Min.Lavoro: riparto 2017 del fondo politiche sociali e del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2018, il Decreto 23  novembre 2017, con il riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale annualità 2017.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 novembre 2017 

Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale annualita’ 2017.

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  90,  recante
«Completamento della  riforma  della  struttura  del  bilancio  dello
Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge  31  dicembre
2009, n. 196»; 
  Visto il  decreto  legislativo  12  maggio  2016,  n.  93,  recante
«Riordino  della  disciplina  per  la  gestione  del  bilancio  e  il
potenziamento della funzione del bilancio  di  cassa,  in  attuazione
dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93  del
2016»; 
  Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,  e
successive modificazioni, con  il  quale  sono  emanate  disposizioni
circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri
del Fondo per le politiche sociali; 
  Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  112,
cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24  dicembre
2003, n. 350; 
  Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; 
  Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria   2001)»,   il   quale
stabilisce la composizione  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali a decorrere dall'anno 2001; 
  Visto l'art. 52, comma 2, della legge  28  dicembre  2001,  n.  448
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il  quale  integra
le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388  del
2000 (legge finanziaria 2001); 
  Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000  n.  342,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in
materia  di  volontariato»,  le  cui  risorse  afferiscono  al  fondo
indistinto attribuito al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27  dicembre  2002,  n.  289,
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che
il Fondo nazionale per le  politiche  sociali  e'  determinato  dagli
stanziamenti  previsti  per   gli   interventi   disciplinati   dalle
disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della  legge
23 dicembre  2000,  n.  388,  e  successive  modificazioni,  e  dagli
stanziamenti previsti  per  gli  interventi,  comunque  finanziati  a
carico del Fondo medesimo, disciplinati da  altre  disposizioni.  Gli
stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; 
  Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale  prevede
che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, provvede annualmente, con propri decreti,  alla  ripartizione
delle  risorse  del  Fondo  di  cui  al  comma  1  per  le  finalita'
legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; 
  Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge  24  dicembre  2007,  n.
244, che ribadisce che  al  decreto  annuale  di  riparto  del  Fondo
nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art.  20,
comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328; 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158,  con  il
quale si dispone che lo  stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali e' incrementato di 300  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2015; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23  dicembre  2009,  n.  191
che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge  30
novembre 1989, n. 386, relativo alla  partecipazione  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano  alla  ripartizione  di  fondi  speciali
istituiti  per  garantire  livelli  minimi  di  prestazioni  in  modo
uniforme su tutto il territorio nazionale; 
  Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze
n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del  predetto  comma
109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si
astenga  dall'erogare  finanziamenti  alle   autonomie   speciali   e
comunichi al Ministero dell'economia e delle  finanze  le  somme  che
sarebbero state  alle  Province  stesse  attribuite  in  assenza  del
predetto  comma  109  per  l'anno  2010  al  fine  di  consentire  le
conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti  a
partire dal 2010; 
  Vista la nota del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  prot.
110783 del 17 gennaio 2011 a  firma  del  Ragioniere  generale  dello
Stato, che conferma  l'esigenza  di  mantenere  accantonati  i  fondi
spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; 
  Considerato che, in  assenza  della  previsione  normativa  di  cui
all'art. 1, comma 158, della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190,  a
legislazione previgente la  dotazione  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali sarebbe stata nel 2016 pari a 12.589.741,00 milioni
di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi
che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e
che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni; 
  Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita'  a
decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono
da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto  Fondo,  la  cui
quantificazione  non  comprende  le  quote  afferenti  alle  Province
autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2,  comma  109,
della legge 23 dicembre 2009, n.  191,  sono  pertanto  da  ritenersi
escluse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017,  n.
57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali»; 
  Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il
triennio 2017-2019 (legge di stabilita' 2017)»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  n.
102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in  capitoli
delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di  previsione
dello Stato per  l'anno  finanziario  2017  ed,  in  particolare,  la
Tabella 4; 
  Visto in particolare, lo stato  di  previsione  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali - Centro  di  responsabilita'  n.  9
«Direzione generale per l'inclusione  e  le  politiche  sociali»  per
l'annualita' 2017 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo
da ripartire per le politiche sociali», Missione 3(24)- Programma 3.2
(24.12) - Centro di responsabilita'  n.  9  «Direzione  generale  per
l'inclusione e le politiche sociali» - Azione «Concorso  dello  Stato
alle politiche sociali erogate a livello territoriale»; 
  Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo  nazionale
per  le  politiche  sociali  per  l'esercizio  finanziario  corrente,
ammontava complessivamente ad € 311.553.204,00; 
  Vista l'intesa raggiunta il 23 febbraio 2017 tra Governo, regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi
680  e  682,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.   208,   recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2016)»,  concernente  il  contributo
alla finanza pubblica delle regioni a statuto  ordinario  per  l'anno
2017, secondo la quale tali regioni contribuiscono agli obiettivi  di
finanza pubblica fissati nelle norme citate della legge di stabilita'
2016 anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle regioni per un
ammontare pari a 485,2 milioni di euro,  in  tal  modo  riducendo  lo
stanziamento del Fondo nazionale per le  politiche  sociali  ad  euro
99.762.949,94;  
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice
del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettera  b),  della
legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare l'art.  73,  comma  1,
secondo cui «a decorrere dall'anno 2017, le risorse  finanziarie  del
Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art.  20,  comma
8, della legge 8 novembre 2000,  n.  328,  destinate  alla  copertura
degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo  settore  di
competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui
alle  seguenti  disposizioni,  sono  trasferite,  per   le   medesime
finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  nel
programma "Terzo  settore  (associazionismo,  volontariato,  Onlus  e
formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese  e  delle
organizzazioni",  nell'ambito  della   missione   "Diritti   sociali,
politiche sociali e famiglia", per complessivi 21,96 milioni di euro,
in tal modo riducendo lo stanziamento  del  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali ad euro 77.802.949,94»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  147  del  15  settembre  2017,
attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante  «Delega  recante
norme  relative  al  contrasto  della  poverta',  al  riordino  delle
prestazioni e al sistema degli interventi  e  dei  servizi  sociali»,
che, all'art. 7, comma 8, stabilisce che «al fine di  permettere  una
adeguata implementazione del ReI e di  garantirne  l'operativita',  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, mediante un rafforzamento dei  servizi
sociali territoriali, inclusi quelli di  contrasto  alla  poverta'  e
all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni,  a  valere  sul
Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri
di riparto  e  con  le  medesime  modalita'  adottate  per  il  Fondo
nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8 della
legge 8 novembre 2000, n. 328»; 
  Ritenuto pertanto di provvedere,  con  il  medesimo  decreto,  alla
ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo
da  ripartire  per  le   politiche   sociali»   per   complessivi   €
77.802.949,94, e alle risorse gravanti sul  capitolo  di  spesa  3550
«Fondo per la lotta  alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale»  per
complessivi € 212.000.000,00,  secondo  il  piano  di  riparto  nelle
tabelle allegate, da destinare al finanziamento dei  vari  interventi
previsti dalla normativa vigente; 
  Acquisita in data  21  settembre  2017  l'intesa  della  Conferenza
Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai soli fini del presente decreto legislativo  si  applicano  le
seguenti definizioni: 
  a) «Rete della protezione e dell'inclusione sociale»:  la  Rete  di
cui all'art. 21, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  b) «Piano sociale nazionale»: il Piano, elaborato dalla Rete  della
protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma  6,
lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147,  quale
strumento  programmatico  dell'utilizzo  delle  risorse   del   Fondo
nazionale per le politiche sociali; 
  c) «Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto  alla
poverta'»:  il  Piano,  elaborato  dalla  Rete  della  protezione   e
dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6,  lettera  b),
del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  quale  strumento
programmatico dell'utilizzo delle risorse della  quota  destinata  ai
servizi  territoriali  del  Fondo  per  la  lotta  alla  poverta'   e
all'esclusione sociale ai sensi dell'art. 7, comma  2,  del  medesimo
decreto legislativo; 
  d) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2, del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147; 
  e) «SIUSS»: il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, di
cui all'art. 24, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 
                               Art. 2 
 
                               Risorse 
 
  1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per  le
politiche sociali per l'annualita' 2017, ammontanti a € 77.802.949,94
sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati: 
 
     +-----------------------------+---------------------------+
     |a) Somme destinate alle      |                           |
     |regioni                      |            € 64.963.236,94|
     +-----------------------------+---------------------------+
     |b) Somme attribuite al       |                           |
     |Ministero del lavoro e delle |                           |
     |politiche sociali, per gli   |                           |
     |interventi a carico del      |                           |
     |Ministero e la copertura     |                           |
     |degli oneri di funzionamento |                           |
     |finalizzati al raggiungimento|                           |
     |degli obiettivi istituzionali|            € 12.839.713,00|
     +-----------------------------+---------------------------+
     | Totale                      |            € 77.802.949,94|
     +-----------------------------+---------------------------+
 
   2. Le risorse per l'annualita' 2017 destinate alle regioni per  le
finalita' di cui all'art. 20, comma 8, della legge n. 328  del  2000,
nonche' finalizzate a permettere  una  adeguata  implementazione  del
reddito di inclusione (ReI) e a garantirne la tempestiva operativita'
mediante un rafforzamento dei servizi sociali  territoriali,  inclusi
quelli di contrasto alla  poverta'  e  all'esclusione  sociale,  sono
complessivamente  pari  a  €  276.963.236,94  e   individuate   dalle
seguenti: 
 
       +-----------------------+-----------------------------+
       |a) le risorse di cui al|                             |
       |comma 1, lettera a)    |              € 64.963.236,94|
       +-----------------------+-----------------------------+
       |b) le risorse di cui   |                             |
       |all'art. 7, comma 8,   |                             |
       |del decreto legislativo|                             |
       |15 settembre 2017, n.  |                             |
       |147                    |             € 212.000.000,00|
       +-----------------------+-----------------------------+
       | Totale                |             € 276.963.236,94|
       +-----------------------+-----------------------------+
 
  3. Nelle more dell'adozione del Piano sociale nazionale, i  criteri
utilizzati per il riparto  per  l'anno  2017  delle  risorse  di  cui
all'art. 2, comma 2, sono basati sugli indicatori utilizzati  per  il
riparto 2016, di cui alla Tabella 2, del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 10 ottobre 2016. Le quote percentuali  di  riparto  in
tal modo individuate sono riportate nella colonna A della  Tabella  2
del presente decreto. 
  4.  Il  riparto  generale  riassuntivo  delle  risorse  finanziarie
complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per
l'annualita' 2017, di cui al  comma  1,  e'  riportato  nell'allegata
Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.  Il
riparto delle risorse destinate alle regioni per  l'annualita'  2017,
di cui al comma 2, e' ottenuto secondo i criteri di cui al comma 3  e
riportato nell'allegata Tabella 2, che costituisce  parte  integrante
del presente decreto. 
  5. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello
stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da  ripartire  per  le
politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni  con  le  stesse
modalita' e criteri di cui al presente decreto  come  da  Tabella  2,
colonna A. 
  6. Le eventuali risorse riversate all'entrata  del  bilancio  dello
Stato per la successiva riassegnazione  al  Fondo  nazionale  per  le
politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1,  comma  1286,
della legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  saranno  ripartite  fra  le
regioni con le medesime  modalita'  e  criteri  di  cui  al  presente
decreto come da Tabella  2,  colonna  A,  previo  soddisfacimento  di
eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni,  in  esito  al
riconoscimento, con sentenza passata in giudicato,  dei  benefici  di
cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
                               Art. 3 
 
               Programmazione regionale e monitoraggio 
 
  1. Nelle more della costituzione  della  Rete  della  protezione  e
dell'inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale  nazionale,
nonche' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto
alla poverta', le regioni, nel  rispetto  dei  modelli  organizzativi
regionali e di confronto con le autonomie  locali,  programmano,  per
l'annualita' 2017, gli impieghi delle risorse  complessivamente  loro
destinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo le modalita' di  cui
all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,  10  ottobre
2016, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi
di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante  del
presente decreto. 
  2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1
«Servizi per  l'accesso  e  la  presa  in  carico»  e  5  «Misure  di
inclusione sociale - sostegno al reddito»,  di  cui  all'Allegato  1,
tiene conto dell'avvio del ReI, richiesto a far data dal 1°  dicembre
2017. Al rafforzamento dei servizi per l'accesso, la valutazione e la
presa in carico dei beneficiari  del  ReI  e  degli  interventi  e  i
servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui agli articoli 5, 6
e 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  e'  comunque
assicurata  priorita'  di  utilizzo  delle  risorse  complessivamente
destinate  alle  regioni  al  fine   di   permettere   una   adeguata
implementazione del ReI e di garantirne la  tempestiva  operativita',
ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo  15  settembre
2017, n. 147. 
  3. La programmazione, di  cui  al  comma  1,  ed,  in  particolare,
l'attesa ripartizione delle  risorse  complessivamente  attribuite  a
ciascuna regione sulla base della Tabella di cui all'allegato  1,  e'
comunicata al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e
costituisce condizione  necessaria  per  l'erogazione  delle  risorse
spettanti a ciascuna regione. 
  4. Nelle more dell'adozione del Piano  sociale  nazionale,  nonche'
del Piano per gli interventi e i servizi sociali  di  contrasto  alla
poverta',  le  regioni  si  impegnano   altresi'   a   monitorare   e
rendicontare al Ministero gli interventi programmati a  valere  sulle
risorse  loro  destinate  secondo  la  medesima  struttura   di   cui
all'Allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi  previamente
concordati,  tutti  i  dati  necessari  al  monitoraggio  dei  flussi
finanziari e, nello  specifico,  i  trasferimenti  effettuati  e  gli
interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando
quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle  risorse  spettanti  a
ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione
sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle  risorse  trasferite
nel secondo anno precedente il presente decreto. 
  5. Nelle more della piena realizzazione del SIUSS, le regioni e  le
province autonome concorrono, nei limiti delle  loro  competenze,  ad
assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di
cui al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei moduli in fase
di sperimentazione del sistema informativo degli  interventi  per  le
persone non autosufficienti (SINA),  del  sistema  informativo  sulla
cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e  del
sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della
poverta'  e  dell'esclusione  sociale  (SIP),  secondo  le  modalita'
stabilite con accordo  in  sede  di  Conferenza  Unificata  ai  sensi
dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 16 dicembre 2014, n. 206. 
  6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n.
289,  il  mancato  utilizzo  delle  risorse  da  parte   degli   enti
destinatari comporta  la  revoca  dei  finanziamenti,  i  quali  sono
versati all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo stesso. 
                               Art. 4 
 
                             P.I.P.P.I. 
 
  1. A valere sulla  quota  del  Fondo  nazionale  per  le  politiche
sociali destinata al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
sono finanziati, per  almeno  3.000.000  di  euro,  azioni  volte  al
consolidamento e all'allargamento, nonche' all'assistenza  tecnica  e
scientifica, del programma  di  prevenzione  dell'allontanamento  dei
minorenni  dalla  famiglia  di  origine  P.I.P.P.I.   (programma   di
interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse
sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione  per  il
tramite delle regioni e delle province autonome sulla base  di  linee
guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le
regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali,  le  risorse  gia'
destinate al programma P.I.P.P.I. sulla  base  dell'evoluzione  della
sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
    Roma, 23 novembre 2017 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, n. 2291 
 
                                                            Tabella 1 
 
        Riparto generale delle risorse finanziarie afferenti 
        al Fondo nazionale politiche sociali annualita' 2017 
 
        +-----------------------+---------------------------+
        | Totale delle risorse  |                           |
        |finanziarie da         |                           |
        |ripartire              |            € 77.802.949,94|
        +-----------------------+---------------------------+
        |Fondi destinati alle   |                           |
        |regioni                |            € 64.963.236,94|
        +-----------------------+---------------------------+
        |Fondi destinati al     |                           |
        |Ministero del lavoro e |                           |
        |delle politiche sociali|            € 12.839.713,00|
        +-----------------------+---------------------------+
 
 
                                                            Tabella 2 
 
Riparto tra le Regioni delle risorse  loro  destinate  a  valere  sul
Fondo nazionale per le politiche sociali e sul  Fondo  per  la  lotta
               alla poverta' e all'esclusione sociale 
La Redazione

Autore: La Redazione

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