Min.Lavoro: individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati

È stato pubblicato il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 con cui, ai sensi dell’art. 31, comma 2, del Decreto Legislativo n. 81/2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato.

Il decreto specifica le condizioni che i soggetti devono avere per essere definiti “lavoratori svantaggiati” e “lavoratori molto svantaggiati“.

In sintesi, per essere compresi nella categoria dei lavoratori svantaggiati, i soggetti devono alternativamente:

  1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. aver superato i 50 anni di età;
  5. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
  6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;
  7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile”.

Appartengono alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati i soggetti che, oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati, sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito.

Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del medesimo Decreto ministeriale.

Il Decreto ministeriale del 17 ottobre 2017 abroga e sostituisce il precedente decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 marzo 2013.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

 

La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su