Min.Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020, il Decreto Ministeriale n. 104125 del 27 dicembre 2019, con il Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali.
Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attività professionali, che occupano mediamente più di 3 dipendenti (nel computo rientrano anche gli apprendisti), una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 27 dicembre 2019
Fondo di solidarieta’ bilaterale per le attivita’ professionali.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visto, in particolare, l'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il quale prevede che le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale stipulano accordi e contratti collettivi, anche intersettoriali, aventi a oggetto la costituzione di fondi di solidarieta' bilaterali per i settori che non rientrano nell'ambito di applicazione delle integrazioni salariali, con la finalita' di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per la cause previste dalle disposizioni in materia di integrazione salariale; Visto l'art. 28 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che disciplina il fondo di solidarieta' residuale, volto ad assicurare una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa ai lavoratori dei settori non rientranti nella normativa in materia di integrazione salariale per i quali non sia stato costituito un fondo di solidarieta' bilaterale di settore o un fondo di solidarieta' alternativo; Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 in base al quale qualora gli accordi di cui all'art. 26 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali gia' coperti dal fondo residuale, dalla data di decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate; Visto l'art. 29 del decreto legislativo n. 148 del 2015 il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il fondo di solidarieta' residuale assume la denominazione di fondo di integrazione salariale ed e' soggetto alle disposizioni del medesimo art. 29 in aggiunta a quelle che disciplinano il fondo residuale; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 94343 del 3 febbraio 2016 che disciplina il fondo di integrazione salariale; Visto l'accordo sindacale stipulato in data 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le OO.SS. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, con il quale, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, e' stato convenuto di costituire il Fondo di solidarieta' bilaterale per il settore delle attivita' professionali, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015; Considerata l'esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 3 ottobre 2017 di costituire un fondo di solidarieta' bilaterale per il settore delle attivita' professionali, gia' coperto dal fondo di integrazione salariale, secondo le disposizioni previste dalla normativa innanzi indicata; Ritenuto, pertanto, di istituire il Fondo per il settore delle attivita' professionali ai sensi degli articoli 26 e 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015 Decreta: Art. 1 Istituzione del Fondo 1. E' istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarieta' bilaterale per le attivita' professionali», d'ora in avanti «Fondo», ai sensi dell'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Il Fondo non ha personalita' giuridica e costituisce gestione dell'Inps. 3. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 148 del 2015, il Fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza di disponibilita'. 4. Gli interventi a carico del Fondo sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse gia' acquisite ai sensi dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni, basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente documento di Economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015. 6. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015, i contributi gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. 7. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione del Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'Inps e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Art. 2 Finalita' del Fondo 1. Il Fondo ha lo scopo di garantire ai dipendenti del settore delle attivita' professionali, che occupano mediamente piu' di tre dipendenti, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le causali di cui agli articoli 11 e 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale, ai sensi dell'art. 26, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, vengono computati anche gli apprendisti.
Art. 3 Amministrazione del Fondo 1. Il Fondo e' gestito da un comitato amministratore. 2. Il comitato e' composto da sei esperti, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 3 ottobre 2017, dei quali tre designati da Confprofessioni e tre designati dalle Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori stipulanti l'accordo del 3 ottobre 2017, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015. 3. Il comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. La durata in carica dei componenti del comitato e' di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno di insediamento del nuovo comitato. 5. La nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte consecutive. 6. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dalla carica, per qualunque causa, uno o piu' componenti del comitato, si provvede alla loro sostituzione per il periodo residuo, con un altro componente designato secondo le modalita' di cui al comma 2. Il periodo di carica svolto in sostituzione dal nuovo componente cosi' designato, ove pari o superiore a ventiquattro mesi, viene considerato come un mandato intero ai fini del raggiungimento del limite di quattro anni di cui al comma 4. Il periodo effettuato dal componente cessato, se superiore ai ventiquattro mesi, sara' considerato come un mandato intero ai fini del limite di quattro anni e della consecutivita' della nomina di cui al comma 5. 7. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese. 8. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso tra i propri componenti. 9. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. 10. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti del comitato aventi diritto al voto deliberativo. Alle riunioni del comitato partecipa il collegio sindacale dell'Inps, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 11. L'esecuzione delle decisioni adottate dal comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'Inps. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al presidente dell'Inps nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni; entro tre mesi il presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Art. 4 Compiti del comitato amministratore del Fondo 1. Ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo n. 148 del 2015, il comitato amministratore del Fondo deve: a) predisporre sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) presentare il bilancio tecnico di previsione ad otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio; c) sulla base del bilancio di previsione ad otto anni, di cui alla lettera b), proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione tali da garantire risorse continuative ed adeguate. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilita' finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del comitato; d) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e delle prestazioni e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione delle prestazioni previste dal presente decreto; e) fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3, del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; f) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicita'; g) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza; h) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti; i) non erogare prestazioni in carenza di disponibilita', concedere interventi solo previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro il limite delle risorse gia' acquisite, secondo quanto previsto dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Art. 5 Prestazione 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2 al finanziamento di un assegno ordinario a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, secondo i criteri e le misure di cui all'art. 7, per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. 2. Tra i destinatari del predetto assegno ordinario sono ricompresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.
Art. 6 Finanziamento 1. A copertura della prestazione di cui all'art. 5 e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario dello 0,45% di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di tre dipendenti; b) un contributo ordinario dello 0,65%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali, per tutti i datori di lavoro che occupano mediamente piu' di quindici dipendenti; c) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione della misura di cui all'art. 5 nella misura del 4% calcolato in rapporto alle retribuzioni perse. 2. Ai contributi di finanziamento di cui al presente articolo, ordinari e addizionali, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi, secondo quanto previsto dagli articoli 33, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 3. Il Fondo provvede a versare alla gestione di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. La contribuzione dovuta e' computata in base a quanto previsto dall'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183.
Art. 7 Prestazione: criteri e misure 1. L'importo dell'assegno ordinario, di cui all'art. 5, comma 1, e' pari alla prestazione dell'integrazione salariale, con i relativi massimali. All'assegno ordinario si applica, per quanto compatibile, la normativa in materia di integrazione salariale ordinaria. 2. Per l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, le riduzioni o le sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa possono avere una durata massima di dodici mesi in un biennio mobile. Per i datori di lavoro che impiegano mediamente piu' di quindici dipendenti e' previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile, limitatamente alle causali di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 3. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti relativi alla prestazione di cui al comma 1 non possono comunque superare la durata massima complessiva di ventiquattro mesi in un quinquennio mobile. 4. La prestazione del Fondo e' destinata ai lavoratori subordinati che abbiano un'anzianita' di lavoro effettivo presso l'unita' produttiva per la quale e' richiesta la prestazione di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento. 5. Durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro, l'erogazione dell'assegno ordinario e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi e si impegni ad un percorso di riqualificazione. 6. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la determinazione dell'assegno ordinario e per la paga oraria di cui ai commi 1, 2 e 4 e' la retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Art. 8 Procedura di accesso 1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa, il datore di lavoro e' tenuto a comunicare preventivamente alle articolazioni territoriali e nazionali delle parti firmatarie dell'accordo del 3 ottobre 2017 le cause di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro, l'entita', la durata prevedibile e il numero di lavoratori interessati. 2. Successivamente a tale comunicazione segue un esame congiunto della situazione finalizzato al raggiungimento di un accordo tra le parti. L'intera procedura deve esaurirsi entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a venti per i datori di lavoro fino a cinquanta dipendenti. 3. Nei casi di eventi oggettivamente non evitabili che rendano non differibile la sospensione o la riduzione dell'attivita' produttiva, il datore di lavoro e' tenuto a comunicare ai soggetti di cui al comma 1 la durata prevedibile della sospensione o riduzione e il numero di lavoratori interessati. Quando la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro sia superiore a sedici ore settimanali si procede, a richiesta del datore di lavoro o dei soggetti di cui al comma 1, da presentarsi entro tre giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo, a un esame congiunto in ordine alla ripresa della normale attivita' e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro. La procedura deve esaurirsi entro i cinque giorni successivi a quello della richiesta.
Art. 9 Criteri di precedenza e turnazione 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 2 alla prestazione di cui all'art. 5 avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' dell'erogazione. 2. Le domande di accesso alla prestazione, formulate nel rispetto dei criteri e delle procedure individuati agli articoli 7 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo.
Art. 10 Politiche attive 1. A seguito della comunicazione di cui all'art. 8, le parti contattano attraverso le strutture della bilateralita' di settore i datori di lavoro interessati dalle misure del Fondo per proporre percorsi di riqualificazione e politica attiva.
Art. 11 Disposizioni finali 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. Dalla data di decorrenza del nuovo Fondo i datori di lavoro, individuati dall'art. 2, rientrano nell'ambito di applicazione di questo e non sono piu' soggetti, con riferimento ai datori di lavoro che occupano piu' di cinque dipendenti, alla disciplina del fondo di integrazione salariale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. 3. I contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto istitutivo del fondo di integrazione salariale restano acquisiti al medesimo fondo. Il comitato amministratore del fondo di integrazione salariale, sulla base delle stime effettuate dall'Inps, puo' proporre al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze il mantenimento, in capo ai datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dell'art. 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 dicembre 2019 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Catalfo Il Ministro dell'economia e delle finanza Gualtieri Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2020 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne prev. n. 212