Min.Lavoro: risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali – anno 2016
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2016, il Decreto 10 ottobre 2016 con il riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l’anno 2016.
Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2016, ammontanti a 311.589.741,00 euro sono ripartite secondo il seguente schema per gli importi indicati:
A) somme destinate alle regioni € 277.790.028,00
B) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali € 33.799.713,00.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 10 ottobre 2016
Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali, per l'anno 2016. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto l'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, con il quale sono emanate disposizioni circa l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per le politiche sociali; Visto l'art. 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'art. 3, comma 85, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001; Visto l'art. 52, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)», il quale integra le disposizioni di cui all'art. 80, comma 17, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 96, comma 1, della legge 21 novembre 2000 n. 342, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di volontariato», le cui risorse afferiscono al Fondo indistinto attribuito al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 46, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» il quale indica che il Fondo nazionale per le politiche sociali e' determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle disposizioni legislative indicate all'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dagli stanziamenti previsti per gli interventi, comunque finanziati a carico del Fondo medesimo, disciplinati da altre disposizioni. Gli stanziamenti affluiscono al Fondo senza vincolo di destinazione; Visto il comma 2 dell'art. 46 della legge n. 289 del 2002, il quale prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede annualmente, con propri decreti, alla ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali per le finalita' legislativamente poste a carico del Fondo medesimo; Visto l'art. 2, comma 473, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ribadisce che al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'art. 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n. 328; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)» e, in particolare, l'art. 1, comma 158, con il quale si dispone che lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali e' incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016 - 2018»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015 che prevede l'adozione di un Piano nazionale per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla poverta'; Visto l'art. 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015 che individua, tra le priorita' del Piano per la lotta alla poverta' nel 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla poverta', intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'art. 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, che, in attuazione dell'art. 1, comma 387, della legge n. 208 del 2015, disciplina l'avvio del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale; Visto il Programma operativo nazionale (PON) «Inclusione», approvato con decisione della commissione C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarita' del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale per l'inclusione e le politiche sociali; Visto l'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016, che impegna il Governo, le regioni e le province autonome e le autonomie locali a dare promozione, diffusione e attuazione alle «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del sostegno per l'inclusione attiva», allegate all'accordo e costituenti il principale riferimento per l'attuazione del Sostegno per l'inclusione attiva con riferimento ai progetti personalizzati di presa in carico dei beneficiari, Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2015, concernente la «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016 - 2018» ed, in particolare, la tabella 4, che assegna al capitolo 3671, Fondo da ripartire per le politiche sociali, 312.589.741,00 euro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale; Richiamata la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 128699 del 5 febbraio 2010 che, in attuazione del comma 109 della legge n. 191 del 2009, richiede che ciascuna amministrazione si astenga dall'erogare finanziamenti alle autonomie speciali e comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze le somme che sarebbero state attribuite alle province stesse in assenza del predetto comma 109 per l'anno 2010 al fine di consentire le conseguenti variazioni di bilancio in riduzione degli stanziamenti a partire dal 2010; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. 110783 del 17 gennaio 2011 a firma del Ragioniere generale dello Stato, che conferma l'esigenza di mantenere accantonati i fondi spettanti alle Province autonome di Trento e Bolzano; Considerato che, in assenza della previsione normativa di cui all'art. 1, comma 158, della legge n. 190 del 2014, a legislazione previgente la dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali sarebbe stata, nel 2016, pari a 12.589.741,00 euro, non sufficienti a coprire gli oneri connessi agli interventi che la legislazione vigente pone a carico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e a valere sulle risorse del Fondo medesimo e che pertanto nessuna risorsa sarebbe stata trasferita alle regioni; Ritenuto che le risorse stanziate in legge di stabilita' a decorrere dal 2015 sul Fondo nazionale per le politiche sociali, sono da considerarsi come un rifinanziamento del suddetto Fondo, la cui quantificazione non comprende le quote afferenti alle Province autonome di Trento e Bolzano, che, ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, sono pertanto da ritenersi escluse; Considerato che, in base all'Intesa sancita in Conferenza Stato regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, con cui sono state stabilite le modalita' per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 da parte delle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della legge n. 208 del 2015, le regioni, entro trenta giorni dal raggiungimento dell'Intesa medesima, possono comunicare al Ministero dell'economia e finanze le risorse del bilancio dello Stato alternative rispetto a quelle indicate al fine di assolvere al contributo di finanza pubblica per la parte di competenza; Considerato che, in base all'Intesa sopra richiamata, la Regione Lazio ha richiesto il totale definanziamento della quota spettante per l'anno 2016, nella misura di 24.306.627,45 euro, che verra' quindi accantonata per intero e resa indisponibile; Considerato che l'art. 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, individua nel Fondo nazionale per le politiche sociali le risorse da porre a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016, quantificati in 1.000.000 di euro; Considerato che la somma disponibile, afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'esercizio finanziario corrente, ammonta, complessivamente, a 311.589.741,00 euro; Ritenuto pertanto di provvedere alla ripartizione delle risorse individuate secondo il piano di riparto allegato per complessivi 311.589.741,00 euro gravanti sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», da destinare al finanziamento dei vari interventi previsti dalla normativa vigente; Acquisita in data 3 agosto 2016 l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1 1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2016, ammontanti a 311.589.741,00 euro sono ripartite, fatto salvo quanto previsto all'art. 7 del presente decreto, secondo il seguente schema per gli importi indicati: A) somme destinate alle regioni € 277.790.028,00 b) somme attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per gli interventi a carico del Ministero e la copertura degli oneri di funzionamento finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali € 33.799.713,00 ------ ------------------- totale € 311.589.741,00
Art. 2 1. Le tabelle numeri 1 e 2 allegate formano parte integrante del presente decreto e si riferiscono a: Tab. 1) Riparto generale riassuntivo delle risorse finanziarie complessive anno 2016; Tab. 2) Finanziamento afferente al Fondo nazionale per le politiche sociali degli interventi di competenza regionale per le politiche sociali.
Art. 3 1. Le Regioni programmano gli impieghi delle risorse loro destinate, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, per le aree di utenza e secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto. Le Regioni integrano nella programmazione le risorse loro attribuite con il Fondo per le non autosufficienze, secondo le modalita' specificate con il relativo decreto di riparto. Le Regioni coinvolte nel Piano azione coesione integrano, altresi', nella programmazione le risorse attribuite agli ambiti territoriali di rispettiva competenza per il finanziamento di servizi di cura delle persone, segnatamente cura dell'infanzia e degli anziani non autosufficienti. La programmazione puo' eventualmente far riferimento anche alle risorse aggiuntive di fonte regionale o di altra fonte. 2. La programmazione di cui al comma 1, riferita ai macro-livelli 1 «Servizi per l'accesso e la presa in carico» e 5 «Misure di inclusione sociale - sostegno al reddito», di cui all'allegato 1, tiene conto dell'avvio del SIA su tutto il territorio nazionale, ai sensi del decreto interministeriale 26 maggio 2016, nonche' delle «Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva», di cui all'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016. Al rafforzamento dei servizi per la presa in carico e per gli interventi di contrasto alla poverta' e' comunque assicurata priorita' di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente decreto, in maniera complementare alle risorse destinate al rafforzamento dei medesimi servizi ed interventi a valere sul PON inclusione, al fine di assicurare adeguati servizi di presa in carico, valutazione del bisogno e accompagnamento ai beneficiari del SIA. 3. E' avviata una rilevazione straordinaria dei servizi e degli interventi che in ciascun ambito territoriale operano nel contrasto alla poverta' al fine di definire lo sviluppo dei medesimi servizi e interventi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente decreto, in coerenza con il Piano nazionale di lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. I dati oggetto della rilevazione di cui al periodo precedente sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2016. 4. La programmazione, di cui al comma 1, ed, in particolare, l'attesa ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali attribuite a ciascuna Regione tra gli ambiti territoriali di competenza sulla base della tabella di cui all'allegato 1, e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e costituisce condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione. 5. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo la medesima struttura di cui all'allegato 1. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo stesso. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e al successivo comma 6, l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione deve essere comunque preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente il presente decreto. 6. Ai sensi dell'art. 46, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il mancato utilizzo delle risorse da parte degli enti destinatari comporta la revoca dei finanziamenti, i quali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo stesso.
Art. 4 1. Anche al fine di migliorare la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione degli interventi, ai sensi dell'art. 3, le regioni e le province autonome concorrono, nei limiti delle loro competenze, alla realizzazione del Sistema informativo dei servizi sociali di cui all'art. 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a partire dai moduli in fase di sperimentazione del Sistema informativo degli interventi per le persone non autosufficienti (SINA), del Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie (SINBA) e del Sistema informativo su interventi e servizi sociali a contrasto della poverta' e dell'esclusione sociale (SIP), ferma restando l'adozione dei provvedimenti necessari allo scambio di dati di cui all'art. 16, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Art. 5 1. Ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3671 «Fondo da ripartire per le politiche sociali», saranno ripartite fra le regioni con le stesse modalita' e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2. 2. Le eventuali risorse riversate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali, quali le somme ai sensi dell'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, saranno ripartite fra le regioni con le medesime modalita' e criteri di cui al presente decreto come da tabella 2, previo soddisfacimento di eventuali richieste di accredito, da parte dei comuni, in esito al riconoscimento, con sentenza passata in giudicato, dei benefici di cui all'art. 1, comma 1286, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art. 6 1. A valere sulla quota del Fondo nazionale per le politiche sociali destinata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono finanziati, per almeno 3.000.000 di euro, azioni volte al consolidamento e all'allargamento, nonche' all'assistenza tecnica e scientifica, del programma di prevenzione dell'allontanamento dei minorenni dalla famiglia di origine P.I.P.P.I. (Programma di interventi per la prevenzione dell'istituzionalizzazione). Le risorse sono attribuite ai territori coinvolti nella sperimentazione per il tramite delle regioni e delle province autonome sulla base di linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni e le province autonome possono riprogrammare, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le risorse gia' destinate al programma P.I.P.P.I. sulla base dell'evoluzione della sperimentazione e di eventuali esigenze sopravvenute.
Art. 7 1. Al fine di individuare le priorita' di finanziamento, l'articolazione delle risorse del Fondo, nonche' le linee di intervento e gli indicatori finalizzati a specificare gli obiettivi di servizio di cui all'allegato 1 con i relativi flussi informativi, e' costituito, a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un gruppo di lavoro con le regioni e l'ANCI, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E' individuata come area prioritaria di analisi la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, tenuto conto dei risultati della rilevazione straordinaria di cui all'art. 3, comma 3. Gli obiettivi di servizio riferibili alla lotta alla poverta' e all'esclusione sociale definiti in esito al lavoro del gruppo di cui al primo periodo costituiscono parte integrante del Piano nazionale di lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 386, della legge n. 208 del 2015, d'intesa con la Conferenza unificata. Successivamente all'adozione del Piano, i criteri di riparto delle risorse complessivamente afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali sono conseguentemente modificati. 2. Gli eventuali obiettivi di servizio riferibili all'area della disabilita' e della non autosufficienza, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente decreto, sono definiti unitariamente nel Piano per la non autosufficienza, da adottare secondo i criteri definiti nell'ambito del riparto del Fondo per le non autosufficienze. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 10 ottobre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Poletti Il Ministro dell'economica e delle finanze: Padoan Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, reg. n. 4055