Min.Lavoro: calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2011

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012, il Decreto 18 gennaio 2012 con la determinazione, del  valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell’aumento di perequazione delle pensioni spettante per l’anno 2011 con decorrenza dal 1º gennaio 2012, nonché valore definitivo della  variazione percentuale da considerarsi per l’anno 2010 con  decorrenza dal 1º gennaio 2011.

DECRETO 18 gennaio 2012

Determinazione  del  valore  della  variazione   percentuale,   salvo
conguaglio,  per  il  calcolo  dell'aumento  di  perequazione   delle
pensioni spettante per l'anno 2011  con  decorrenza  dal  1º  gennaio
2012, nonche'  valore  definitivo  della  variazione  percentuale  da
considerarsi per l'anno 2010 con  decorrenza  dal  1º  gennaio  2011.
(12A00797) 
 
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  503,  che  prevede  l'applicazione  degli  aumenti  a  titolo  di
perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali
sulla base dell'adeguamento al costo  vita  con  cadenza  annuale  ed
effetto dal 1° novembre di ciascun anno; 
  Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che  dispone,
con effetto dall'anno 1995, il differimento del termine stabilito dal
descritto  art.  11  ai  fini  della  perequazione  automatica  delle
pensioni al 1° gennaio successivo di ogni anno; 
  Visto l'art. 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,  che
demanda  ad  apposito  decreto  la  determinazione  delle  variazioni
percentuali di perequazione automatica delle pensioni; 
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.  448,  e
l'art. 69, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  recanti
criteri per la perequazione delle pensioni; 
  Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730,  nella  parte
in cui richiama la disciplina dell'indennita' integrativa speciale di
cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto il decreto 19  novembre  2010  (Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 279 del 29 novembre 2011)  concernente:  "Valore  della
variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento
di  perequazione  delle  pensioni  spettante  per  l'anno  2010   con
decorrenza dal 1°  gennaio  2011,  nonche'  valore  definitivo  della
variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2009 con decorrenza
dal 1° gennaio 2010"; 
  Vista la comunicazione dell'Istituto  nazionale  di  statistica  in
data 4 novembre 2011, prot. n. 8103 , dalla quale si rileva che: 
  la variazione percentuale verificatasi negli indici dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio - dicembre 2009 ed il periodo gennaio  -  dicembre
2010 e' risultata pari a + 1,6; 
  la variazione percentuale verificatasi negli indici dei  prezzi  al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza  tabacchi,  tra
il periodo gennaio - dicembre 2010 ed il periodo gennaio  -  dicembre
2011 e' risultata pari a + 2,6, ipotizzando, in via provvisoria,  per
i  mesi  di  ottobre,  novembre  e  dicembre  2011   la   ripetizione
dell'indice del mese di settembre 2011; 
  Considerata la necessita': 
    di determinare il valore effettivo della  variazione  percentuale
per l'aumento  di  perequazione  automatica  con  decorrenza  dal  1°
gennaio 2011; 
    di  determinare  la  variazione  percentuale  per  l'aumento   di
perequazione automatica  con  effetto  dal  1°  gennaio  2012,  salvo
conguaglio all'accertamento dei valori  definitivi  relativamente  ai
mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011; 
    di indicare le modalita'  di  attribuzione  dell'aumento  per  le
pensioni  sulle  quali  e'   corrisposta   l'indennita'   integrativa
speciale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2010 e' determinata in misura pari  a  +1,6
dal 1° gennaio 2011. 

        
                               Art. 2 
 
  La percentuale di variazione  per  il  calcolo  della  perequazione
delle pensioni per l'anno 2011 e' determinata in misura pari  a  +2,6
dal 1° gennaio 2012, salvo  conguaglio  da  effettuarsi  in  sede  di
perequazione per l'anno successivo. 

        
                               Art. 3 
 
  Le percentuali di variazione di cui agli articoli  precedenti,  per
le pensioni alle  quali  si  applica  la  disciplina  dell'indennita'
integrativa speciale di cui alla legge 27  maggio  1959,  n.  324,  e
successive   modificazioni   ed   integrazioni,   sono    determinate
separatamente sull'indennita' integrativa speciale,  ove  competa,  e
sulla pensione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
    Roma, 18 gennaio 2012 
 
                     Il Ministro dell'economia e delle finanze: Monti 
 
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali: Fornero 

 

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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