Min.Lavoro: modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2019, il Decreto 19 aprile 2019 con le modalità di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza.
Il Decreto stabilisce che, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, attraverso la Carta Rdc possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all’acquisto dei
seguenti beni e servizi:
a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità;
b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonche’ servizi portuali;
c) armi;
d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti;
e) servizi finanziari e creditizi;
f) servizi di trasferimento di denaro;
g) servizi assicurativi;
h) articoli di gioielleria;
i) articoli di pellicceria;
l) acquisti presso gallerie d’arte e affini;
m) acquisti in club privati.
E’ in ogni caso inibito, da parte del gestore del servizio, l’uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi suindicati.
E’ altresì inibito, da parte del gestore del servizio, l’utilizzo della Carta Rdc all’estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 19 aprile 2019
Modalita’ di utilizzo della Carta Reddito di Cittadinanza.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 81, comma 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare: il comma 29, che istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti; il comma 32, che dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas, con onere a carico dello Stato; il comma 35, lettera b), che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze individui il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilita' di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresi' di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008 e successive modificazioni, che disciplina le modalita' attuative del Programma Carta Acquisti; Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, recante disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni; Visto in particolare l'art. 5, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 che prevede: al primo periodo, che il beneficio economico del reddito di cittadinanza sia erogato attraverso la Carta Rdc; al secondo periodo, che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della Carta Rdc avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008 relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero di carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio; al quarto periodo, che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, nonche', nei casi previsti, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo; al quinto periodo, che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonche' diversi limiti di importo per i prelievi di contante; al sesto periodo, che, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA) e' in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai soli fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Carta Rdc»: la carta di cui all'art. 5, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2019, attraverso la quale e' erogato il beneficio economico del reddito di cittadinanza; b) «Carta acquisti»: la carta di cui all'art. 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008, finalizzata all'acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas; c) «Gestore del servizio»: soggetto incaricato del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi di cui al citato art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008.
Art. 2 Utilizzi della Carta Rdc 1. Al fine di favorire la piu' ampia partecipazione sociale dei beneficiari del reddito di cittadinanza, fermo restando il possesso dei requisiti con riferimento al godimento di beni durevoli, di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 4 del 2019 attraverso la Carta Rdc possono essere soddisfatte, oltre alle esigenze previste per la Carta acquisti, tutte le altre esigenze dei beneficiari medesimi, ad eccezione di quelle legate all'acquisto dei seguenti beni e servizi: a) giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilita'; b) acquisto, noleggio e leasing di navi e imbarcazioni da diporto, nonche' servizi portuali; c) armi; d) materiale pornografico e beni e servizi per adulti; e) servizi finanziari e creditizi; f) servizi di trasferimento di denaro; g) servizi assicurativi; h) articoli di gioielleria; i) articoli di pellicceria; l) acquisti presso gallerie d'arte e affini; m) acquisti in club privati. 2. E' in ogni caso inibito, da parte del gestore del servizio, l'uso della Carta Rdc in esercizi prevalentemente o significativamente adibiti alla vendita dei beni e servizi di cui al comma 1. Con apposito atto aggiuntivo al contratto per la gestione del servizio integrato della Carta acquisti sono individuati i merchant category code (MCC) da disabilitare. 3. E' altresi' inibito, da parte del gestore del servizio, l'utilizzo della Carta Rdc all'estero e per gli acquisti on-line o mediante servizi di direct-marketing. 4. Restano fermi i limiti mensili di prelievo di contante e la possibilita' di effettuare un bonifico mensile nella misura e secondo le modalita' previste all'art. 5, comma 6 del decreto-legge n. 4 del 2019. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 19 aprile 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Di Maio Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Registrato alla corte dei conti il 15 maggio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 1-1161