Min.Lavoro: misura di contrasto alla povertà – Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA)
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016, il Decreto 26 maggio 2016 con l’Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale.
Le risorse finalizzate all’avvio su tutto il territorio nazionale del SIA sono individuate nel Fondo Carta Acquisti per l’anno 2016 a valere sulle seguenti risorse:
a) le risorse di cui all’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, pari a 167 milioni di euro;
b) le risorse di cui all’art. 1, comma 216, sesto periodo, della legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016;
c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio 2015-2016 ed in relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si rendono disponibili ai sensi dell’art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013;
d) le risorse attribuite ai comuni con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, di cui alla Tabella 1 del decreto interministeriale 10 gennaio 2013, che non risultino erogate al termine della sperimentazione, quantificate in non meno di 12,675 milioni di euro;
e) le risorse di cui all’art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta’ pari a 380 milioni di euro.
I Comuni svolgono i seguenti compiti:
a) ricevono le domande dei nuclei familiari richiedenti il beneficio;
b) comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui all’art. 4. La comunicazione delle richieste di cui al periodo precedente deve contenere il codice fiscale del Richiedente, in assenza del quale le richieste non saranno esaminate;
c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita’ di cui al comma 3, lettera b), l’elenco dei nuclei familiari che, in esito alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e per i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone il versamento del beneficio di cui all’art. 5 a decorrere dal bimestre successivo a quello della richiesta;
d) effettuano i controlli di competenza sul possesso dei requisiti. In particolare, con riferimento ai requisiti di cui all’art. 4, comma 2, effettuano i controlli anche prima della comunicazione delle richieste al Soggetto Attuatore, di cui alla lettera b), e comunque nei termini ivi indicati; in riferimento ai nuclei familiari successivamente identificati quali beneficiari verificano il possesso dei requisiti nelle modalita’ di cui all’art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto delle verifiche gia’ effettuate dal Soggetto Attuatore;
e) stabiliscono ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 4, e con le modalita’ ivi indicate, la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresi’ con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell’art. 4, comma 6.
I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre i seguenti compiti:
a) predispongono in favore dei beneficiari un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta’, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all’art. 6. L’adesione al progetto rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell’art. 7;
b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera a), attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche:
i. servizi di segretariato sociale per l’accesso;
ii. servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico;
iii. equipe multidisciplinare, con l’individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera c), per l’attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari;
iv. interventi e servizi per l’inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all’art. 5, sostegno all’alloggio;
c) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego, tutela della salute e istruzione, nonche’ con soggetti privati attivi nell’ambito degli interventi di contrasto alla poverta’, con particolare riferimento agli enti non profit.
Beneficiari
La richiesta del beneficio e’ presentata ai comuni da un componente del nucleo familiare mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’ predisposto dal Soggetto Attuatore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello tiene conto delle informazioni gia’ dichiarate con riferimento al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l’accesso al beneficio.
Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:
a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:
il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:
i. presenza di un componente di eta’ minore di anni 18;
ii. presenza di una persona con disabilita’ e di almeno un suo genitore;
iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e’ rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell’unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio puo’ essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto;
b) Requisiti concernenti la condizione economica:
i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita’, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio puo’ essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuita’. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell’erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione e’ variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all’Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall’inizio dell’attivita’ e comunque secondo le modalita’ di cui all’art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all’art. 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attivita’ lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime comunicazioni sono effettuate all’atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell’ISEE in corso di validita’ utilizzato per l’accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell’ISEE e’ aggiornato dall’Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell’ISEE in via ordinaria;
ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente a
richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili;
la misura della soglia e’ aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e’ comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet;
iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell’assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche’ motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti;
c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in base alla scala di seguito specificata:
i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, cosi’ attribuito:
A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di eta’ inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o piu’ figli;
B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l’eta’ di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti;
C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l’altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all’art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;
D. nucleo familiare in cui per uno o piu’ componenti sia stata accertata una condizione di disabilita’ grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU:
disabilita’ grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza;
ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi’ attribuito:
al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell’ISEE, diviso per 120;
iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti cosi’ attribuito:
nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta’ attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo:
a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati;
b) le mensilita’ aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicita’ mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore;
c) nel caso di erogazioni che hanno periodicita’ bimestrale, l’ammontare considerato e’ la meta’ dell’erogazione bimestrale;
similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicita’, comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono;
d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l’ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione;
e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche’ le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresi’ nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell’ambito del progetto personalizzato di cui all’art. 6.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 26 maggio 2016
Avvio del Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale. (16A05212)
(GU n.166 del 18-7-2016)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti, e il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalita' attuative del Programma carta acquisti; Visto l'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, il comma 1, che stabilisce l'avvio di una sperimentazione nei comuni con piu' di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla poverta' assoluta, e il comma 2, che affida ad un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, il compito di stabilire i criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei comuni; l'ammontare della disponibilita' sulle singole carte acquisti in funzione del nucleo familiare; le modalita' con cui i comuni adottano la carta acquisti; le caratteristiche del progetto personalizzato di presa in carico; la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non puo' superare i dodici mesi; i flussi informativi da parte dei comuni sul cui territorio e' attivata la sperimentazione; Visto il decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalita' di attuazione della sperimentazione; Visto il decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» e, in particolare, l'art. 3 che prevede, al comma 2, l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano gia' coperti, a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 gia' destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonche' alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione gia' destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'art. 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183 e, al comma 3, la riassegnazione delle risorse di cui al precedente comma 2 al Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008. Le risorse sono ripartite con provvedimento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la coesione territoriale tra gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge n. 328 del 2000, in maniera che, ai residenti di ciascun ambito territoriale destinatario della sperimentazione, siano attribuiti contributi per un valore complessivo di risorse proporzionale alla stima della popolazione in condizione di maggior bisogno residente in ciascun ambito; Visto il decreto 24 dicembre 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, integrativo del decreto interministeriale 10 gennaio 2013; Visto il decreto 14 febbraio 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della coesione territoriale, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 76 del 2013; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)»; Visto l'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che, al primo periodo, estende la carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, ai cittadini residenti di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al secondo periodo, prevede l'incremento, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al terzo periodo, in presenza di risorse disponibili in relazione all'effettivo numero di beneficiari, prevede la possibilita' di determinare, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quarto periodo, prevede che, con il medesimo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di prosecuzione del Programma carta acquisti di cui all'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge n. 112 del 2008, in funzione dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della sperimentazione; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al quinto periodo, stabilisce che l'estensione della sperimentazione avviene secondo le modalita' attuative di cui all'art. 3, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 76 del 2013; Visto l'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 che, al sesto periodo, prevede l'incremento del Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016, ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, intesa come sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva, volto al superamento della condizione di poverta', all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; Visto il decreto 16 dicembre 2014, n. 206, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze concernente «Regolamento recante modalita' attuative del Casellario dell'assistenza, a norma dell'art. 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»; Visto l'art. 1, comma 156, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che prevede che il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, e' incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; Visto il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», e, in particolare, l'art. 16 che ha istituito l'assegno di disoccupazione (ASDI); Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, il capo II che disciplina principi generali e comuni in materia di politiche attive del lavoro; Visto il decreto 29 ottobre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 22 del 2015, che specifica le modalita' di attuazione dell'ASDI; Visto il decreto 22 dicembre 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera b), in cui si quantificano in 80 milioni di euro le risorse che, sulla base dello stanziamento del Fondo carta acquisti nel biennio 2015-2016 in relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si rendono disponibili all'estensione della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013; Ritenuto che, in esito alle sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00838, 00841 e 00842 del 2016, le risorse che si rendono disponibili all'estensione della citata sperimentazione ai sensi dell'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013 debbano essere ridefinite, in via prudenziale, in un ammontare non superiore a 70,325 milioni di euro; Visto l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, al comma 386, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, un fondo denominato «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e, al comma 387, lettera a), individua come priorita' del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi dell'art. 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge n. 208 del 2015. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, oltre alle risorse gia' destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013; Visto l'accordo in data 11 febbraio 2016 tra il Governo, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e le autonomie locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento recante «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva»; Considerata la necessita' di definire, ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, i rinnovati criteri e le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla poverta' a valere anche sulle risorse gia' destinate alla sperimentazione dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, nonche' dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013, e ritenuto, pertanto, opportuno di non perfezionare l'iter dei citati decreti interministeriali 14 febbraio 2014 e 22 dicembre 2015; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) «SIA»: la misura di contrasto alla poverta' da avviare su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 387, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gia' denominata «sostegno per l'inclusione attiva» (SIA) dall'art. 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013; b) «Ambiti territoriali»: gli ambiti territoriali, di cui all'art. 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328; c) «ISEE»: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; in tutti gli altri casi, l'ISEE e' calcolato in via ordinaria ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; d) «ISEE corrente»: l'indicatore di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; e) «DSU»: la dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, utilizzata per l'accesso al beneficio; f) «Carta SIA»: la carta acquisti, di cui all'art. 60, del decreto-legge n. 5 del 2012, con le specifiche caratteristiche definite dal presente decreto; g) «Richiedente»: soggetto che effettua la richiesta della Carta SIA; h) «Nucleo Familiare Beneficiario»: il nucleo familiare del Richiedente, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, selezionato quale beneficiario SIA; i) «Titolare»: soggetto componente del Nucleo Familiare Beneficiario cui e' intestata la carta SIA; j) «Persona con disabilita'»: persona per la quale sia stata accertata una condizione di disabilita' media, grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; k) «Bimestre»: ciascun bimestre solare che inizia il primo del mese di gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre; l) «Fondo Poverta'»: il Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015; m) «Fondo Carta Acquisti»: il Fondo di cui all'art. 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008; n) «Carta Acquisti ordinaria»: la carta acquisti di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, con le caratteristiche di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, e successive modificazioni; o) «Soggetto Attuatore»: l'Istituto nazionale della previdenza sociale; p) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008; q) «Convenzione di gestione»: convenzione per la gestione del servizio integrato relativo alla carta acquisti di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, stipulata tra il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e il Gestore del servizio.
Art. 2 Risorse 1. Le risorse finalizzate all'avvio su tutto il territorio nazionale del SIA sono individuate nel Fondo Carta Acquisti per l'anno 2016 a valere sulle seguenti risorse: a) le risorse di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2013, pari a 167 milioni di euro; b) le risorse di cui all'art. 1, comma 216, sesto periodo, della legge n. 147 del 2013, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016; c) le risorse, quantificate in 70,325 milioni di euro, che, sulla base dello stanziamento del Fondo Carta Acquisti nel biennio 2015-2016 ed in relazione al numero di beneficiari della carta acquisti ordinaria, si rendono disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 216, terzo periodo, della legge n. 147 del 2013; d) le risorse attribuite ai comuni con popolazione residente superiore a 250.000 abitanti, di cui alla Tabella 1 del decreto interministeriale 10 gennaio 2013, che non risultino erogate al termine della sperimentazione, quantificate in non meno di 12,675 milioni di euro; e) le risorse di cui all'art. 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015 a valere sul Fondo poverta' pari a 380 milioni di euro. 2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite in maniera che ai residenti di ciascuna regione e provincia autonoma siano attribuite carte SIA per un valore complessivo di risorse proporzionale alla popolazione in condizione di maggior bisogno residente nella medesima regione e provincia autonoma, stimata secondo le modalita' di cui al comma 3. 3. A ciascuna regione e provincia autonoma e' attribuita una quota di risorse come da Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della media ponderata dei seguenti indicatori: a) quota di popolazione regionale in condizione di «poverta' assoluta» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello di ripartizione territoriale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 50 per cento; b) quota di popolazione regionale in condizione di «grave deprivazione materiale» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per cento; c) quota di «persone che vivono in famiglie con intensita' lavorativa molto bassa» sul totale della popolazione nazionale in tale condizione, stimata sulla base delle statistiche Istat disponibili a livello regionale e calcolata come valore medio nell'ultimo triennio disponibile; peso nella media pari al 25 per cento. 4. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettivita' dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio. Gli specifici usi in favore dei residenti nel territorio di competenza, a cui vincolare l'utilizzo delle risorse versate ad integrazione del Fondo Carta Acquisti, sono definiti con protocollo d'intesa tra il Presidente della regione o della provincia autonoma e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. I rapporti finanziari sono regolati con apposito atto tra l'amministrazione regionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 5. Le disponibilita' attuali e future destinate al SIA affluiscono nell'apposito conto corrente infruttifero n. 25052 presso la Tesoreria centrale dello Stato, di cui all'art. 11, punto 2, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni. Dal citato conto corrente di tesoreria, le disponibilita' per il SIA saranno trasferite sull'apposito conto corrente, acceso dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, presso il soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui all'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2006, dal quale sono prelevate le risorse necessarie per l'erogazione del beneficio relativo al SIA.
Art. 3 Comuni e Ambiti territoriali 1. I Comuni svolgono i seguenti compiti: a) ricevono le domande dei nuclei familiari richiedenti il beneficio; b) comunicano al Soggetto Attuatore, entro quindici giorni lavorativi dalla data della richiesta e nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, le richieste di beneficio dei nuclei familiari che abbiano dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 4. La comunicazione delle richieste di cui al periodo precedente deve contenere il codice fiscale del Richiedente, in assenza del quale le richieste non saranno esaminate; c) ricevono dal Soggetto Attuatore, secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera b), l'elenco dei nuclei familiari che, in esito alle verifiche di competenza, risultano soddisfare i requisiti e per i quali il medesimo Soggetto Attuatore dispone il versamento del beneficio di cui all'art. 5 a decorrere dal bimestre successivo a quello della richiesta; d) effettuano i controlli di competenza sul possesso dei requisiti. In particolare, con riferimento ai requisiti di cui all'art. 4, comma 2, effettuano i controlli anche prima della comunicazione delle richieste al Soggetto Attuatore, di cui alla lettera b), e comunque nei termini ivi indicati; in riferimento ai nuclei familiari successivamente identificati quali beneficiari verificano il possesso dei requisiti nelle modalita' di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, tenuto conto delle verifiche gia' effettuate dal Soggetto Attuatore; e) stabiliscono ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 4, e con le modalita' ivi indicate, la revoca dal beneficio in caso di mancata sottoscrizione del progetto personalizzato o di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei componenti dei Nuclei Familiari Beneficiari. Possono altresi' con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio ai sensi dell'art. 4, comma 6. 2. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, svolgono inoltre i seguenti compiti: a) predispongono in favore dei beneficiari un progetto personalizzato, volto al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, con le caratteristiche di cui all'art. 6. L'adesione al progetto rappresenta una condizione necessaria al godimento del beneficio, ai sensi dell'art. 7; b) ai fini della predisposizione e attuazione dei progetti di cui alla lettera a), attivano un sistema coordinato di interventi e servizi sociali con le seguenti caratteristiche: i. servizi di segretariato sociale per l'accesso; ii. servizio sociale professionale per la valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare e la presa in carico; iii. equipe multidisciplinare, con l'individuazione di un responsabile del caso, opportunamente integrata con le competenze di cui alla lettera c), per l'attuazione del progetto con riferimento ai singoli nuclei familiari; iv. interventi e servizi per l'inclusione attiva, inclusi, ove opportuno, servizi comunali di orientamento al lavoro, assistenza educativa domiciliare, sostegno al reddito complementare al beneficio di cui all'art. 5, sostegno all'alloggio; c) ai medesimi fini di cui alla lettera precedente, promuovono accordi di collaborazione in rete con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione, nonche' con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla poverta', con particolare riferimento agli enti non profit. 3. I comuni attivano flussi informativi, anche per il tramite di SGATE, secondo adeguate modalita' telematiche predisposte dal Soggetto Attuatore entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel rispetto del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzati all'attuazione del SIA e alla sua integrazione con gli interventi di cui il comune e' titolare, ed in particolare: a) inviano al Soggetto Attuatore, entro i termini di cui al comma 1, lettera b), le richieste di beneficio dei nuclei familiari, corredate della indicazione del codice fiscale del Richiedente e delle informazioni, non gia' incluse nella DSU, necessarie al fine della verifica dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3; b) ricevono dal Soggetto Attuatore l'esito delle verifiche entro dieci giorni lavorativi dall'avvenuta ricezione da parte del Soggetto Attuatore del flusso informativo relativo alle richieste di beneficio; c) inviano le informazioni sui progetti personalizzati di presa in carico, di cui all'art. 6; d) inviano le informazioni sulle politiche attivate nei confronti dei soggetti di cui al punto precedente ed eventuali ulteriori informazioni, finalizzate al monitoraggio e alla valutazione del SIA, nelle modalita' previste all'art. 6; e) ricevono dal Soggetto Attuatore eventuali informazioni disponibili nei propri archivi inerenti i trattamenti di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale in corso di erogazione nei confronti dei componenti i Nuclei Familiari Beneficiari; f) inviano i nominativi dei titolari nei cui riguardi e' stata disposta l'esclusione o la revoca dal beneficio; g) con riferimento ai comuni facenti parte del campione di Ambiti territoriali di cui all'art. 9, comma 2, inviano i questionari somministrati ai Nuclei Familiari Beneficiari secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 6, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte dai comuni nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati.
Art. 4 Beneficiari 1. La richiesta del beneficio e' presentata ai comuni da un componente del nucleo familiare mediante modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' predisposto dal Soggetto Attuatore entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ai sensi di quanto previsto dall'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il modello tiene conto delle informazioni gia' dichiarate con riferimento al nucleo familiare nella DSU utilizzata per l'accesso al beneficio. 2. Il Richiedente deve risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) essere residente in Italia; il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al momento di presentazione della domanda. 3. I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere, per tutto il corso di erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare: il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti: i. presenza di un componente di eta' minore di anni 18; ii. presenza di una persona con disabilita' e di almeno un suo genitore; iii. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto e' rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio; nel caso si tratti dell'unico requisito sulla composizione del nucleo familiare posseduto, la richiesta del beneficio puo' essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto; b) Requisiti concernenti la condizione economica: i) ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validita', inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore. In caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una DSU aggiornata. In caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, il beneficio decade dal bimestre successivo alla variazione e la richiesta del beneficio puo' essere eventualmente ripresentata per il nuovo nucleo senza soluzione di continuita'. In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del beneficio, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione e' variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale il reddito annuo previsto, entro trenta giorni dall'inizio dell'attivita' e comunque secondo le modalita' di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in caso di rapporto di lavoro subordinato, ovvero di cui all'art. 10, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto legislativo in caso di attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale; le medesime comunicazioni sono effettuate all'atto della richiesta del beneficio in caso vi siano componenti del nucleo familiare in possesso di redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di validita' utilizzato per l'accesso al beneficio. Esclusivamente al fine della verifica della permanenza del requisito di cui al primo periodo, il valore dell'ISEE e' aggiornato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale sostituendo il reddito annuo previsto, oggetto della comunicazione ai sensi del periodo precedente, a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria; ii) nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili; la misura della soglia e' aumentata annualmente della misura percentuale prevista per la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. La nuova soglia e' comunicata dal Soggetto Attuatore con apposita circolare e mediante pubblicazione sul sito internet; iii) nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 22 del 2015, ovvero dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 22 del 2012, o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; iv) nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta, ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonche' motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei tre anni antecedenti; c) valutazione multidimensionale del bisogno, riferita alle condizioni del nucleo familiare al momento della presentazione della richiesta, superiore o uguale ad un valore di 45, attribuito in base alla scala di seguito specificata: i) carichi familiari, valore massimo pari a 65 punti, cosi' attribuito: A. nucleo familiare, come risultante nella DSU, con due figli di eta' inferiore a 18 anni: 10 punti elevati a 20 in caso di tre figli e a 25 in caso di quattro o piu' figli; B. nucleo familiare, come risultante nella DSU, in cui l'eta' di almeno un componente non sia superiore a 36 mesi: 5 punti; C. nucleo familiare, come risultante nella DSU, composto esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni: 25 punti. A tal fine fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettere dalla a) alla e), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; D. nucleo familiare in cui per uno o piu' componenti sia stata accertata una condizione di disabilita' grave o non autosufficienza, come definite ai fini ISEE e risultante nella DSU: disabilita' grave, 5 punti, elevati a 10 in caso di non autosufficienza; ii) condizione economica, valore massimo pari a 25 punti, cosi' attribuito: al valore massimo di 25 si sottrae il valore dell'ISEE, diviso per 120; iii) condizione lavorativa, valore di 10 punti cosi' attribuito: nucleo familiare in cui tutti i componenti in eta' attiva si trovino in stato di disoccupazione, dichiarato ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. 4. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui al comma 3, lettera b), punto ii), valgono le seguenti regole di computo: a) nel valore complessivo non entrano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; b) le mensilita' aggiuntive quali tredicesime e quattordicesime e altri importi aggiuntivi erogati in unica soluzione ai titolari di trattamenti con periodicita' mensile sono considerati per un dodicesimo del loro valore; c) nel caso di erogazioni che hanno periodicita' bimestrale, l'ammontare considerato e' la meta' dell'erogazione bimestrale; similmente, i trattamenti economici ricorrenti che hanno diversa periodicita', comunque non mensile, vanno considerati in proporzione al numero di mesi cui si riferiscono; d) nel caso di erogazioni in unica soluzione, l'ammontare deve essere considerato per un dodicesimo del valore complessivamente erogato nei dodici mesi precedenti; sono a tal fine considerate unicamente le erogazioni effettuate prima della richiesta della prestazione; e) non costituiscono trattamenti le eventuali esenzioni e/o agevolazioni per il pagamento di tributi, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi, nonche' le erogazioni di buoni servizio e/o voucher che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Non entrano altresi' nel computo dei trattamenti, le erogazioni relative ad assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale ovvero altre misure di sostegno previste nell'ambito del progetto personalizzato di cui all'art. 6. 5. Il Soggetto Attuatore accantona per ogni Nucleo Familiare Beneficiario un ammontare di risorse pari a dodici mensilita' del beneficio, avuto riguardo alla modulazione del beneficio medesimo in base alla numerosita' del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. In caso di esaurimento delle risorse attribuite ad una regione e non accantonate e, al medesimo tempo, di presenza di rilevanti disponibilita' di risorse non accantonate in altre regioni, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminato l'importo attribuito alle regioni e province autonome ai sensi dell'art. 2, comma 3. In caso di esaurimento a livello nazionale delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 2, comma 1, e non accantonate, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' ristabilita la compatibilita' finanziaria mediante rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui ai periodi precedenti, l'acquisizione di nuove domande e' sospesa. La rimodulazione dei criteri di accesso ovvero dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle richieste di beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate. 6. I comuni possono con proprio provvedimento stabilire la revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato.
Art. 5 Beneficio concesso 1. Il beneficio e' concesso bimestralmente in ragione della numerosita' del Nucleo Familiare Beneficiario, secondo le modalita' di cui alla Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di erogazione del beneficio, l'ammontare del beneficio e' rideterminato sulla base del numero di componenti risultante dalla nuova DSU presentata ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b), punto i), a partire dal bimestre successivo alla presentazione della medesima dichiarazione e comunque in presenza di risorse non accantonate ai sensi dell'art. 4, comma 5. E' corrispondentemente rideterminato l'ammontare delle risorse accantonate ai sensi del medesimo art. 4, comma 5. 2. Ai beneficiari del SIA e' concesso, per ciascun bimestre, l'importo unitario di cui alla Tabella 2, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore, preliminarmente ad ogni accredito, ove non diversamente specificato, della compatibilita' delle informazioni acquisite sui nuclei familiari con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3. Ferma restando la disponibilita' di risorse attribuita alla regione e provincia autonoma, il beneficio e' concesso per un periodo massimo di dodici mesi. 3. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o piu' beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria, per il periodo in cui e' erogato il SIA, i benefici connessi al Programma Carta Acquisti ordinaria sono dedotti dall'ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo. Analogamente e' dedotto dal SIA l'incremento dell'assegno previsto per i nuclei familiari in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore a 7.000 euro annui, di cui all'art. 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti beneficiari dell'assegno medesimo. E' altresi' dedotto dal SIA l'importo mensile dell'assegno di cui all'art. 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per i nuclei familiari in cui siano presenti tre o piu' figli minorenni.
Art. 6 I progetti personalizzati di presa in carico 1. I comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale, predispongono un progetto personalizzato di presa in carico, finalizzato al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto e' predisposto secondo le «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'Inclusione Attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016, ed e' sottoscritto per adesione dai componenti del Nucleo Familiare Beneficiario entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre. Alla realizzazione dei progetti personalizzati i comuni provvedono con risorse proprie, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. Le informazioni sul progetto e sulla sua attuazione devono essere inviate telematicamente mediante modelli predisposti dal Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. In riferimento all'avvio della presa in carico del Nucleo Familiare Beneficiario, le informazioni sul progetto devono essere inviate entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre e riguardare: a) risorse umane e professionalita' dedicate alla attuazione del progetto personalizzato di presa in carico; b) valutazione dei bisogni; c) indicazione degli obiettivi e dei risultati che si intende raggiungere volti al superamento della condizione di poverta', al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; d) modalita' di attuazione della presa in carico indicando il tipo di servizi e interventi sociali offerti dalla rete comunale; e) integrazione con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; f) integrazione con interventi e servizi forniti da soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit. 3. In riferimento all'attuazione del progetto, le informazioni devono essere inviate entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del sesto ed ultimo bimestre e riguardare: a) eventuali modifiche introdotte nei progetti personalizzati in riferimento agli elementi di cui al comma 2, nonche' all'art. 7, comma 2; b) indicazione dei servizi e interventi erogati nel periodo di riferimento; c) indicazione delle integrazioni effettuate con interventi e servizi forniti dalle amministrazioni competenti in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione; d) indicazione delle eventuali integrazioni effettuate con interventi e servizi sociali forniti da altri soggetti privati, con particolare riferimento agli enti non profit; e) valutazione sintetica sugli esiti della presa in carico, anche con riferimento alle condizionalita' di cui all'art. 7. 4. La mancata sottoscrizione del progetto personalizzato deve essere comunicata al Soggetto Attuatore entro lo stesso termine di cui al comma 1, al fine della sospensione dell'erogazione del beneficio, fatte salve le erogazioni gia' effettuate. L'invio delle informazioni di cui al comma 2, riferite a ciascuna carta, costituisce condizione necessaria ai successivi accrediti. In assenza dell'invio delle informazioni, gli accrediti relativi ai bimestri successivi per le carte interessate saranno sospesi.
Art. 7 Condizionalita' 1. Il progetto di presa in carico, di cui all'art. 6, comma 1, e' predisposto mediante la partecipazione dei componenti del nucleo familiare ed e' dagli stessi sottoscritto per adesione. La mancata sottoscrizione del progetto e' motivo di esclusione dal beneficio. 2. Il progetto richiede ai componenti il Nucleo Familiare Beneficiario l'impegno a svolgere specifiche attivita', dettagliate nel progetto medesimo, nelle seguenti aree: a) frequenza di contatti con i competenti servizi del comune responsabili del progetto; di norma la frequenza e' bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetto personalizzato in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio; i componenti in eta' attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 ore e non piu' di 72 ore secondo modalita' concordate nel medesimo progetto personalizzato; b) atti di ricerca attiva di lavoro; c) adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro, iniziative di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue offerte di lavoro; d) frequenza e impegno scolastico; e) comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute. 3. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c), il progetto personalizzato rimanda al patto di servizio personalizzato stipulato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e, in caso si rendano opportune integrazioni, e' redatto in accordo con i competenti centri per l'impiego. 4. La reiterata violazione da parte dei componenti del nucleo familiare degli obblighi assunti ai sensi del comma 2, costituiscono motivo di esclusione dal beneficio. L'esclusione del beneficio conseguente a tali comportamenti, ovvero alla mancata sottoscrizione del progetto, ai sensi del comma 1, e' resa esplicita all'atto della domanda, nonche' nel progetto medesimo e viene adottata con provvedimento del comune. In ogni caso, la mancata presentazione da parte dei componenti del nucleo familiare, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti di cui al comma 2, lettera a), comporta la decurtazione di un quarto di una mensilita' del beneficio. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, la decurtazione e' pari ad una mensilita'. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il nucleo familiare decade dalla fruizione del beneficio. Con riferimento alle attivita' di cui al comma 2, lettere b) e c), si applicano le medesime sanzioni previste dall'art. 21, comma 8, del decreto legislativo n. 150 del 2015 per i beneficiari dell'ASDI.
Art. 8 Modalita' di consegna della Carta SIA 1. Il Soggetto Attuatore, ricevute le richieste di beneficio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera a), verifica la compatibilita' delle informazioni acquisite con i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi, anche avvalendosi dei collegamenti con i comuni coinvolti e l'anagrafe tributaria. Successivamente alle verifiche, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di beneficio, il Soggetto Attuatore comunica per via telematica ai comuni l'elenco dei nuclei familiari che risultano soddisfare i requisiti e al Gestore del servizio la disponibilita' da accreditare su ciascuna carta, in applicazione dell'art. 5. La disponibilita' da accreditare e' calcolata a decorrere dal bimestre successivo a quello di presentazione della richiesta. 2. Il Gestore del servizio, agendo in applicazione della Convenzione di gestione, sulla base delle disposizioni ricevute dal Soggetto Attuatore, distribuisce le Carte SIA ai titolari. Le carte sono rilasciate con disponibilita' finanziaria, relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosita' del nucleo familiare ai sensi dell'art. 5, comma 1. Successivamente al rilascio delle carte, il Gestore del servizio esegue gli accrediti periodici e invia comunicazioni ai titolari. 3. Il Soggetto Attuatore si riserva di procedere, anche successivamente all'accreditamento, alla verifica delle dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3, nonche' alla sospensione della disponibilita' residua della Carta SIA e all'eventuale disattivazione della carta nel caso di non conformita' ai requisiti. 4. Il Soggetto Attuatore stabilisce altresi' le modalita' con cui i comuni comunicano i provvedimenti di revoca di cui all'art. 4, comma 6, ovvero i fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui all'art. 7, comma 4. Con riferimento alle attivita' di cui all'art. 7, comma 2, lettere b) e c), le comunicazioni avvengono da parte dei competenti centri per l'impiego nelle modalita' previste per i beneficiari dell'ASDI. La revoca e' efficace a partire dal bimestre successivo a quello della data del provvedimento medesimo.
Art. 9 Valutazione 1. Il SIA e' oggetto di valutazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalita' definite dall'art. 9 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' individuato un campione di Ambiti territoriali, corrispondente a non piu' del dieci per cento della popolazione coinvolta nella sperimentazione, in cui effettuare la somministrazione dei questionari di valutazione e in cui predisporre gruppi di controllo, individuati mediante procedura di selezione casuale, unicamente per i quali, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, e fermo comunque restando quanto previsto all'art. 11, comma 3, l'erogazione del beneficio puo' non essere condizionata alla sottoscrizione del progetto personalizzato, di cui all'art. 6.
Art. 10 Trattamento e riservatezza dei dati personali; misure di sicurezza e responsabilita' 1. Le modalita' di trattamento dei dati personali acquisiti e trattati in attuazione del SIA coincidono con quelle adottate ai sensi dell'art. 10 del decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 2. Le misure di sicurezza previste dagli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, coincidono con quelle adottate ai sensi dell'art. 11 del citato decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 11 Disposizioni transitorie e finali 1. Le richieste di beneficio possono essere presentate a decorrere dai quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Le regioni e le province autonome, con riferimento ai comuni e agli Ambiti territoriali di competenza, possono disciplinare nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente le modalita' con cui i comuni svolgono i compiti di cui all'art. 3, tenuto conto dell'esercizio associato delle funzioni sociali a livello di Ambito territoriale. 3. In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di beneficio presentate fino al 31 ottobre 2016, i progetti personalizzati di presa in carico possono riguardare una quota, comunque non inferiore al 50 per cento, dei Nuclei Familiari Beneficiari, in luogo della totalita' dei nuclei familiari come previsto all'art. 6, comma 1, ed essere predisposti entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei sessanta giorni previsti al medesimo comma. L'invio delle informazioni per tali progetti puo' avvenire entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'avvenuto accreditamento del primo bimestre, in luogo dei novanta giorni come previsto all'art. 6, comma 2. 4. Alle attivita' di cui al presente decreto le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i requisiti e le procedure per l'accesso al beneficio potranno essere rivisti in base al monitoraggio dei primi due bimestri di attuazione della Sperimentazione nelle modalita' di cui al presente decreto. 6. Con uno o piu' provvedimenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono regolate eventuali ulteriori modalita' operative e di dettaglio utili all'attuazione del SIA.
Art. 12 Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 maggio 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2570
TABELLA 1 Ripartizione delle risorse disponibili Parte di provvedimento in formato grafico Tabella 2 Ammontare del beneficio mensile ======================================= | | Ammontare del | | | beneficio mensile | +===============+=====================+ | 1 membro | 80 | +---------------+---------------------+ | 2 membri | 160 | +---------------+---------------------+ | 3 membri | 240 | +---------------+---------------------+ | 4 membri | 320 | +---------------+---------------------+ | 5 o piu' | | |membri | 400 | +---------------+---------------------+