Min.Lavoro: calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2011
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, il Decreto 18 gennaio 2012 con la determinazione, del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2010 con decorrenza dal 1º gennaio 2011.
DECRETO 18 gennaio 2012
Determinazione del valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonche' valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010 con decorrenza dal 1º gennaio 2011. (12A00797)
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che prevede l'applicazione degli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita con cadenza annuale ed effetto dal 1° novembre di ciascun anno; Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal descritto art. 11 ai fini della perequazione automatica delle pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che demanda ad apposito decreto la determinazione delle variazioni percentuali di perequazione automatica delle pensioni; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recanti criteri per la perequazione delle pensioni; Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nella parte in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto 19 novembre 2010 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 279 del 29 novembre 2011) concernente: "Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2010 con decorrenza dal 1° gennaio 2011, nonche' valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza dal 1° gennaio 2010"; Vista la comunicazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 4 novembre 2011, prot. n. 8103 , dalla quale si rileva che: la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2009 ed il periodo gennaio - dicembre 2010 e' risultata pari a + 1,6; la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi, tra il periodo gennaio - dicembre 2010 ed il periodo gennaio - dicembre 2011 e' risultata pari a + 2,6, ipotizzando, in via provvisoria, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011 la ripetizione dell'indice del mese di settembre 2011; Considerata la necessita': di determinare il valore effettivo della variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con decorrenza dal 1° gennaio 2011; di determinare la variazione percentuale per l'aumento di perequazione automatica con effetto dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio all'accertamento dei valori definitivi relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011; di indicare le modalita' di attribuzione dell'aumento per le pensioni sulle quali e' corrisposta l'indennita' integrativa speciale; Decreta: Art. 1 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2010 e' determinata in misura pari a +1,6 dal 1° gennaio 2011.
Art. 2 La percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2011 e' determinata in misura pari a +2,6 dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.
Art. 3 Le percentuali di variazione di cui agli articoli precedenti, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinate separatamente sull'indennita' integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 18 gennaio 2012 Il Ministro dell'economia e delle finanze: Monti Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Fornero