Min.Lavoro: criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro

sicurezza2La Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito, al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, risposta ad un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con interpello in materia di sicurezza n. 2 del 24 giugno 2015pdf_icon ha dato parere in merito alla identificazione dei requisiti che debbono essere posseduti dai docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all’allegato al DM 6 marzo 2013).

La sintesi della risposta:

“La Commissione ritiene che il Decreto 6 marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsaible del servizio di prevenzione e protezione, per lavoatori, dirigenti e prepostim, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto – il possesso di uno dei 6 criteri di cui al decreto. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei crtiri in parola in relazione a ognuna delle 3 aree.

Tanto, premesso l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.”.

 

Fonte: Ministero del Lavoro

La Redazione

Autore: La Redazione

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