Min.Lavoro: COVID-19 – modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale

​Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021, il Decreto del 15 dicembre 2020, con la determinazione, in relazione all’evento della pandemia da COVID-19, delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale.

L’stanza sarà valutata, ferma restando la salvaguardia occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui alla lettera c) dell’art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del 2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all’art. 22, comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti emergenziali di limitazione all’attività produttiva.

Fonte: Ministero del Lavoro 

 


 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Determinazione, in relazione all'evento della pandemia  da  COVID-19,
delle modalita' di accesso al trattamento di  integrazione  salariale
straordinaria per crisi aziendale. 

DECRETO 15 dicembre 2020 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art.  3  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
«Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti»; 
  Visto il decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,  recante
«Disposizioni  per  il  riordino  della  normativa  in   materia   di
ammortizzatori  sociali  in  costanza  di  rapporto  di  lavoro,   in
attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
pro tempore, del 13 gennaio 2016,  n.  94033,  recante  «Criteri  per
l'approvazione  dei  programmi   di   cassa   integrazione   guadagni
straordinaria  ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  148  del  14
settembre 2015»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
recante «Nomina dei Ministri», ivi compresa la nomina della senatrice
Nunzia Catalfo a Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3  novembre
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  25
maggio 2020, n.  35,  e  recante  «Misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  16
maggio 2020, n. 33, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  14
luglio  2020,  n.  74,  recante   «Ulteriori   misure   urgenti   per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Considerato che la crisi economica connessa alla  diffusione  della
pandemia  da  COVID-19  rappresenta  un  evento  eccezionale  che  ha
generato  forti  ripercussioni  economiche  e  sociali,  allo   stato
attuale, difficilmente stimabili; 
  Considerato che l'attuale e straordinaria emergenza  epidemiologica
in atto ha fortemente impattato sul mercato del lavoro generando  una
crisi economica diffusa  con  risvolti  di  particolare  gravita'  in
settori produttivi di rilevanza strategica nazionale; 
  Considerata l'esigenza  di  favorire  il  ricorso  a  strumenti  di
sostegno al reddito volti al mantenimento dei  livelli  occupazionali
con modalita' che  consentano,  altresi',  l'osservanza  alle  misure
contenitive dell'epidemia e la salvaguardia della salute; 
  Considerato che le ricadute economiche dell'emergenza sanitaria  si
riflettono, nel  mercato  del  lavoro,  sia  sull'offerta  che  sulla
domanda; 
  Considerato  che   le   conseguenze   imposte   dai   provvedimenti
emergenziali sulla libera circolazione, hanno comportato,  sul  piano
dell'interruzione della produzione e a seconda  della  loro  portata,
sia effetti generali  di  rilievo  internazionale  e  nazionale,  sia
effetti su comparti e in area geografiche piu' o  meno  circoscritte,
che possono estendersi ad altri comparti e ad altre aree geografiche,
a seconda delle interdipendenze lungo  la  catena  produttiva  di  un
determinato  bene  o  servizio  e  delle   connessioni   geografiche,
amplificando comunque la crisi economica; 
  Considerato che la crisi aziendale, di cui all'art.  21,  comma  1,
lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015,  conseguente  ad
evento improvviso ed imprevisto, nel momento in cui risulta collegata
all'attuale scenario epidemiologico nazionale e internazionale e alle
sue  ricadute  paralizzanti  sull'attivita'  produttiva  (conseguenti
anche ai provvedimenti emergenziali restrittivi), presenta  connotati
eccezionali, tali da non consentire l'individuazione di modalita'  di
risoluzione,  con   l'impossibilita'   o   estrema   difficolta'   di
predisporre  piani  di  risanamento  per  i  quali  mancherebbero   i
presupposti di concreta realizzazione, in relazione ai  limiti  posti
per il contenimento della pandemia e per la  tutela  della  salute  e
alla situazione del mercato nazionale ed internazionale; 
  Ritenuto, conseguentemente, che, allo stato, il  superamento  della
situazione di crisi delle singole imprese non appare da queste ultime
gestibile, anche in via di  programmazione,  dovendosi  attendere  il
superamento dell'attuale situazione emergenziale  che  coinvolge  non
solo il mercato nazionale, ma anche quello internazionale; 
  Ritenuto, pertanto, che  occorra  valutare  i  programmi  di  crisi
aziendale di cui  all'art.  21,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo n. 148 del  2015  conseguenti  all'evento  imprevisto  ed
imprevedibile di cui alla pandemia del COVID-19, anche in assenza del
piano di risanamento di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c),  del
decreto ministeriale n. 94033 del 13 gennaio 2016; 
  Ritenuto, altresi', di poter  autorizzare  sospensioni  dal  lavoro
anche in deroga ai limiti di cui all'art. 22,  comma  4,  del  citato
decreto legislativo n. 148  del  2015  limitatamente  ai  periodi  di
vigenza dei provvedimenti emergenziali di  limitazione  all'attivita'
produttiva e a questa connessa; 
  Ritenuto, alla luce di quanto sopra  esposto,  di  limitare  quanto
disposto nei capoversi precedenti all'anno in corso, in funzione  del
superamento della crisi pandemica  e  del  mantenimento  dei  livelli
occupazionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per  l'anno  2020  e,  comunque,  fino  al  termine  dell'emergenza
epidemiologica, ai fini  dell'approvazione  del  programma  di  crisi
aziendale  conseguente  all'evento  improvviso  ed  imprevisto  della
pandemia  da  COVID-19,  esterno  alla  gestione  aziendale,  di  cui
all'art.  21,  comma  1,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  14
settembre 2015, n. 148 e all'art. 1  del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali n. 94033 del  13  gennaio  2016,  la
fattispecie   e'   valutata,   ferma   restando    la    salvaguardia
occupazionale, anche in assenza del piano di risanamento di cui  alla
lettera c) dell'art. 2 del medesimo decreto ministeriale n. 94033 del
2016 e con sospensioni anche in deroga al limite di cui all'art.  22,
comma 4, del citato decreto legislativo 14 settembre  2015,  n.  148,
con riferimento ai periodi di vigenza dei provvedimenti  emergenziali
di limitazione all'attivita' produttiva. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 15 dicembre 2020 
 
                                                 Il Ministro: Catalfo 

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, del  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali, del Ministero della salute,  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, n. 2459 
La Redazione

Autore: La Redazione

Condividi questo articolo su