Min.Giustizia: Regolamento con le disposizioni per la tenuta di albi, elenchi e registri dei Consigli dell’ordine degli avvocati

MingiustiziaIl Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, il Decreto n. 178 del 16 agosto 2016, con Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Il Decreto entra in vigore il 27 settembre 2016.


Fonte: Gazzetta Ufficiale

 

 


 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 16 agosto 2016, n. 178 

Regolamento recante le disposizioni per la tenuta  e  l'aggiornamento
di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli  dell'ordine  degli
avvocati,  nonche'  in  materia  di   modalita'   di   iscrizione   e
trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei  provvedimenti
adottati  in  tema  dai  medesimi  Consigli  dell'ordine,  ai   sensi
dell'articolo 15, comma 2, della legge  31  dicembre  2012,  n.  247.

Titolo I
MODALITÀ DI TENUTA E DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI, NEI REGISTRI E NEGLI ELENCHI

 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visto l'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
  Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22
maggio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali,  ai  sensi
dell'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei  dati
personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196,  che
ha espresso parere all'adunanza del 28 luglio 2016; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la comunicazione al Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
effettuata con nota del 12 ottobre 2015; 
 
                             A d o t t a 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto del decreto. 
                             Definizioni 
 
  1. Il presente regolamento disciplina la tenuta  e  l'aggiornamento
degli albi, degli elenchi  e  dei  registri  da  parte  dei  consigli
dell'ordine degli avvocati, nonche' le modalita' di iscrizione  e  di
trasferimento,  i  casi  di  cancellazione  e  le  impugnazioni   dei
provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine. 
  2. Ai fini del presente regolamento, si intende: 
    a) per «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247; 
    b) per «sistema informatico  centrale»:  il  sistema  informatico
realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense  per
la tenuta degli albi, degli elenchi  e  dei  registri  da  parte  dei
consigli dell'ordine degli avvocati. 
  3. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo
da  mettere  a  disposizione   di   ciascun   consiglio   dell'ordine
territoriale le funzioni di ricezione, accettazione  e  gestione  dei
dati e dei documenti informatici relativi agli albi,  ai  registri  e
agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio. 
  4. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo
da mettere a disposizione dei soggetti  e  dei  consigli  dell'ordine
territoriali  di  cui  all'art.  6,  comma   1,   le   funzioni   per
l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le  modalita'
stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14.  Le  funzioni
per l'inserimento di dati e documenti informatici  negli  elenchi  di
cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono  messe  a
disposizione esclusivamente del  consiglio  dell'ordine  territoriale
dal quale l'elenco e' tenuto. 
  5. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in  modo
da  mettere  a  disposizione  del  pubblico  le   funzioni   per   la
consultazione dei dati contenuti negli albi,  nei  registri  e  negli
elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i  dati
presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e  f),
della legge, in relazione ai quali il  sistema  informatico  centrale
assicura  l'accesso  ai  consigli  dell'ordine  territoriali   e   al
Consiglio nazionale forense. 
  6. Il sistema informatico centrale e' interconnesso con  i  sistemi
informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono  avvalersi
in conformita' al presente regolamento. 
                               Art. 2 
 
                         Albo degli avvocati 
 
  1.  Nell'albo   degli   avvocati   sono   indicati,   per   ciascun
professionista iscritto: 
    a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; 
    b) il codice fiscale; 
    c) il domicilio professionale principale e quelli  secondari  nel
circondario, o  al  di  fuori  di  esso,  comprensivi  di  indirizzo,
recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di  posta  elettronica
certificata; 
    d) la data di prima iscrizione, nonche'  la  data  di  iscrizione
all'albo attuale; 
    e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente  avvocati
alla quale partecipa; 
    f) l'eventuale societa' tra avvocati di cui e' socio; 
    g) le  informazioni  eventualmente  risultanti  dagli  albi,  dai
registri e dagli elenchi di cui all'art. 15, comma  1,  della  legge,
fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f)  del  predetto
comma, nonche' da ogni altro albo, registro o elenco  previsto  dalla
legge o da regolamento; 
    h) l'eventuale iscrizione  all'elenco  nazionale  degli  avvocati
disponibili ad assumere le difese d'ufficio; 
    i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale  per  il  patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori; 
    l) l'eventuale svolgimento dell'attivita' di mediatore presso  un
organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4  marzo  2010,
n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata; 
    m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori  della
crisi  tenuto  da  un  organismo  di  composizione  della  crisi   da
sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
    n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale  a  norma
dell'art. 20 della legge; 
    o) le eventuali lingue straniere conosciute; 
    p) l'eventuale  indirizzo  web  dei  siti  riconducibili  a  se',
all'associazione o alla societa' alla quale partecipi; 
    q)  l'eventuale  iscrizione  all'elenco  di   avvocati   per   il
patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore; 
    r) l'eventuale data di cancellazione. 
  2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresi' il titolo
professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del
decreto  legislativo  2  febbraio   2001,   n.   96,   e   successive
modificazioni, nonche' gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali e'
abilitato a patrocinare nel Paese di origine.  E'  inserito  il  dato
relativo all'avvenuta  integrazione  nella  professione  di  avvocato
tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale  di  origine,  a
norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente. 
  3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,  sentito
il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  il  Consiglio
nazionale forense, puo' essere previsto che gli albi,  i  registri  e
gli elenchi contengano informazioni accessorie che  siano  pertinenti
ai  dati  previsti  dal  presente  regolamento  e  non  eccedenti  in
relazione  all'attivita'  professionale,  in  conformita'  a   quanto
previsto dall'art. 61,  commi  3  e  4,  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  20
giugno 2003, n. 196. 
                               Art. 3 
 
                               Elenchi 
 
  1. Negli elenchi di cui all'art. 15,  comma  1,  della  legge  sono
contenuti i dati relativi  ai  requisiti  previsti  dalla  legge  per
l'iscrizione. 
  2. Il sistema informatico centrale  alimenta  gli  elenchi  di  cui
all'art. 15, comma  1,  della  legge  utilizzando  i  dati  contenuti
nell'albo. 
  3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti  i
seguenti dati: 
    a) la denominazione dell'ente del quale e'  dipendente,  per  gli
elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge; 
    b) l'area di specializzazione  in  cui  e'  stato  conseguito  il
titolo, per gli elenchi di cui all'art.  15,  comma  1,  lettera  c),
della legge; 
    c)  la  qualifica   e   la   denominazione   dell'Universita'   o
dell'Istituzione o Ente presso cui svolge la propria  attivita',  per
l'elenco speciale  dei  docenti  e  ricercatori,  universitari  e  di
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  pubblici,  a  tempo
pieno, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1,  lettera  d),  della
legge; 
    d)  la  data  e  la  causa  di  sospensione  ovvero  la  data  di
cancellazione per mancanza  dell'esercizio  effettivo,  continuativo,
abituale e prevalente della professione, per l'elenco di cui all'art.
15, comma 1, lettera e), della legge; 
    e) la data di radiazione, per l'elenco di cui all'art. 15,  comma
1, lettera f), della legge; 
    f)  il  consiglio  dell'ordine  di  iscrizione   degli   avvocati
domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3, dell'art. 7,  della
legge, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera m). 
  4. Per le societa' tra avvocati, sono indicati: la partita  I.V.A.,
la sede, l'elenco dei soci con i loro  dati  identificativi  nonche',
per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale. 
  5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti  avvocati,  sono
indicati:  l'eventuale   partita   I.V.A   o   codice   fiscale,   la
denominazione, la sede,  l'elenco  degli  associati;  il  nome  e  il
cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno
degli associati e il codice  fiscale  per  ciascuno  degli  associati
avvocati. 
                               Art. 4 
 
                  Registro ed elenco dei praticanti 
 
  1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto: 
    a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; 
    b) l'eventuale data di conseguimento  del  diploma  di  laurea  e
l'Universita' che lo ha rilasciato; 
    c) il codice fiscale; 
    d) la data di iscrizione; 
    e) la modalita' di svolgimento del tirocinio, a  norma  dell'art.
41 della legge e del regolamento di cui  al  comma  13  del  predetto
articolo della legge; 
    f) il  recapito  telefonico,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata; 
    g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa  data  di
decorrenza e conclusione; 
    h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio; 
    i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di  cui  all'art.
41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge. 
  2. Nel registro di cui al  comma  1,  per  ciascun  iscritto,  sono
altresi' indicati: 
    a) il nome, il cognome e il codice fiscale  dell'avvocato  presso
cui il praticante svolge il tirocinio; 
    b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante
svolge il tirocinio; 
    c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui  il  praticante
svolge il tirocinio; 
    d) l'ufficio giudiziario  presso  cui  il  praticante  svolge  il
tirocinio; 
    e) il professionista legale con titolo equivalente  a  quello  di
avvocato di altro Paese dell'Unione  europea  presso  cui  svolge  il
tirocinio; 
    f) la data di inizio del tirocinio e  la  data  di  rilascio  del
certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalita' indicate alle
lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma. 
                               Art. 5 
 
                   Tenuta e revisione degli albi, 
                    dei registri e degli elenchi 
 
  1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono  tenuti  esclusivamente
con modalita' informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri  e
degli  elenchi  i  consigli   dell'ordine   utilizzano   il   sistema
informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata
in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici  per
la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare
ad  avvalersene,  a  condizione  che,  alla  data  di   pubblicazione
dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di
tutte  le  funzionalita'  prescritte  dal  presente  regolamento  con
riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi  di  dati
interconnesse con la base di dati del  predetto  sistema  informatico
centrale. I consigli dell'ordine che, alla data  di  cui  al  periodo
precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli
albi, dei registri e degli elenchi si  avvalgono  esclusivamente  del
sistema informatico  centrale.  Il  sistema  informatico  centrale  e
quelli di cui si avvalgono i consigli dell'ordine a norma  del  terzo
periodo del presente comma procedono al tracciamento delle operazioni
di  inserimento  di  dati  e  documenti  informatici  effettuate.   I
documenti informatici contenenti la registrazione  cronologica  delle
operazioni informatiche di cui al periodo precedente sono  conservati
per almeno tre anni. 
  2. Prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14,  comma
2, il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia,  avvalendosi  della  Direzione  generale  per  i   sistemi
informativi ed automatizzati,  verifica  che  le  basi  di  dati  del
sistema informatico centrale e dei sistemi informatici  dei  consigli
dell'ordine territoriali sono interconnesse ed interagiscono tra loro
e che i sistemi informatici  dei  consigli  dell'ordine  territoriali
sono dotati delle funzionalita' prescritte dal presente regolamento. 
  3. Quando in conseguenza della revisione dell'albo, degli elenchi e
dei registri emerge la necessita' di  procedere  alla  revisione  dei
dati, ne e' data  notizia  all'iscritto  mediante  posta  elettronica
certificata, ovvero, se non e' possibile, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento.  Entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione,
l'iscritto ha facolta' di presentare  osservazioni  con  le  medesime
modalita'. 
  4.  Il  sistema  informatico   centrale   esegue,   con   modalita'
telematiche ed automatizzate, le  comunicazioni  dei  dati  contenuti
nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge. 
  5.  Il  sistema  informatico  centrale   accerta,   con   modalita'
automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato o  nella
domanda di iscrizione all'albo,  o  con  atto  separato,  ovvero  con
istanza di variazione dell'indirizzo, corrisponda ad una  casella  di
posta elettronica certificata. 
  6. La disposizione del comma 5 si applica anche agli  indirizzi  di
posta  elettronica  contenuti  nell'albo  ed  immessi   nel   sistema
informatico a norma dell'art. 14, comma 4. 
  7.  Ciascun  consiglio  dell'ordine  territoriale  forense  e'   il
titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e  negli  elenchi
tenuti, secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  dal  medesimo
consiglio dell'ordine. 
  8. Fermo quanto  previsto  dal  comma  7,  il  Consiglio  nazionale
forense e' titolare  del  trattamento  dei  dati  necessario  per  la
gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal
presente decreto, nonche' ai fini della tenuta  e  dell'aggiornamento
dell'albo speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati. 
                               Art. 6 
 
                 Iscrizione negli albi, nei registri 
                           e negli elenchi 
 
  1. La domanda di  iscrizione  negli  albi,  nei  registri  e  negli
elenchi  e'  inserita,  con  modalita'  informatiche,   nel   sistema
informatico  centrale  da  parte  del  soggetto  interessato  o   del
consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il  registro  o
l'elenco e' istituito.  Il  sistema  informatico  centrale  indica  i
documenti che devono essere allegati  alla  domanda  prevedendone  le
relative modalita' di trasmissione. 
  2. Per procedere all'inserimento di dati e di documenti informatici
nel sistema informatico  centrale  e'  necessario  accedervi  con  le
modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14,  in
conformita' ai principi previsti  dal  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82. 
  3. Per l'iscrizione il consiglio  dell'ordine  territoriale  presso
cui  l'albo,  il  registro  o  l'elenco  e'  istituito   accerta   la
regolarita' e la correttezza dei dati e  dei  documenti  informatici,
nonche' la sussistenza dei requisiti e  delle  condizioni  prescritti
con  gli  stessi  poteri  istruttori  dei  consigli  distrettuali  di
disciplina, in quanto applicabili. 
  4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle
condizioni prescritti per l'iscrizione  provvede  alla  stessa.  Allo
stesso modo si procede per ogni variazione dei dati.  Per  l'avvocato
l'iscrizione all'albo costituisce requisito  per  l'iscrizione  negli
elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per
gli   elenchi   rispetto   ai   quali   l'esercizio    dell'attivita'
professionale non costituisce condizione per l'iscrizione. 
  5.  Le  disposizioni  previste   dal   presente   regolamento   per
l'iscrizione si applicano anche per la variazione dei dati. 

Titolo II
CANCELLAZIONE DALL’ALBO, DAI REGISTRI E DAGLI ELENCHI

                               Art. 7 
 
              Cancellazione su richiesta dell'iscritto 
 
  1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai  registri  e  dagli
elenchi  che  proviene  dall'iscritto   e'   inserita   nel   sistema
informatico centrale. Si applicano le disposizioni  dell'art.  6,  in
quanto compatibili.  La  richiesta  deve  contenere  i  dati  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettere a) e b). 
                               Art. 8 
 
                 Casi di cancellazione dagli elenchi 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma  9,  della  legge,  la
cancellazione dagli elenchi e' pronunciata, d'ufficio o su  richiesta
del procuratore generale: 
    a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo; 
    b) quando risulta  che  i  requisiti  previsti  dalla  legge  non
sussistevano al momento dell'iscrizione. 
                               Art. 9 
 
               Modalita' di cancellazione dai registri 
                           e dagli elenchi 
 
  1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi  si  applicano
le disposizioni dell'art. 17 della legge. 
                               Art. 10 
 
  Comunicazione dell'esecutivita' della pronuncia di cancellazione 
 
  1. L'esecutivita' della  pronuncia  di  cancellazione  e'  inserita
senza ritardo dal  consiglio  dell'ordine  territoriale  nel  sistema
informatico centrale ed e' comunicata contestualmente all'interessato
e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge  a  mezzo  di
posta elettronica certificata con modalita' automatizzate. 
  2. Quando l'interessato non e' obbligato a munirsi di un  indirizzo
di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma  1
e'  effettuata  mediante   lettera   raccomandata   con   avviso   di
ricevimento. 

Titolo III
TRASFERIMENTO

                               Art. 11 
 
                     Trasferimento dell'avvocato 
 
  1. Il sistema informatico centrale e' realizzato in  modo  tale  da
gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica
automaticamente al consiglio dell'ordine di  appartenenza  l'avvenuta
presentazione della relativa domanda. 
  2. Il sistema informatico centrale da' altresi' avviso al consiglio
dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del  richiedente
presso l'albo tenuto dal consiglio  dell'ordine  cui  e'  rivolta  la
domanda di cui al comma 1. 
  3.  Il   consiglio   dell'ordine   di   provenienza   delibera   la
cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e,  in  ogni
caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2. 
                               Art. 12 
 
            Trasferimento del praticante, delle societa' 
                  e delle associazioni tra avvocati 
 
  1.  Al  trasferimento  del  praticante,  delle  societa'  o   delle
associazioni tra avvocati o comprendenti  avvocati  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili. 

Titolo IV
IMPUGNAZIONI

                               Art. 13 
 
               Impugnazione delle delibere in materia 
                        di elenchi e registri 
 
  1. Le deliberazioni  del  consiglio  dell'ordine  circondariale  in
materia  di  elenchi  e  registri   sono   impugnabili   secondo   le
disposizioni di cui all'art. 17 della legge. 

Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                               Art. 14 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Il sistema informatico  centrale  e'  realizzato  dal  Consiglio
nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in
vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di  cui
al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti
il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  i  consigli
dell'ordine  territoriali,  le  specifiche   tecniche   del   sistema
informatico centrale.  Le  specifiche  tecniche  hanno  riguardo,  in
particolare, all'architettura di funzionamento del sistema, ai flussi
informativi,  alle  modalita'  di  accesso  al  sistema   informatico
centrale per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, alle
modalita' di interconnessione e interazione del sistema centrale  con
i sistemi dei consigli dell'ordine, alle misure di sicurezza adottate
per la riservatezza e l'integrita' dei  dati  personali,  nonche'  ai
criteri di individuazione degli incaricati del trattamento dei  dati.
Al fine di rendere disponibile in  tempo  reale  al  Ministero  della
giustizia  gli  indirizzi  di  posta  elettronica  certificata  degli
avvocati,  le  modalita'   telematiche   e   automatizzate   per   la
trasmissione  al  Ministero  dei  predetti  indirizzi  e   dei   dati
identificativi degli avvocati che ne sono  titolari  sono  stabilite,
entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente  regolamento,
con provvedimento  del  responsabile  della  direzione  generale  dei
sistemi informativi  automatizzati  del  Ministero  della  giustizia,
sentito il  Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e  il
Consiglio nazionale forense. 
  2. Della piena operativita' del  sistema  informatico  centrale  e'
data notizia mediante pubblicazione di un avviso  sui  siti  internet
del  Consiglio  nazionale  forense  e  dei  consigli   degli   ordini
territoriali. 
  3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 5, all'art.
6, comma 1, all'art. 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11
e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione  dell'avviso  di
cui al comma 2. 
  4.   In   considerazione   del   rilevante    interesse    pubblico
all'uniformita', univocita' e  completezza  dei  dati  contenuti  nei
sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei  registri  e  degli
elenchi, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di
cui al comma  2,  i  consigli  dell'ordine  inseriscono  nel  sistema
informatico centrale o nei sistemi informatici di cui si avvalgono  a
norma all'art. 5, comma 1, tutti i dati  contenuti  negli  albi,  nei
registri e negli elenchi alla predetta data. 
                               Art. 15 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1.  All'attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si
provvede mediante  l'utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 16 agosto 2016 
 
                                                 Il Ministro: Orlando 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti 29 agosto 2016 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 2429 

 

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Autore: La Redazione

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