Min.Lavoro: oscillazione del tasso medio per la prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro

ministero lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 2015, il Decreto Ministeriale 13 marzo 2015pdf_icon, con la determinazione dell’oscillazione del tasso medio per  la  prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro.

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 3 marzo 2015

Determinazione dell'oscillazione del tasso medio per  la  prevenzione
degli infortuni nei luoghi di lavoro. (15A03533) 

(GU n.111 del 15-5-2015)

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; 
  Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.  38,  concernente
«Disposizioni in materia di assicurazione contro  gli  infortuni  sul
lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art.  55,  comma  1,
della legge 17 maggio 1999, n. 144» ed in particolare l'art. 1 che ha
individuato ai fini tariffari,  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2000,
quattro gestioni separate nell'ambito della gestione industria di cui
al titolo I del predetto decreto del Presidente della  Repubblica  30
giugno 1965, n. 1124; 
  Visto altresi' l'art. 3 del citato decreto legislativo 23  febbraio
2000, n. 38, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministro del
lavoro e  della  previdenza  sociale  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  distinte  tariffe  dei  premi  per
ciascuna delle gestioni tariffarie di cui al predetto  art.  1  e  le
relative modalita'  di  applicazione,  tenendo  conto  dell'andamento
infortunistico aziendale e dell'attuazione  delle  norme  di  cui  al
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,   e   successive
modificazioni e integrazioni, nonche' degli oneri che concorrono alla
determinazione dei tassi di premio; 
  Visto il decreto interministeriale 12  dicembre  2000,  concernente
«Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro  e  le  malattie  professionali  delle  gestioni:   industria,
artigianato, terziario,  altre  attivita'  e  relative  modalita'  di
applicazione.» ed in particolare l'art.  24  rubricato  «Oscillazione
del tasso medio per prevenzione»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  3  dicembre   2010,   concernente
«Riscrittura a tariffa vigente dell'art. 24 del decreto  ministeriale
12 dicembre 2000» ed in particolare l'art. 2 che testualmente prevede
«Alla fine del primo biennio di  applicazione,  l'INAIL  provvede  al
monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione  del  tasso  medio  per
prevenzione  secondo  quanto  previsto   dalla   nuova   formulazione
dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente  decreto,  redigendo  una
relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze»; 
  Vista la relazione illustrativa di cui alla nota  INAIL,  prot.  n.
3985 del 18 luglio 2014, con la quale l'Istituto  ha  comunicato  gli
esiti del summenzionato monitoraggio effettuato ai sensi dell'art.  2
del D.M. 3 dicembre 2010, evidenziando un miglioramento dell'adesione
delle PMI allo sconto per prevenzione; 
  Considerato che si rende necessario, come  evidenziato  dall'INAIL,
modificare l'art. 24 disciplinato dal citato  D.M.  3  dicembre  2010
rivedendo  le  aliquote  di  sconto,  onde  favorire  l'esigenza   di
contenimento del budget destinato alla prevenzione  anche  attraverso
una rimodulazione dei  raggruppamenti  aziendali  in  funzione  della
rischiosita' delle lavorazioni; 
  Vista  la  determina  del  Presidente  dell'INAIL  n.  286  del  26
settembre 2014, concernente «Proposta di nuovo testo dell'art. 24 del
D.M. 12 dicembre 2000, come successivamente  modificato  dal  D.M.  3
dicembre 2010»; 
  Vista  la  documentazione  istruttoria  richiamata   dalla   citata
determina INAIL, ed in particolare, la nota tecnica della  Consulenza
Statistica Attuariale alla stessa allegata; 
  Vista  la  relazione  del  Direttore  Generale  dell'INAIL  del  25
settembre 2014; 
  Vista la nota prot. n. 87797 del 10 novembre 2014, con la quale  il
Ministero dell'economia e  delle  finanze  ha  chiesto  all'INAIL  di
fornire ulteriori elementi di quantificazione degli effetti circa  la
proposta di nuovo testo dell'art. 24 del  predetto  D.M.  3  dicembre
2010; 
  Vista la nota di risposta dell'INAIL  in  data  18  dicembre  2014,
prot. n. 6660, con la quale l'Istituto, ha  attestato  la  congruita'
della  misura  premiale  con  il  budget  stimato  per  il   triennio
2014-2016; 
  Visto il parere favorevole del MEF espresso con nota n. 100021  del
22 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'oscillazione del tasso medio per prevenzione  dopo  i  primi  due
anni di attivita' si articola con le seguenti modalita'. 
  1. Trascorsi i primi due anni dalla data  d'inizio  dell'attivita',
l'INAIL, in relazione agli interventi effettuati per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, anche
in attuazione delle disposizioni del  decreto  legislativo  9  aprile
2008,  n.  81,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  e  delle
specifiche normative di settore, puo' applicare al datore  di  lavoro
che sia in regola con  le  disposizioni  in  materia  di  prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro e con gli  adempimenti  contributivi
ed assicurativi, una riduzione del tasso medio di tariffa  in  misura
fissa, in relazione al numero dei  lavoratori  -  anno  del  periodo,
determinata, in concreto, come segue: 
    
 
             ===========================================
             |  Lavoratori - anno  |     Riduzione     |
             +=====================+===================+
             |Fino a 10            |        28%        |
             +---------------------+-------------------+
             |Da 11 a 50           |        18%        |
             +---------------------+-------------------+
             |Da 51 a 200          |        10%        |
             +---------------------+-------------------+
             |Oltre 200            |        5%         |
             +---------------------+-------------------+
 
  2. Il datore  di  lavoro,  per  ottenere  il  riconoscimento  della
riduzione prevista dal presente articolo, deve  presentare  specifica
istanza, fornendo tutti gli elementi, le  notizie  e  le  indicazioni
definiti a tal  fine  dall'INAIL.  Il  provvedimento  e'  adottato  a
seguito dell'attuazione da parte  del  datore  di  lavoro,  nell'anno
precedente  quello  di  presentazione  dell'istanza,  di   interventi
migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei  luoghi  di
lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente. 
  A pena d'inammissibilita', l'istanza deve  essere  presentata  alla
competente   Sede   territoriale    dell'INAIL,    unitamente    alla
documentazione prescritta, entro il 28 febbraio (29 febbraio in  caso
di anno bisestile) dell'anno per il quale la riduzione e'  richiesta.
Per la definizione dell'istanza l'INAIL puo' provvedere alla verifica
tecnica di quanto dichiarato. 
  3. Il relativo provvedimento motivato e' comunicato  al  datore  di
lavoro via pec entro 120 giorni dalla data della domanda. 
  4. La riduzione riconosciuta ai  sensi  del  presente  articolo  ha
effetto per l'anno in corso alla data di presentazione della  domanda
ed e' applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto
per lo stesso anno. 
  5. Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti
previsti per il riconoscimento della riduzione  di  cui  al  presente
articolo, l'INAIL procede all'annullamento della riduzione  stessa  e
alla  richiesta  delle  integrazioni  dei   premi   dovuti,   nonche'
all'applicazione delle vigenti sanzioni civili ed amministrative.  Il
relativo provvedimento motivato e' comunicato dall'INAIL al datore di
lavoro via pec. 
  6. Il presente articolo sostituisce l'art. 24 del D.M. 12  dicembre
2000 come modificato dal D.M. 3 dicembre 2010. 
                               Art. 2 
 
  Alla fine del primo biennio di applicazione,  l'INAIL  provvede  al
monitoraggio dell'andamento dell'oscillazione  del  tasso  medio  per
prevenzione  secondo  quanto  previsto   dalla   nuova   formulazione
dell'art. 24 di cui al comma 1 del presente  decreto,  redigendo  una
relazione illustrativa per il Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali e per il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  il
visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, sezione pubblicita' legale. 
    Roma, 3 marzo 2015 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                            e delle politiche sociali 
                                                    Poletti           
 
Il Ministro dell'economia 
e delle finanze       
Padoan            

Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute  e  Min.
Lavoro, foglio n. 1357
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su