Min.Lavoro: formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale

sicurezza2La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, alla Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), risposta ad un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con interpello in materia di sicurezza n. 4 del 24 giugno 2015pdf_icon ha dato parere in merito alla formazione prevista dall’art. 37 del d.l.vo n. 81/2008, nonché alla “valutazione dei rischi specifici delle mansioni, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, che tradizionalmente, e anche in base alla classificazione Istat-Isfol, costituiscono compiti o attività specifiche ricomprese nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione stessa.

La sintesi della risposta:

“…Pertanto i contenuti e la durata  della formazione specifica, così come indicati nell’Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21 dicembre 2011 e come ribadito nell’Accordo Stato-Regioni n. 153 del 25 luglio 2012, costituiscono un percorso minimo che il datore di lavoro dovrà valutare se sufficiente o da integrare tenendo conto sia di nuove normative che di quanto emerso dalla valutazione dei rischi.

Fatto salvo l’obbligo della frequenza di corsi specifici ed aggiuntivi qualora la relativa formazione sia prevista da norme specifiche, come, ad esempio, quella di cui al decreto interministeriale de 4 marzo 2013 relativa alla segnaletica stradale per attività lavorative svolte in presenza di traffico veicolare, nel caso in cui un lavoratore in possesso di formazione per lo svolgimento di una determinata attività venga adibito allo svolgimento di singole particolari mansioni, ricomprese nell’attività principale per la quale è stata erogata la formazione, la stessa può essere riconosciuta valida solo se all’interno del percorso formativo i rischi specifici, relativi alle particolari mansioni, sono stati adeguatamente trattati.

In ogni caso qualora i compiti affidati ad un lavoratore lo espongano di fatto a rischi diversi ed ulteriori rispetto a quelli che siano già stati oggetto di valutazione e di conseguente formazione, saranno nencessarie sia una nuova valutazione dei rischi che una correlata formazione integrativa.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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