Min.Giustizia: Regolamento con le disposizioni per la tenuta di albi, elenchi e registri dei Consigli dell’ordine degli avvocati
Il Ministero della Giustizia ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2016, il Decreto n. 178 del 16 agosto 2016, con Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l’aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell’ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell’ordine, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Il Decreto entra in vigore il 27 settembre 2016.
Fonte: Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' in materia di modalita' di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione, impugnazioni dei provvedimenti adottati in tema dai medesimi Consigli dell'ordine, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Titolo I
MODALITÀ DI TENUTA E DI ISCRIZIONE NEGLI ALBI, NEI REGISTRI E NEGLI ELENCHI
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247; Acquisito il parere del Consiglio nazionale forense, espresso il 22 maggio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2015; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 154, comma 4, del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, che ha espresso parere all'adunanza del 28 luglio 2016; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota del 12 ottobre 2015; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto del decreto. Definizioni 1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e l'aggiornamento degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati, nonche' le modalita' di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine. 2. Ai fini del presente regolamento, si intende: a) per «legge»: la legge 31 dicembre 2012, n. 247; b) per «sistema informatico centrale»: il sistema informatico realizzato, sviluppato e gestito dal Consiglio nazionale forense per la tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri da parte dei consigli dell'ordine degli avvocati. 3. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione di ciascun consiglio dell'ordine territoriale le funzioni di ricezione, accettazione e gestione dei dati e dei documenti informatici relativi agli albi, ai registri e agli elenchi tenuti dal medesimo consiglio. 4. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione dei soggetti e dei consigli dell'ordine territoriali di cui all'art. 6, comma 1, le funzioni per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, con le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14. Le funzioni per l'inserimento di dati e documenti informatici negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge sono messe a disposizione esclusivamente del consiglio dell'ordine territoriale dal quale l'elenco e' tenuto. 5. Il sistema informatico centrale e' realizzato e gestito in modo da mettere a disposizione del pubblico le funzioni per la consultazione dei dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi a norma del presente regolamento, fatta eccezione per i dati presenti negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettere e) e f), della legge, in relazione ai quali il sistema informatico centrale assicura l'accesso ai consigli dell'ordine territoriali e al Consiglio nazionale forense. 6. Il sistema informatico centrale e' interconnesso con i sistemi informatici di cui i medesimi consigli dell'ordine possono avvalersi in conformita' al presente regolamento.
Art. 2 Albo degli avvocati 1. Nell'albo degli avvocati sono indicati, per ciascun professionista iscritto: a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; b) il codice fiscale; c) il domicilio professionale principale e quelli secondari nel circondario, o al di fuori di esso, comprensivi di indirizzo, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica certificata; d) la data di prima iscrizione, nonche' la data di iscrizione all'albo attuale; e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente avvocati alla quale partecipa; f) l'eventuale societa' tra avvocati di cui e' socio; g) le informazioni eventualmente risultanti dagli albi, dai registri e dagli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f) del predetto comma, nonche' da ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento; h) l'eventuale iscrizione all'elenco nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio; i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; l) l'eventuale svolgimento dell'attivita' di mediatore presso un organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata; m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori della crisi tenuto da un organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3; n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale a norma dell'art. 20 della legge; o) le eventuali lingue straniere conosciute; p) l'eventuale indirizzo web dei siti riconducibili a se', all'associazione o alla societa' alla quale partecipi; q) l'eventuale iscrizione all'elenco di avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore; r) l'eventuale data di cancellazione. 2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresi' il titolo professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, e successive modificazioni, nonche' gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali e' abilitato a patrocinare nel Paese di origine. E' inserito il dato relativo all'avvenuta integrazione nella professione di avvocato tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale di origine, a norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente. 3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense, puo' essere previsto che gli albi, i registri e gli elenchi contengano informazioni accessorie che siano pertinenti ai dati previsti dal presente regolamento e non eccedenti in relazione all'attivita' professionale, in conformita' a quanto previsto dall'art. 61, commi 3 e 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196.
Art. 3 Elenchi 1. Negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge sono contenuti i dati relativi ai requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione. 2. Il sistema informatico centrale alimenta gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge utilizzando i dati contenuti nell'albo. 3. Oltre ai dati di cui al comma 2, negli elenchi sono contenuti i seguenti dati: a) la denominazione dell'ente del quale e' dipendente, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), della legge; b) l'area di specializzazione in cui e' stato conseguito il titolo, per gli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, lettera c), della legge; c) la qualifica e la denominazione dell'Universita' o dell'Istituzione o Ente presso cui svolge la propria attivita', per l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), della legge; d) la data e la causa di sospensione ovvero la data di cancellazione per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera e), della legge; e) la data di radiazione, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera f), della legge; f) il consiglio dell'ordine di iscrizione degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3, dell'art. 7, della legge, per l'elenco di cui all'art. 15, comma 1, lettera m). 4. Per le societa' tra avvocati, sono indicati: la partita I.V.A., la sede, l'elenco dei soci con i loro dati identificativi nonche', per ciascuno dei soci avvocati, il codice fiscale. 5. Per le associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati, sono indicati: l'eventuale partita I.V.A o codice fiscale, la denominazione, la sede, l'elenco degli associati; il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale di ciascuno degli associati e il codice fiscale per ciascuno degli associati avvocati.
Art. 4 Registro ed elenco dei praticanti 1. Nel registro dei praticanti sono indicati, per ciascun iscritto: a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; b) l'eventuale data di conseguimento del diploma di laurea e l'Universita' che lo ha rilasciato; c) il codice fiscale; d) la data di iscrizione; e) la modalita' di svolgimento del tirocinio, a norma dell'art. 41 della legge e del regolamento di cui al comma 13 del predetto articolo della legge; f) il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria, l'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata; g) l'eventuale abilitazione al patrocinio, con relativa data di decorrenza e conclusione; h) l'eventuale sospensione o interruzione del tirocinio; i) ogni altra indicazione richiesta dal decreto di cui all'art. 41, comma 13, e dall'art. 17, comma 4, della legge. 2. Nel registro di cui al comma 1, per ciascun iscritto, sono altresi' indicati: a) il nome, il cognome e il codice fiscale dell'avvocato presso cui il praticante svolge il tirocinio; b) l'ufficio dell'avvocatura dello Stato presso cui il praticante svolge il tirocinio; c) l'ufficio legale dell'ente pubblico presso cui il praticante svolge il tirocinio; d) l'ufficio giudiziario presso cui il praticante svolge il tirocinio; e) il professionista legale con titolo equivalente a quello di avvocato di altro Paese dell'Unione europea presso cui svolge il tirocinio; f) la data di inizio del tirocinio e la data di rilascio del certificato di compiuto tirocinio, secondo le modalita' indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma.
Art. 5 Tenuta e revisione degli albi, dei registri e degli elenchi 1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono tenuti esclusivamente con modalita' informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi i consigli dell'ordine utilizzano il sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare ad avvalersene, a condizione che, alla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di tutte le funzionalita' prescritte dal presente regolamento con riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi di dati interconnesse con la base di dati del predetto sistema informatico centrale. I consigli dell'ordine che, alla data di cui al periodo precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi si avvalgono esclusivamente del sistema informatico centrale. Il sistema informatico centrale e quelli di cui si avvalgono i consigli dell'ordine a norma del terzo periodo del presente comma procedono al tracciamento delle operazioni di inserimento di dati e documenti informatici effettuate. I documenti informatici contenenti la registrazione cronologica delle operazioni informatiche di cui al periodo precedente sono conservati per almeno tre anni. 2. Prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, avvalendosi della Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati, verifica che le basi di dati del sistema informatico centrale e dei sistemi informatici dei consigli dell'ordine territoriali sono interconnesse ed interagiscono tra loro e che i sistemi informatici dei consigli dell'ordine territoriali sono dotati delle funzionalita' prescritte dal presente regolamento. 3. Quando in conseguenza della revisione dell'albo, degli elenchi e dei registri emerge la necessita' di procedere alla revisione dei dati, ne e' data notizia all'iscritto mediante posta elettronica certificata, ovvero, se non e' possibile, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Entro dieci giorni dalla comunicazione, l'iscritto ha facolta' di presentare osservazioni con le medesime modalita'. 4. Il sistema informatico centrale esegue, con modalita' telematiche ed automatizzate, le comunicazioni dei dati contenuti nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge. 5. Il sistema informatico centrale accerta, con modalita' automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato o nella domanda di iscrizione all'albo, o con atto separato, ovvero con istanza di variazione dell'indirizzo, corrisponda ad una casella di posta elettronica certificata. 6. La disposizione del comma 5 si applica anche agli indirizzi di posta elettronica contenuti nell'albo ed immessi nel sistema informatico a norma dell'art. 14, comma 4. 7. Ciascun consiglio dell'ordine territoriale forense e' il titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e negli elenchi tenuti, secondo le modalita' di cui al comma 1, dal medesimo consiglio dell'ordine. 8. Fermo quanto previsto dal comma 7, il Consiglio nazionale forense e' titolare del trattamento dei dati necessario per la gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal presente decreto, nonche' ai fini della tenuta e dell'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati.
Art. 6 Iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi 1. La domanda di iscrizione negli albi, nei registri e negli elenchi e' inserita, con modalita' informatiche, nel sistema informatico centrale da parte del soggetto interessato o del consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco e' istituito. Il sistema informatico centrale indica i documenti che devono essere allegati alla domanda prevedendone le relative modalita' di trasmissione. 2. Per procedere all'inserimento di dati e di documenti informatici nel sistema informatico centrale e' necessario accedervi con le modalita' stabilite dalle specifiche tecniche di cui all'art. 14, in conformita' ai principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 3. Per l'iscrizione il consiglio dell'ordine territoriale presso cui l'albo, il registro o l'elenco e' istituito accerta la regolarita' e la correttezza dei dati e dei documenti informatici, nonche' la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti con gli stessi poteri istruttori dei consigli distrettuali di disciplina, in quanto applicabili. 4. Quando il consiglio accerta la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti per l'iscrizione provvede alla stessa. Allo stesso modo si procede per ogni variazione dei dati. Per l'avvocato l'iscrizione all'albo costituisce requisito per l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 15, comma 1, della legge, fatta eccezione per gli elenchi rispetto ai quali l'esercizio dell'attivita' professionale non costituisce condizione per l'iscrizione. 5. Le disposizioni previste dal presente regolamento per l'iscrizione si applicano anche per la variazione dei dati.
Titolo II
CANCELLAZIONE DALL’ALBO, DAI REGISTRI E DAGLI ELENCHI
Art. 7 Cancellazione su richiesta dell'iscritto 1. La richiesta di cancellazione dall'albo, dai registri e dagli elenchi che proviene dall'iscritto e' inserita nel sistema informatico centrale. Si applicano le disposizioni dell'art. 6, in quanto compatibili. La richiesta deve contenere i dati di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b).
Art. 8 Casi di cancellazione dagli elenchi 1. Fermo quanto previsto dall'art. 17, comma 9, della legge, la cancellazione dagli elenchi e' pronunciata, d'ufficio o su richiesta del procuratore generale: a) in caso di cancellazione dell'avvocato dall'albo; b) quando risulta che i requisiti previsti dalla legge non sussistevano al momento dell'iscrizione.
Art. 9 Modalita' di cancellazione dai registri e dagli elenchi 1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi si applicano le disposizioni dell'art. 17 della legge.
Art. 10 Comunicazione dell'esecutivita' della pronuncia di cancellazione 1. L'esecutivita' della pronuncia di cancellazione e' inserita senza ritardo dal consiglio dell'ordine territoriale nel sistema informatico centrale ed e' comunicata contestualmente all'interessato e ai soggetti di cui all'art. 17, comma 19, della legge a mezzo di posta elettronica certificata con modalita' automatizzate. 2. Quando l'interessato non e' obbligato a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Titolo III
TRASFERIMENTO
Art. 11 Trasferimento dell'avvocato 1. Il sistema informatico centrale e' realizzato in modo tale da gestire anche il trasferimento ad altro albo circondariale e comunica automaticamente al consiglio dell'ordine di appartenenza l'avvenuta presentazione della relativa domanda. 2. Il sistema informatico centrale da' altresi' avviso al consiglio dell'ordine di appartenenza dell'avvenuta iscrizione del richiedente presso l'albo tenuto dal consiglio dell'ordine cui e' rivolta la domanda di cui al comma 1. 3. Il consiglio dell'ordine di provenienza delibera la cancellazione dell'iscritto con la massima sollecitudine e, in ogni caso, successivamente alla ricezione dell'avviso di cui al comma 2.
Art. 12 Trasferimento del praticante, delle societa' e delle associazioni tra avvocati 1. Al trasferimento del praticante, delle societa' o delle associazioni tra avvocati o comprendenti avvocati si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.
Titolo IV
IMPUGNAZIONI
Art. 13 Impugnazione delle delibere in materia di elenchi e registri 1. Le deliberazioni del consiglio dell'ordine circondariale in materia di elenchi e registri sono impugnabili secondo le disposizioni di cui all'art. 17 della legge.
Titolo V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 Disposizione transitoria 1. Il sistema informatico centrale e' realizzato dal Consiglio nazionale forense entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Entro dodici mesi dalla data di cui al periodo precedente, il Consiglio nazionale forense adotta, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e i consigli dell'ordine territoriali, le specifiche tecniche del sistema informatico centrale. Le specifiche tecniche hanno riguardo, in particolare, all'architettura di funzionamento del sistema, ai flussi informativi, alle modalita' di accesso al sistema informatico centrale per l'inserimento dei dati e dei documenti informatici, alle modalita' di interconnessione e interazione del sistema centrale con i sistemi dei consigli dell'ordine, alle misure di sicurezza adottate per la riservatezza e l'integrita' dei dati personali, nonche' ai criteri di individuazione degli incaricati del trattamento dei dati. Al fine di rendere disponibile in tempo reale al Ministero della giustizia gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avvocati, le modalita' telematiche e automatizzate per la trasmissione al Ministero dei predetti indirizzi e dei dati identificativi degli avvocati che ne sono titolari sono stabilite, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con provvedimento del responsabile della direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e il Consiglio nazionale forense. 2. Della piena operativita' del sistema informatico centrale e' data notizia mediante pubblicazione di un avviso sui siti internet del Consiglio nazionale forense e dei consigli degli ordini territoriali. 3. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, all'art. 5, all'art. 6, comma 1, all'art. 7, comma 1, primo periodo e agli articoli 10, 11 e 12 acquistano efficacia alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2. 4. In considerazione del rilevante interesse pubblico all'uniformita', univocita' e completezza dei dati contenuti nei sistemi informatici per la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi, entro dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2, i consigli dell'ordine inseriscono nel sistema informatico centrale o nei sistemi informatici di cui si avvalgono a norma all'art. 5, comma 1, tutti i dati contenuti negli albi, nei registri e negli elenchi alla predetta data.
Art. 15 Clausola di invarianza finanziaria 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 agosto 2016 Il Ministro: Orlando Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti 29 agosto 2016 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 2429