Min. Lavoro: Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato

ministero lavoroIl Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 2015, il Decreto 9 gennaio 2015, relativo al Fondo di solidarietà bilaterale – FSBA – istituito per il settore artigiano.

Con il Decreto va a regime l’attività di FSBA per il settore artigiano istituito con gli accordi del 31 ottobre e 29 novembre 2013 dalle parti datoriali Confartigianato, Casartigiani, CNA e CLAAI.

Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 9 gennaio 2015

Fondo  di  solidarietà  bilaterale  alternativo  per  l'artigianato.
(Decreto 86986).  
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3, commi da 4 a 13, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
nella parte in cui prevede che,  per  i  settori  non  coperti  dalla
normativa in  materia  d'integrazione  salariale,  si  costituiscano,
previa stipula di accordi collettivi e  contratti  collettivi,  anche
intersettoriali,  da   parte   delle   organizzazioni   sindacali   e
imprenditoriali  comparativamente  piu'  rappresentative  a   livello
nazionale, fondi di  solidarieta'  bilaterali  con  la  finalita'  di
assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro
nei casi di riduzione o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa  per
cause previste dalla normativa in materia di  integrazione  salariale
ordinaria o straordinaria; 
  Visto l'art. 3, comma 14, della medesima legge 28 giugno  2012,  n.
92, nella parte  in  cui  prevede  che,  in  alternativa  al  modello
previsto dai commi da 4 a 13 del medesimo articolo, in riferimento ai
settori  di  cui  al  citato  comma  4,  nei  quali  siano   operanti
consolidati sistemi  di  bilateralita',  le  predette  organizzazioni
sindacali e imprenditoriali possono adeguare le  fonti  normative  ed
istitutive  dei  rispetti   fondi   bilaterali   ovvero   dei   fondi
interprofessionali di cui all'art. 118 della legge 23 dicembre  2000,
n. 388 alle finalita' perseguite dai commi da 4 a 13; 
  Visto l'art. 3, comma 15, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 3, comma 16, della legge 28 giugno 2012, n. 92; 
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visti gli Accordi interconfederali del 30  novembre  2012,  del  31
ottobre 2013 e del 29 novembre 2013 mediante i quali,  in  attuazione
delle  disposizioni  di  cui  all'art.  3,  comma  14,  della   sopra
richiamata legge n. 92 del 2012, le parti firmatarie hanno  convenuto
di  costituire  l'Associazione  denominata  "Fondo  di   solidarieta'
bilaterale  alternativo  per   l'Artigianato"   e   adeguare   l'atto
costitutivo  alle  finalita'  perseguite  dai  commi  da   4   a   13
dell'articolo innanzi citato; 
  Visto l'atto costitutivo di associazione ai  sensi  del  Capo  III,
Titolo II, del  Codice  Civile,  denominata  "Fondo  di  solidarieta'
bilaterale per l'artigianato", del 26 marzo 2014, rep. 79424; 
  Considerate le finalita' perseguite dai fondi di cui al  comma  14,
volte  a  realizzare  ovvero  integrare   il   sistema,   in   chiave
universalistica, di tutela del reddito in  costanza  di  rapporto  di
lavoro e in caso di sua cessazione; 
  Considerata la necessita' avvertita dalle parti sociali del settore
artigianato di adottare misure volte ad assicurare, ai lavoratori del
settore, una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro,  in
caso  di  riduzione  o  sospensione  dell'attivita'  lavorativa,   in
considerazione  delle  peculiari  caratteristiche  ed  esigenze   del
predetto settore, ai sensi del comma 14 del citato art. 3; 
  Considerata l'ulteriore necessita' di assicurare ai lavoratori  del
settore le tutele di cui al comma 14 del medesimo art. 3 nel rispetto
di quanto stabilito dal comma 15 del medesimo art. 3; 
  Sentite, nella  riunione  del  29  maggio  2014  le  organizzazioni
individuate   nelle   parti    firmatarie    dei    citati    accordi
interconfederali del 30 novembre 2012, del 31 ottobre 2013 e  del  29
novembre 2013; 
  Ritenuto, pertanto, di dettare, ai sensi del comma 16  dell'art.  3
della legge n. 92/2012  disposizioni  per  determinare  requisiti  di
professionalita' e onorabilita' dei soggetti preposti  alla  gestione
dei Fondi;  criteri  e  requisiti  per  la  contabilita'  dei  Fondi;
modalita' volte a rafforzare la  funzione  di  controllo  sulla  loro
corretta gestione e di monitoraggio sull'andamento delle prestazioni,
anche attraverso la determinazione di standard e parametri omogenei; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
  1. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato e' gestito
dagli Organi esecutivi del Fondo di cui al Titolo II, Capi da I a VI,
dello Statuto del Fondo di solidarieta' bilaterale per l'artigianato,
di seguito denominato FSBA. 
  2. I  membri  degli  Organi  di  cui  al  comma  precedente  devono
possedere i requisiti di professionalita' e onorabilita'  individuati
dal presente decreto. 
                               Art. 2 
 
 
                    Requisiti di professionalita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20  dello  Statuto  del
FSBA, i componenti degli Organi del Fondo devono essere  in  possesso
di  specifica  competenza  ed  esperienza  in  materia  di  lavoro  e
occupazione e di  una  consolidata  esperienza  maturata  nell'ambito
degli Enti Bilaterali di settore. 
  2. I componenti degli Organi devono aver svolto,  per  uno  o  piu'
periodi, complessivamente non inferiori ad un triennio,  funzioni  di
amministratore, di carattere direttivo o di partecipazione ad  organi
collegiali presso Enti e organismi associativi, di rappresentanza  di
categoria. 
  3. Ai componenti degli Organi del Fondo non spetta alcun emolumento
o indennita'. 
                               Art. 3 
 
 
                      Requisiti di onorabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'art.  19  dello  Statuto  del
FSBA, non possono essere nominati o eletti  componenti  degli  organi
del Fondo e, se nominati o eletti decadono dall'ufficio,  coloro  che
si trovano in una delle seguenti condizioni: 
    a) stato di interdizione legale  ovvero  interdizione  temporanea
dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e  delle  imprese  e,
comunque, tutte le situazioni previste dall'art. 2382 c.c.; 
    b) assoggettamento a misure di prevenzione disposte ai sensi  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 salvi gli effetti  della
riabilitazione; 
    c) condanna con sentenza  definitiva,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione, alla reclusione per  uno  dei  delitti  previsti  nel
titolo XI del Libro V del Codice Civile; 
    d) condanna con sentenza  definitiva,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno
per un delitto contro la pubblica  amministrazione,  contro  la  fede
pubblica, contro il  patrimonio,  contro  l'ordine  pubblico,  contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia  tributaria,  di
lavoro e previdenza; 
    e) condanna con sentenza  definitiva,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione, alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni
per un qualunque delitto non colposo. 
  2. La decadenza dall'ufficio e' dichiarata dall'Organo  individuato
dallo Statuto entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del
difetto sopravvenuto. 
  3. Costituiscono causa di sospensione delle funzioni esercitate dai
componenti degli Organi del Fondo le seguenti situazioni: 
    a. condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di  cui
al comma 1, lettere c), d) ed e); 
    b.  applicazione  provvisoria  di  una  delle   misure   previste
dall'art. 67, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; 
    c. applicazione di una misura cautelare di tipo personale. 
  4. La sospensione e' dichiarata con le modalita' di cui al comma 3. 
                               Art. 4 
 
 
               Criteri e requisiti per la contabilita' 
 
  1. Fermo restando quanto previsto al Titolo III dello  Statuto  del
FSBA, il Fondo di  solidarieta'  bilaterale  per  l'Artigianato  deve
dotarsi di un adeguato sistema di contabilita'. 
  2. Il Fondo di solidarieta' bilaterale per l'Artigianato ha obbligo
di bilancio in pareggio e non puo' erogare prestazioni in carenza  di
disponibilita'. 
  3.  Gli  interventi  a  carico  del  Fondo  sono  concessi   previa
costituzione di specifiche riserve  finanziarie  ed  entro  i  limiti
delle risorse dovute dalle imprese di settore. 
  4.  Il  Fondo  ha  obbligo  di  presentare  bilanci  di  previsione
pluriennali, basati sullo scenario  macroeconomico  coerente  con  il
piu' recente Documento di economia  e  finanza  e  relativa  Nota  di
aggiornamento. 
  5. L'Organo del Fondo individuato dallo Statuto redige il  bilancio
consuntivo redatto secondo il criterio di competenza economica. 
  6.  Il  Bilancio  consuntivo  deve  essere  costituito   da   Stato
Patrimoniale, Conto Economico, Nota  Integrativa  e  dalla  relazione
dell'Organo di controllo individuato dallo Statuto. 
  7. Nel bilancio devono essere evidenziate: la dotazione iniziale  e
le entrate contributive, atti di liberalita' senza vincolo,  atti  di
liberalita'  con  vincolo,  atti   di   liberalita'   ad   esecuzione
pluriennale. 
  8. Il bilancio consuntivo deve essere  preceduto  dal  bilancio  di
previsione, redatto secondo gli stessi principi e gli  stessi  schemi
del bilancio consuntivo. 
  9. Sia in sede di bilancio  preventivo  che  in  sede  di  bilancio
consuntivo dovra' essere redatto il prospetto delle entrate  e  delle
uscite. 
  10. Il bilancio si deve  ispirare  al  principio  di  prudenza,  le
immobilizzazioni dovranno essere valutate al  costo  e  le  eventuali
gestioni patrimoniali sono valutate al valore di mercato. 
  11. Il Fondo di  solidarieta'  bilaterale  per  l'Artigianato  deve
trasmettere regolarmente il bilancio al Ministero del Lavoro e  delle
Politiche Sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro
trenta giorni dalla relativa approvazione, corredato della  relazione
illustrativa,  della  relazione  del  collegio  sindacale   e   della
relazione del soggetto revisore. 
  12.  La  relazione  dell'Organo  individuato  dallo  Statuto   deve
contenere una descrizione generale dell'andamento della gestione  del
Fondo. 
  13. La relazione deve  recare  la  descrizione  della  politica  di
gestione seguita in conformita' ai criteri e requisiti definiti dalle
parti sociali stipulanti gli Accordi interconfederali del 30 novembre
2012, del 31 ottobre  2013  e  del  29  novembre  2013,  in  ossequio
all'obbligo dell'equilibrio finanziario del Fondo  medesimo,  nonche'
le  ulteriori  informazioni  che  gli  Organi   preposti   riterranno
necessarie ai  fini  di  una  chiara  comprensione  della  situazione
economica e di gestione. 
                               Art. 5 
 
 
               Controllo sulla gestione e monitoraggio 
                  sull'andamento delle prestazioni 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  esercita  la
vigilanza e il monitoraggio sulla gestione del Fondo di  solidarieta'
bilaterale  per  l'Artigianato;  in  caso  di  irregolarita'   o   di
inadempimenti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali  puo'
disporne la sospensione dell'operativita'. 
  2. Il Fondo e' tenuto a  trasmettere,  con  cadenza  semestrale  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  i  dati  di  monitoraggio  fisico,
finanziario e procedurale relativi alle prestazioni  erogate  e  alle
iniziative realizzate secondo le modalita' definite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali. 
  3. Il sistema di monitoraggio deve essere tale  da  assicurare  una
adeguata conoscenza circa l'andamento delle  prestazioni  e  favorire
una migliore gestione delle attivita', anche attraverso  un'eventuale
riprogrammazione delle iniziative. 
  4.  Il  sistema  deve,  altresi',  rispondere  alle   esigenze   di
informazione e trasparenza nei confronti della piu'  generale  platea
di imprese e lavoratori coinvolti. 
  5. Il sistema di monitoraggio ha come obiettivo specifico quello di
assicurare un flusso  minimo  di  informazioni  sull'andamento  delle
prestazioni e la produzione di un sistema di dati fisici,  finanziari
e procedurali. 
  6.  L'attivita'   di   monitoraggio   prevede   presso   il   Fondo
l'organizzazione di un sistema per la raccolta e la  trasmissione  di
un  insieme  di  variabili  articolato  secondo  tre   tipologie   di
informazioni: 
    a) dati fisici, che consentono di  monitorare  l'andamento  delle
attivita'  del  Fondo  attraverso  la  rilevazione  delle   variabili
relative alle prestazioni erogate e  delle  variabili  relative  alle
imprese e ai lavoratori coinvolti; 
    b) dati finanziari, che consentono  di  monitorare  i  flussi  di
risorse finanziarie che interessano il Fondo; 
    c) dati procedurali, che tendono a monitorare le  modalita'  e  i
tempi  di  attuazione  delle  iniziative,  calcolando  gli  eventuali
scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 gennaio 2015 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Poletti          
 
Il Ministro dell'economia 
      e delle finanze 
          Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2015 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, foglio n. 577 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su