Min.Lavoro: Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupazione del personale del credito
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 2016, il Decreto 23 settembre 2016 con il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito.
Fonte: Ministero del Lavoro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 settembre 2016
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito. (Decreto n. 97220). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che recano la disciplina dei fondi di solidarieta' bilaterali; Visto, in particolare, il comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che dispone che i fondi di solidarieta' possono avere tra le finalita' anche quella di prevedere un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; Visto il comma 3, dell'art. 33, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che prevede che per l'assegno straordinario di cui all'art. 26, comma 9, e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura dell'assegno straordinario erogabile e della contribuzione correlata; Visto l'art. 12, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, con il quale e' stato stabilito che, limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, la finalita' di cui al comma 9, lettera b), dell'art. 26, del decreto legislativo n. 148 del 2015, con riferimento al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, puo' essere riconosciuta, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni; Visto l'art. 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486, del 28 luglio 2014, relativo al Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito; Visto l'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83486, del 28 luglio 2014, che prevede l'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni; Considerato che il secondo periodo del sopra citato art. 12, del decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, ha stabilito che l'operativita' delle disposizioni di cui al primo periodo del medesimo art. 12 e' subordinata all'emanazione del regolamento di adeguamento della disciplina del Fondo, da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Ritenuto, pertanto, di adeguare la disciplina del Fondo di solidarieta' per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito alle disposizioni di cui al decreto-legge n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016; Decreta: Art. 1 1. Limitatamente agli anni 2016 e 2017, ferma restando la modalita' di finanziamento prevista dall'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, puo' essere riconosciuta la prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 83486, del 28 luglio 2014, nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in relazione a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni. Il presente decreto e' trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 settembre 2016 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 2016 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 3979