia' effettuate dal Soggetto Attuatore; 
    e) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi  1  e  4,  e  con  le
modalita' ivi indicate, la revoca dal beneficio in  caso  di  mancata
sottoscrizione   del   progetto   personalizzato   o   di   reiterati
comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto  medesimo
da parte dei componenti dei  Nuclei  Familiari  Beneficiari.  Possono
altresi' con proprio provvedimento stabilire la revoca del  beneficio
ai sensi dell'art. 4, comma 6. 
  2. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  ambito  territoriale,
svolgono inoltre i seguenti compiti: 
    a)  predispongono  in  favore   dei   beneficiari   un   progetto
personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta', al
reinserimento   lavorativo   e   all'inclusione   sociale,   con   le
caratteristiche di cui all'art. 6. L'adesione al progetto rappresenta
una condizione  necessaria  al  godimento  del  beneficio,  ai  sensi
dell'art. 7; 
    b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui
alla lettera a), attivano  un  sistema  coordinato  di  interventi  e
servizi sociali con le seguenti caratteristiche: 
      i. servizi di segretariato sociale per l'accesso; 
      ii.  servizio  sociale   professionale   per   la   valutazione
multidimensionale dei bisogni del nucleo  familiare  e  la  presa  in
carico; 
      iii.  equipe  multidisciplinare,  con  l'individuazione  di  un
responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze  di
cui alla lettera c), per l'attuazione del progetto con riferimento ai
singoli nuclei familiari; 
      iv. interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi,  ove
opportuno, servizi comunali di  orientamento  al  lavoro,  assistenza
educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio
di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio; 
    c) ai medesimi fini di cui alla  lettera  precedente,  promuovono
accordi di collaborazione in rete con le  amministrazioni  competenti
sul territorio in materia di  servizi  per  l'impiego,  tutela  della
salute e istruzione, nonche' con soggetti privati attivi  nell'ambito
degli  interventi  di  contrasto  alla  poverta',   con   particolare
riferimento agli enti non profit. 
  3. I comuni attivano flussi informativi, anche per  il  tramite  di
SGATE,  secondo  adeguate  modalita'  telematiche   predisposte   dal
Soggetto Attuatore entro trenta giorni dalla  data  di  pubblicazione
del presente decreto nel rispetto del provvedimento di  cui  all'art.
10 del decreto 10 gennaio 2013,  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze, finalizzati all'attuazione del SIA e alla  sua  integrazione
con gli interventi di cui il comune e' titolare, ed in particolare: 
    a) inviano al Soggetto Attuatore, entro i termini di cui al comma
1, lettera b),  le  richieste  di  beneficio  dei  nuclei  familiari,
corredate della indicazione del  codice  fiscale  del  Richiedente  e
delle informazioni, non gia' incluse nella DSU,  necessarie  al  fine
della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3; 
    b) ricevono dal Soggetto Attuatore l'esito delle verifiche  entro
dieci giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione da parte del Soggetto
Attuatore  del  flusso  informativo  relativo   alle   richieste   di
beneficio; 
    c) inviano le informazioni sui progetti personalizzati  di  presa
in carico, di cui all'art. 6; 
    d) inviano le informazioni sulle politiche attivate nei confronti
dei soggetti di  cui  al  punto  precedente  ed  eventuali  ulteriori
informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA,
nelle modalita' previste all'art. 6; 
    e)  ricevono  dal  Soggetto  Attuatore   eventuali   informazioni
disponibili nei propri  archivi  inerenti  i  trattamenti  di  natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale in  corso  di  erogazione
nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari; 
    f) inviano i nominativi dei titolari nei cui  riguardi  e'  stata
disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio; 
    g) con riferimento ai comuni facenti parte del campione di Ambiti
territoriali di cui  all'art.  9,  comma  2,  inviano  i  questionari
somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari secondo le modalita' di
cui all'art. 9, comma 6, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  4.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  3  sono  svolte  dai  comuni
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili
a legislazione vigente  e  nell'ambito  degli  equilibri  di  finanza
pubblica programmati. 
                               Art. 4 
 
                             Beneficiari 
 
  1. La richiesta  del  beneficio  e'  presentata  ai  comuni  da  un
componente del nucleo familiare  mediante  modello  di  dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'   predisposto   dal   Soggetto
Attuatore entro quindici  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il  modello
tiene conto delle informazioni gia'  dichiarate  con  riferimento  al
nucleo familiare nella DSU utilizzata per l'accesso al beneficio. 
  2. Il Richiedente deve risultare, al  momento  della  presentazione
della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del  beneficio,
in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero  familiare  di
cittadino italiano o comunitario non avente la  cittadinanza  di  uno
Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del  diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in  possesso  del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
    b) essere residente in Italia; il  requisito  di  residenza  deve
essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della
domanda. 
  3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso
di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: 
    a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare: 
      il nucleo familiare, come definito a  fini  ISEE  e  risultante
nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti: 
        i. presenza di un componente di eta' minore di anni 18; 
        ii. presenza di una persona con disabilita' e  di  almeno  un
suo genitore; 
        iii. presenza di una donna in stato di gravidanza  accertata;
la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la  data
presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata
alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico  requisito
sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la  richiesta  del
beneficio puo' essere presentata a decorrere dai quattro  mesi  dalla
data presunta del parto; 
    b) Requisiti concernenti la condizione economica: 
      i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita', inferiore
o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel  nucleo  di  minorenni
con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In  caso
di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a
fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi
dall'evento una DSU aggiornata. In caso  di  altre  variazioni  nella
composizione del nucleo familiare, rispetto  a  quanto  dichiarato  a
fini  ISEE,  il  beneficio  decade  dal  bimestre   successivo   alla
variazione e la richiesta del  beneficio  puo'  essere  eventualmente
ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di  continuita'.  In
caso  di   variazione   della   situazione   lavorativa   nel   corso
dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare  per
i quali la situazione e' variata sono tenuti, a pena di decadenza dal
beneficio,  a  comunicare  all'Istituto  nazionale della   previdenza
sociale il reddito annuo previsto, entro  trenta  giorni  dall'inizio
dell'attivita' e comunque secondo le modalita'  di  cui  all'art.  9,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015,  n.  22,  in  caso  di
rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'art. 10,  comma  1,
primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di  attivita'
lavorativa  autonoma  o   di   impresa   individuale;   le   medesime
comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del  beneficio
in caso vi siano componenti  del  nucleo  familiare  in  possesso  di
redditi da lavoro  non  rilevati  nell'ISEE  in  corso  di  validita'
utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al  fine  della
verifica della permanenza del requisito di cui al primo  periodo,  il
valore  dell'ISEE  e'  aggiornato   dall'Istituto   nazionale   della
previdenza sociale sostituendo il  reddito  annuo  previsto,  oggetto
della comunicazione ai sensi del  periodo  precedente,  a  quello  di
analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria; 
      ii) nel caso di godimento da  parte  di  componenti  il  nucleo
familiare di altri trattamenti economici, anche  fiscalmente  esenti,
di natura previdenziale, indennitaria e  assistenziale,  a  qualunque
titolo concessi dallo Stato o da altre  pubbliche  amministrazioni  a
componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per  il  nucleo
familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente  la
richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600  euro  mensili;
la  misura  della  soglia  e'  aumentata  annualmente  della   misura
percentuale prevista per la perequazione automatica  dei  trattamenti
pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto Attuatore  con
apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet; 
      iii) nessun componente il Nucleo Familiare  beneficiario  della
nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego  (NASpI)  di
cui all'art. 1  del  decreto  legislativo  n.  22  del  2015,  ovvero
dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto
legislativo n. 22 del 2012, o di  altro  ammortizzatore  sociale  con
riferimento  agli  strumenti  di  sostegno  al  reddito  in  caso  di
disoccupazione  involontaria,  ovvero  del  beneficio   della   Carta
acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10  gennaio  2013  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
      iv) nessun  componente  il  nucleo  familiare  in  possesso  di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi  antecedenti
la  richiesta,  ovvero  in  possesso  di  autoveicoli  di  cilindrata
superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata  superiore  a
250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti; 
    c)  valutazione  multidimensionale  del  bisogno,  riferita  alle
condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione  della
richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in  base
alla scala di seguito specificata: 
      i) carichi familiari, valore massimo pari  a  65  punti,  cosi'
attribuito: 
        A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli
di eta' inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20  in  caso  di  tre
figli e a 25 in caso di quattro o piu' figli; 
        B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'eta'
di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti; 
        C. nucleo familiare,  come  risultante  nella  DSU,  composto
esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal
fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non  convivente,
non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a
meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere
dalla a) alla e),  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 159 del 2013; 
        D. nucleo familiare in cui per  uno  o  piu'  componenti  sia
stata  accertata  una  condizione  di   disabilita'   grave   o   non
autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante  nella  DSU:
disabilita'  grave,  5  punti,  elevati  a  10   in   caso   di   non
autosufficienza; 
      ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi'
attribuito: 
        al valore massimo di  25  si  sottrae  il  valore  dell'ISEE,
diviso per 120; 
      iii)  condizione  lavorativa,  valore   di   10   punti   cosi'
attribuito: 
        nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta' attiva  si
trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art.  19
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 
  4. Ai fini della verifica del possesso  del  requisito  di  cui  al
comma 3, lettera  b),  punto  ii),  valgono  le  seguenti  regole  di
computo: 
    a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni  riferite  al
pagamento di arretrati; 
    b) le mensilita' aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e
altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione  ai  titolari  di
trattamenti  con  periodicita'  mensile  sono  considerati   per   un
dodicesimo del loro valore; 
    c) nel caso di  erogazioni  che  hanno  periodicita'  bimestrale,
l'ammontare  considerato  e'  la  meta'  dell'erogazione  bimestrale;
similmente, i trattamenti  economici  ricorrenti  che  hanno  diversa
periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in  proporzione
al numero di mesi cui si riferiscono; 
    d) nel caso di erogazioni in unica  soluzione,  l'ammontare  deve
essere considerato per  un  dodicesimo  del  valore  complessivamente
erogato nei dodici mesi  precedenti;  sono  a  tal  fine  considerate
unicamente le  erogazioni  effettuate  prima  della  richiesta  della
prestazione; 
    e) non  costituiscono  trattamenti  le  eventuali  esenzioni  e/o
agevolazioni  per  il  pagamento  di  tributi,  le  riduzioni   nella
compartecipazione al costo dei  servizi,  nonche'  le  erogazioni  di
buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione  di  sostituzione
di servizi. Non entrano altresi'  nel  computo  dei  trattamenti,  le
erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio  o
di  addestramento  professionale  ovvero  altre  misure  di  sostegno
previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6. 
  5. Il  Soggetto  Attuatore  accantona  per  ogni  Nucleo  Familiare
Beneficiario un ammontare di risorse pari  a  dodici  mensilita'  del
beneficio, avuto riguardo alla modulazione del beneficio medesimo  in
base alla numerosita' del nucleo  familiare  ai  sensi  dell'art.  5,
comma 1. In caso di  esaurimento  delle  risorse  attribuite  ad  una
regione e non accantonate  e,  al  medesimo  tempo,  di  presenza  di
rilevanti disponibilita' di risorse non accantonate in altre regioni,
con decreto del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   e'
rideterminato l'importo attribuito alle regioni e  province  autonome
ai sensi dell'art. 2, comma 3.  In  caso  di  esaurimento  a  livello
nazionale delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1,  e
non accantonate,  con  decreto  del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e  delle
finanze,  e'  ristabilita  la  compatibilita'  finanziaria   mediante
rimodulazione  dei  criteri  di  accesso  ovvero  dell'ammontare  del
beneficio. Nelle more dell'adozione dei decreti  di  cui  ai  periodi
precedenti,  l'acquisizione  di  nuove   domande   e'   sospesa.   La
rimodulazione  dei  criteri  di  accesso  ovvero  dell'ammontare  del
beneficio opera  esclusivamente  nei  confronti  delle  richieste  di
beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 
  6. I comuni possono con proprio provvedimento stabilire  la  revoca
del beneficio nel caso emerga il  venire  meno  delle  condizioni  di
bisogno che lo hanno motivato. 
                               Art. 5 
 
                         Beneficio concesso 
 
  1.  Il  beneficio  e'  concesso  bimestralmente  in  ragione  della
numerosita' del Nucleo Familiare Beneficiario, secondo  le  modalita'
di cui alla Tabella 2, che costituisce parte integrante del  presente
decreto. In caso di variazione  del  nucleo  familiare  in  corso  di
erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio e'  rideterminato
sulla base del  numero  di  componenti  risultante  dalla  nuova  DSU
presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera  b),  punto  i),  a
partire dal bimestre successivo  alla  presentazione  della  medesima
dichiarazione e comunque in presenza di risorse  non  accantonate  ai
sensi dell'art. 4,  comma  5.  E'  corrispondentemente  rideterminato
l'ammontare delle risorse accantonate ai sensi del medesimo  art.  4,
comma 5. 
  2. Ai beneficiari  del  SIA  e'  concesso,  per  ciascun  bimestre,
l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa  verifica  da  parte
del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni  accredito,  ove  non
diversamente specificato,  della  compatibilita'  delle  informazioni
acquisite sui nuclei familiari con i requisiti  di  cui  all'art.  4,
comma 3. Ferma restando la disponibilita' di risorse attribuita  alla
regione e provincia autonoma, il beneficio e' concesso per un periodo
massimo di dodici mesi. 
  3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno  o  piu'
beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il  periodo
in cui e' erogato il SIA, i  benefici  connessi  al  Programma  Carta
Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso
al  SIA  medesimo.  Analogamente  e'  dedotto  dal  SIA  l'incremento
dell'assegno previsto  per  i  nuclei  familiari  in  una  condizione
economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a  7.000
euro annui, di cui all'art. 1, comma 125,  della  legge  23  dicembre
2014, n. 190, nel caso in cui nel  nucleo  familiare  siano  presenti
beneficiari  dell'assegno  medesimo.  E'  altresi'  dedotto  dal  SIA
l'importo mensile dell'assegno di cui all'art.  65,  comma  1,  della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in  cui  siano
presenti tre o piu' figli minorenni. 
                               Art. 6 
 
            I progetti personalizzati di presa in carico 
 
  1. I  comuni,  coordinandosi  a  livello  di  Ambito  territoriale,
predispongono  un  progetto  personalizzato  di  presa   in   carico,
finalizzato  al  superamento  della  condizione   di   poverta',   al
reinserimento lavorativo e all'inclusione  sociale.  Il  progetto  e'
predisposto  secondo  le  «Linee  guida  per  la  predisposizione   e
attuazione  dei  progetti  di  presa  in  carico  del  Sostegno   per
l'Inclusione Attiva», di  cui  all'accordo  in  Conferenza  unificata
dell'11 febbraio 2016, ed e' sottoscritto per adesione dai componenti
del  Nucleo  Familiare  Beneficiario  entro  sessanta  giorni   dalla
comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo  bimestre.  Alla
realizzazione dei progetti personalizzati  i  comuni  provvedono  con
risorse proprie,  nell'ambito  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziare disponibili a legislazione  vigente  e  nell'ambito  degli
equilibri  di  finanza  pubblica  programmati.  Le  informazioni  sul
progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente
mediante  modelli  predisposti  dal  Soggetto  Attuatore,  ai   sensi
dell'art. 6, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. In riferimento  all'avvio  della  presa  in  carico  del  Nucleo
Familiare Beneficiario, le informazioni sul  progetto  devono  essere
inviate  entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione   dell'avvenuto
accreditamento del primo bimestre e riguardare: 
    a) risorse umane e professionalita' dedicate alla attuazione  del
progetto personalizzato di presa in carico; 
    b) valutazione dei bisogni; 
    c) indicazione degli obiettivi e dei  risultati  che  si  intende
raggiungere volti al superamento della  condizione  di  poverta',  al
reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; 
    d) modalita' di attuazione della presa  in  carico  indicando  il
tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale; 
    e)  integrazione  con  interventi   e   servizi   forniti   dalle
amministrazioni competenti  in  materia  di  servizi  per  l'impiego,
tutela della salute e istruzione; 
    f) integrazione con interventi  e  servizi  forniti  da  soggetti
privati, con particolare riferimento agli enti non profit. 
  3. In riferimento  all'attuazione  del  progetto,  le  informazioni
devono essere  inviate  entro  sessanta  giorni  dalla  comunicazione
dell'avvenuto  accreditamento  del  sesto  ed   ultimo   bimestre   e
riguardare: 
    a) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati  in
riferimento agli elementi di cui al  comma  2,  nonche'  all'art.  7,
comma 2; 
    b) indicazione dei servizi e interventi erogati  nel  periodo  di
riferimento; 
    c) indicazione delle integrazioni  effettuate  con  interventi  e
servizi  forniti  dalle  amministrazioni  competenti  in  materia  di
servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; 
    d)  indicazione  delle  eventuali  integrazioni  effettuate   con
interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti  privati,  con
particolare riferimento agli enti non profit; 
    e) valutazione sintetica sugli esiti della presa in carico, anche
con riferimento alle condizionalita' di cui all'art. 7. 
  4. La  mancata  sottoscrizione  del  progetto  personalizzato  deve
essere comunicata al Soggetto Attuatore entro lo  stesso  termine  di
cui al  comma  1,  al  fine  della  sospensione  dell'erogazione  del
beneficio, fatte salve le erogazioni gia' effettuate.  L'invio  delle
informazioni  di  cui  al  comma  2,  riferite  a   ciascuna   carta,
costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza
dell'invio delle informazioni, gli  accrediti  relativi  ai  bimestri
successivi per le carte interessate saranno sospesi. 
                               Art. 7 
 
                           Condizionalita' 
 
  1. Il progetto di presa in carico, di cui all'art. 6, comma  1,  e'
predisposto mediante la  partecipazione  dei  componenti  del  nucleo
familiare ed e' dagli stessi sottoscritto per  adesione.  La  mancata
sottoscrizione del progetto e' motivo di esclusione dal beneficio. 
  2.  Il  progetto  richiede  ai  componenti  il   Nucleo   Familiare
Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche  attivita',  dettagliate
nel progetto medesimo, nelle seguenti aree: 
    a) frequenza di contatti con  i  competenti  servizi  del  comune
responsabili del progetto; di norma la frequenza e' bisettimanale, se
non diversamente specificato nel progetto personalizzato  in  ragione
delle caratteristiche  del  nucleo  beneficiario  o  delle  modalita'
organizzative dell'ufficio; i componenti in eta'  attiva  del  nucleo
beneficiario  possono  essere  convocati  nei  giorni   feriali   con
preavviso di almeno 24 ore e non piu' di  72  ore  secondo  modalita'
concordate nel medesimo progetto personalizzato; 
    b) atti di ricerca attiva di lavoro; 
    c) adesione a iniziative per il  rafforzamento  delle  competenze
nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere  formativo  o
altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di
congrue offerte di lavoro; 
    d) frequenza e impegno scolastico; 
    e) comportamenti di prevenzione e cura volti  alla  tutela  della
salute. 
  3. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 2, lettere  b)  e
c),  il  progetto  personalizzato  rimanda  al  patto   di   servizio
personalizzato  stipulato  ai  sensi   dell'art.   20   del   decreto
legislativo  n.  150  del  2015  e,  in  caso  si  rendano  opportune
integrazioni, e' redatto in  accordo  con  i  competenti  centri  per
l'impiego. 
  4. La reiterata violazione  da  parte  dei  componenti  del  nucleo
familiare degli obblighi assunti ai sensi del comma 2,  costituiscono
motivo  di  esclusione  dal  beneficio.  L'esclusione  del  beneficio
conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata  sottoscrizione
del progetto, ai sensi del comma 1, e' resa esplicita all'atto  della
domanda,  nonche'  nel  progetto  medesimo  e  viene   adottata   con
provvedimento del comune. In ogni caso, la mancata  presentazione  da
parte dei componenti del nucleo familiare, in assenza di giustificato
motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 2,
lettera a), comporta la decurtazione di un quarto di  una  mensilita'
del  beneficio.  In  caso  di  seconda  mancata   presentazione   non
giustificata, la decurtazione e' pari ad una mensilita'. In  caso  di
ulteriore mancata presentazione non giustificata, il nucleo familiare
decade dalla fruizione del beneficio. Con riferimento alle  attivita'
di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni
previste dall'art. 21, comma 8, del decreto legislativo  n.  150  del
2015 per i beneficiari dell'ASDI. 
                               Art. 8 
 
                Modalita' di consegna della Carta SIA 
 
  1. Il Soggetto Attuatore, ricevute le  richieste  di  beneficio  ai
sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a),  verifica  la  compatibilita'
delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma
3, sulla base delle  informazioni  disponibili  nei  propri  archivi,
anche  avvalendosi  dei  collegamenti  con  i  comuni   coinvolti   e
l'anagrafe tributaria. Successivamente alle  verifiche,  entro  dieci
giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta  di  beneficio,  il
Soggetto Attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco dei
nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti  e  al  Gestore
del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna  carta,  in
applicazione  dell'art.  5.  La  disponibilita'  da  accreditare   e'
calcolata  a  decorrere  dal  bimestre   successivo   a   quello   di
presentazione della richiesta. 
  2.  Il  Gestore  del  servizio,  agendo   in   applicazione   della
Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni  ricevute  dal
Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte SIA ai titolari.  Le  carte
sono rilasciate con disponibilita'  finanziaria,  relativa  al  primo
bimestre, determinata in base alla numerosita' del  nucleo  familiare
ai sensi dell'art. 5, comma  1.  Successivamente  al  rilascio  delle
carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia
comunicazioni ai titolari. 
  3.  Il  Soggetto  Attuatore  si   riserva   di   procedere,   anche
successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  cui  all'art.  4,  comma  3,
nonche' alla sospensione della disponibilita' residua della Carta SIA
e  all'eventuale  disattivazione  della  carta  nel   caso   di   non
conformita' ai requisiti. 
  4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresi' le modalita' con cui i
comuni comunicano i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4,  comma
6, ovvero i fatti suscettibili di dar  luogo  alle  sanzioni  di  cui
all'art. 7, comma 4. Con riferimento alle attivita' di  cui  all'art.
7, comma 2, lettere b) e c), le comunicazioni avvengono da parte  dei
competenti centri  per  l'impiego  nelle  modalita'  previste  per  i
beneficiari dell'ASDI. La revoca e' efficace a partire  dal  bimestre
successivo a quello della data del provvedimento medesimo. 
                               Art. 9 
 
                             Valutazione 
 
  1. Il SIA e' oggetto di valutazione  da  parte  del  Ministero  del
lavoro e delle  politiche  sociali,  secondo  le  modalita'  definite
dall'art. 9 del decreto 10 gennaio 2013 del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze. 
  2. Con provvedimento del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle  finanze,
e' individuato un campione di Ambiti territoriali,  corrispondente  a
non piu' del  dieci  per  cento  della  popolazione  coinvolta  nella
sperimentazione,  in   cui   effettuare   la   somministrazione   dei
questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di  controllo,
individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i
quali, in deroga a quanto previsto  all'art.  7,  comma  1,  e  fermo
comunque restando quanto previsto all'art. 11, comma 3,  l'erogazione
del beneficio puo' non essere condizionata  alla  sottoscrizione  del
progetto personalizzato, di cui all'art. 6. 
                               Art. 10 
 
Trattamento e riservatezza dei dati personali; misure di sicurezza  e
                           responsabilita' 
 
  1. Le modalita' di  trattamento  dei  dati  personali  acquisiti  e
trattati in attuazione del SIA  coincidono  con  quelle  adottate  ai
sensi dell'art. 10 del decreto  10  gennaio  2013  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. 
  2. Le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  coincidono  con  quelle
adottate ai sensi dell'art. 11 del citato decreto 10 gennaio 2013 del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Le richieste di beneficio possono essere presentate a  decorrere
dai  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   presente
decreto. 
  2. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai  comuni  e
agli  Ambiti  territoriali  di   competenza,   possono   disciplinare
nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente
le modalita' con cui i comuni svolgono i compiti di cui  all'art.  3,
tenuto  conto  dell'esercizio  associato  delle  funzioni  sociali  a
livello di Ambito territoriale. 
  3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di
beneficio  presentate  fino  al   31   ottobre   2016,   i   progetti
personalizzati di presa  in  carico  possono  riguardare  una  quota,
comunque  non  inferiore  al  50  per  cento,  dei  Nuclei  Familiari
Beneficiari, in luogo  della  totalita'  dei  nuclei  familiari  come
previsto all'art. 6, comma 1, ed  essere  predisposti  entro  novanta
giorni dalla comunicazione  dell'avvenuto  accreditamento  del  primo
bimestre, in luogo dei sessanta giorni previsti  al  medesimo  comma.
L'invio delle informazioni per  tali  progetti  puo'  avvenire  entro
centoventi giorni dalla  comunicazione  dell'avvenuto  accreditamento
del primo  bimestre,  in  luogo  dei  novanta  giorni  come  previsto
all'art. 6, comma 2. 
  4. Alle attivita' di cui al  presente  decreto  le  amministrazioni
provvedono  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  i
requisiti e le procedure per l'accesso al beneficio  potranno  essere
rivisti in base al monitoraggio dei primi due bimestri di  attuazione
della Sperimentazione nelle modalita' di cui al presente decreto. 
  6. Con uno o piu' provvedimenti del Ministero del  lavoro  e  delle
politiche sociali, d'intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalita' operative  e  di
dettaglio utili all'attuazione del SIA. 
                               Art. 12 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente decreto e' trasmesso agli organi di  controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 26 maggio 2016 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC,  Min.  salute  e  Min.  lavoro  e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 2570 
TABELLA 1 
Ripartizione delle risorse disponibili 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
 
                              Tabella 2 
 
                   Ammontare del beneficio mensile 
 
               =======================================
               |               |    Ammontare del    |
               |               |  beneficio mensile  |
               +===============+=====================+
               | 1 membro      |          80         |
               +---------------+---------------------+
               | 2 membri      |         160         |
               +---------------+---------------------+
               | 3 membri      |         240         |
               +---------------+---------------------+
               | 4 membri      |         320         |
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               | 5 o piu'      |                     |
               |membri         |         400         |
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Autore: La Redazione

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