Min.Lavoro: riparto 2017 del fondo politiche sociali e del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2018, il Decreto 23 novembre 2017, con il riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale annualità 2017.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 novembre 2017
Riparto del fondo nazionale politiche sociali e quota del fondo per la lotta alla poverta’ e all’esclusione sociale annualita’ 2017.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, recante «Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, recante «Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'art. 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e 93 del 2016»; Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali; Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, cosi' come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001; Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; Visto il successivo comma 2 del medesimo art. 46, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; Visto il comma 473 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del predetto comma 109 della legge n. 191/2009, richiede che ciascuna Amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state alle Province stesse attribuite in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 158, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali sarebbe stata nel 2016 pari a 12.589.741,00 milioni di euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni; Ritenuto quindi, che le risorse stanziate in legge di stabilita' a decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione non comprende le quote afferenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono pertanto da ritenersi escluse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (legge di stabilita' 2017)»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 102065 del 27 dicembre 2016, concernente la ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 ed, in particolare, la Tabella 4; Visto in particolare, lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali» per l'annualita' 2017 in cui e' iscritto il capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», Missione 3(24)- Programma 3.2 (24.12) - Centro di responsabilita' n. 9 «Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali» - Azione «Concorso dello Stato alle politiche sociali erogate a livello territoriale»; Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammontava complessivamente ad € 311.553.204,00; Vista l'intesa raggiunta il 23 febbraio 2017 tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi 680 e 682, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», concernente il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2017, secondo la quale tali regioni contribuiscono agli obiettivi di finanza pubblica fissati nelle norme citate della legge di stabilita' 2016 anche a valere sui trasferimenti dallo Stato alle regioni per un ammontare pari a 485,2 milioni di euro, in tal modo riducendo lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali ad euro 99.762.949,94; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante «Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», e in particolare l'art. 73, comma 1, secondo cui «a decorrere dall'anno 2017, le risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alle seguenti disposizioni, sono trasferite, per le medesime finalita', su un apposito capitolo di spesa iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma "Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni", nell'ambito della missione "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", per complessivi 21,96 milioni di euro, in tal modo riducendo lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali ad euro 77.802.949,94»; Visto il decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, attuativo della legge 15 marzo 2017, n. 33, recante «Delega recante norme relative al contrasto della poverta', al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali», che, all'art. 7, comma 8, stabilisce che «al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne l'operativita', a decorrere dal 1° gennaio 2018, mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Poverta', risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalita' adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'art. 20, comma 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328»; Ritenuto pertanto di provvedere, con il medesimo decreto, alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali» per complessivi € 77.802.949,94, e alle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3550 «Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale» per complessivi € 212.000.000,00, secondo il piano di riparto nelle tabelle allegate, da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente; Acquisita in data 21 settembre 2017 l'intesa della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni: a) «Rete della protezione e dell'inclusione sociale»: la Rete di cui all'art. 21, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; b) «Piano sociale nazionale»: il Piano, elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale strumento programmatico dell'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali; c) «Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'»: il Piano, elaborato dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, quale strumento programmatico dell'utilizzo delle risorse della quota destinata ai servizi territoriali del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale ai sensi dell'art. 7, comma 2, del medesimo decreto legislativo; d) «ReI»: il Reddito di inclusione, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147; e) «SIUSS»: il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, di cui all'art. 24, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
Art. 2 Risorse 1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualita' 2017, ammontanti a € 77.802.949,94 sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati: +-----------------------------+---------------------------+ |a) Somme destinate alle | | |regioni | € 64.963.236,94| +-----------------------------+---------------------------+ |b) Somme attribuite al | | |Ministero del lavoro e delle | | |politiche sociali, per gli | | |interventi a carico del | | |Ministero e la copertura | | |degli oneri di funzionamento | | |finalizzati al raggiungimento| | |degli obiettivi istituzionali| € 12.839.713,00| +-----------------------------+---------------------------+ | Totale | € 77.802.949,94| +-----------------------------+---------------------------+ 2. Le risorse per l'annualita' 2017 destinate alle regioni per le finalita' di cui all'art. 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000, nonche' finalizzate a permettere una adeguata implementazione del reddito di inclusione (ReI) e a garantirne la tempestiva operativita' mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla poverta' e all'esclusione sociale, sono complessivamente pari a € 276.963.236,94 e individuate dalle seguenti: +-----------------------+-----------------------------+ |a) le risorse di cui al| | |comma 1, lettera a) | € 64.963.236,94| +-----------------------+-----------------------------+ |b) le risorse di cui | | |all'art. 7, comma 8, | | |del decreto legislativo| | |15 settembre 2017, n. | | |147 | € 212.000.000,00| +-----------------------+-----------------------------+ | Totale | € 276.963.236,94| +-----------------------+-----------------------------+ 3. Nelle more dell'adozione del Piano sociale nazionale, i criteri utilizzati per il riparto per l'anno 2017 delle risorse di cui all'art. 2, comma 2, sono basati sugli indicatori utilizzati per il riparto 2016, di cui alla Tabella 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016. Le quote percentuali di riparto in tal modo individuate sono riportate nella colonna A della Tabella 2 del presente decreto. 4. Il riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'annualita' 2017, di cui al comma 1, e' riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il riparto delle risorse destinate alle regioni per l'annualita' 2017, di cui al comma 2, e' ottenuto secondo i criteri di cui al comma 3 e riportato nell'allegata Tabella 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le Regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A. 6. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da Tabella 2, colonna A, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 3 Programmazione regionale e monitoraggio 1. Nelle more della costituzione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale e dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonche' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', le regioni, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, programmano, per l'annualita' 2017, gli impieghi delle risorse complessivamente loro destinate ai sensi dell'art. 2, comma 2, secondo le modalita' di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 10 ottobre 2016, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. 2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1 «Servizi per l'accesso e la presa in carico» e 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'Allegato 1, tiene conto dell'avvio del ReI, richiesto a far data dal 1° dicembre 2017. Al rafforzamento dei servizi per l'accesso, la valutazione e la presa in carico dei beneficiari del ReI e degli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, e' comunque assicurata priorita' di utilizzo delle risorse complessivamente destinate alle regioni al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operativita', ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. 3. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse complessivamente attribuite a ciascuna regione sulla base della Tabella di cui all'allegato 1, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione. 4. Nelle more dell'adozione del Piano sociale nazionale, nonche' del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', le regioni si impegnano altresi' a monitorare e rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'Allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 5, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 5. Nelle more della piena realizzazione del SIUSS, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, ad assicurare il monitoraggio degli interventi a valere sulle risorse di cui al presente decreto, anche mediante l'utilizzo dei moduli in fase di sperimentazione del sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale (SIP), secondo le modalita' stabilite con accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 16 dicembre 2014, n. 206. 6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
Art. 4 P.I.P.P.I. 1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonche' all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni e delle province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse gia' destinate al programma P.I.P.P.I. sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 23 novembre 2017 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2291
Tabella 1 Riparto generale delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale politiche sociali annualita' 2017 +-----------------------+---------------------------+ | Totale delle risorse | | |finanziarie da | | |ripartire | € 77.802.949,94| +-----------------------+---------------------------+ |Fondi destinati alle | | |regioni | € 64.963.236,94| +-----------------------+---------------------------+ |Fondi destinati al | | |Ministero del lavoro e | | |delle politiche sociali| € 12.839.713,00| +-----------------------+---------------------------+ Tabella 2 Riparto tra le Regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo nazionale per le politiche sociali e sul Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale