Min.Lavoro: contratti di solidarietà ed effettuazione di prestazioni eccedenti l’orario ridotto
La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato, ai propri uffici ispettivi, la lettera circolare prot. 37/0000621 del 16 gennaio 2012, con la quale fornisce alcuni chiarimenti circa le modalità dell’attività di vigilanza presso le aziende interessate al fenomeno dei contratti di solidarietà c.d. difensivi. In particolare, nel caso di aumento dell’orario ridotto per esigenze temporanee di maggior lavoro.
Il Ministero specifica che l’aumento dell’orario, rispetto a quello concordato con il contratto di solidarietà, deve avere carattere di eccezionalità o di urgenza e deve essere previsto dal contratto stesso.
Infine, si evidenzia il fatto che l’ipotesi di temporaneo aumento dell’orario concordato determina un risparmio epr la finanza pubblica in quanto a ciò corrisponde una riduzione del trattamento di integrazione salariale con il conseguente pagamento dei contributi ordinari a carico dell’azienda.