Min.Lavoro: COVID-19 – modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, il Decreto del 15 dicembre 2020, con la determinazione, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.
L’stanza sarà valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all’art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.
Determinazione, in relazione all'evento della pandemia da COVID-19, delle modalita' di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale. DECRETO 15 dicembre 2020
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali pro tempore, del 13 gennaio 2016, n. 94033, recante «Criteri per l'approvazione dei programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa la nomina della senatrice Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»; Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, e recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Considerato che la crisi economica connessa alla diffusione della pandemia da COVID-19 rappresenta un evento eccezionale che ha generato forti ripercussioni economiche e sociali, allo stato attuale, difficilmente stimabili; Considerato che l'attuale e straordinaria emergenza epidemiologica in atto ha fortemente impattato sul mercato del lavoro generando una crisi economica diffusa con risvolti di particolare gravita' in settori produttivi di rilevanza strategica nazionale; Considerata l'esigenza di favorire il ricorso a strumenti di sostegno al reddito volti al mantenimento dei livelli occupazionali con modalita' che consentano, altresi', l'osservanza alle misure contenitive dell'epidemia e la salvaguardia della salute; Considerato che le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria si riflettono, nel mercato del lavoro, sia sull'offerta che sulla domanda; Considerato che le conseguenze imposte dai provvedimenti emergenziali sulla libera circolazione, hanno comportato, sul piano dell'interruzione della produzione e a seconda della loro portata, sia effetti generali di rilievo internazionale e nazionale, sia effetti su comparti e in area geografiche piu' o meno circoscritte, che possono estendersi ad altri comparti e ad altre aree geografiche, a seconda delle interdipendenze lungo la catena produttiva di un determinato bene o servizio e delle connessioni geografiche, amplificando comunque la crisi economica; Considerato che la crisi aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, conseguente ad evento improvviso ed imprevisto, nel momento in cui risulta collegata all'attuale scenario epidemiologico nazionale e internazionale e alle sue ricadute paralizzanti sull'attivita' produttiva (conseguenti anche ai provvedimenti emergenziali restrittivi), presenta connotati eccezionali, tali da non consentire l'individuazione di modalita' di risoluzione, con l'impossibilita' o estrema difficolta' di predisporre piani di risanamento per i quali mancherebbero i presupposti di concreta realizzazione, in relazione ai limiti posti per il contenimento della pandemia e per la tutela della salute e alla situazione del mercato nazionale ed internazionale; Ritenuto, conseguentemente, che, allo stato, il superamento della situazione di crisi delle singole imprese non appare da queste ultime gestibile, anche in via di programmazione, dovendosi attendere il superamento dell'attuale situazione emergenziale che coinvolge non solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale; Ritenuto, pertanto, che occorra valutare i programmi di crisi aziendale di cui all'art. 21, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 148 del 2015 conseguenti all'evento imprevisto ed imprevedibile di cui alla pandemia del COVID-19, anche in assenza del piano di risanamento di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016; Ritenuto, altresi', di poter autorizzare sospensioni dal lavoro anche in deroga ai limiti di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015 limitatamente ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attivita' produttiva e a questa connessa; Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto, di limitare quanto disposto nei capoversi precedenti all'anno in corso, in funzione del superamento della crisi pandemica e del mantenimento dei livelli occupazionali; Decreta: Art. 1 Per l'anno 2020 e, comunque, fino al termine dell'emergenza epidemiologica, ai fini dell'approvazione del programma di crisi aziendale conseguente all'evento improvviso ed imprevisto della pandemia da COVID-19, esterno alla gestione aziendale, di cui all'art. 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e all'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del 13 gennaio 2016, la fattispecie e' valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all'attivita' produttiva. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 dicembre 2020 Il Ministro: Catalfo Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 2459