MEF: rideterminazione dei compensi ai C.A.F. ed ai professionisti abilitati all’assistenza fiscale

MEFIl Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 13 settembre 2016, il Decreto 1 settembre 2016 con la rideterminazione dei compensi ai C.A.F. ed ai professionisti abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale.
Fonte: Gazzetta Ufficiale

 


 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 1 settembre 2016

Rideterminazione  dei  compensi  ai  C.A.F.  ed   ai   professionisti
abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale.
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio  1997,  n.  241,  cosi'  come
integrato dall'art. 1 del decreto legislativo 28  dicembre  1998,  n.
490, concernente la riforma della disciplina dei Centri di assistenza
fiscale, di seguito denominati «CAF»; 
  Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
concernente il regolamento recante norme per  l'assistenza  resa  dai
Centri di assistenza fiscale per le imprese e per i  dipendenti,  dai
sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi  dell'art.  40  del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  Visto  l'art.  3-bis,  comma  10,   e   l'art.   7-quinquies,   del
decreto-legge  30   settembre   2005,   n.   203,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.  248,  concernente  la
riconosciuta competenza tecnica allo  svolgimento  dell'attivita'  di
assistenza fiscale nei confronti dei  contribuenti  non  titolari  di
redditi di lavoro autonomo e d'impresa di cui agli articoli 49, comma
1, e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, prevista dall'art. 34, comma 4, del  decreto  legislativo  n.
241  del  1997,  da  parte  degli  iscritti  nell'albo  dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all'art. 1, comma  4,
del decreto legislativo 28  giugno  2005,  n.  139  e  nell'albo  dei
consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979,  n.  12,  di
seguito denominati «professionisti abilitati»; 
  Visto, in particolare, l'art.  38,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 241 del 1997, come integrato dall'art. 1,  comma  333,
della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, in base  al  quale,  per  la
predetta attivita' di cui  al  comma  4  dell'art.  34  dello  stesso
decreto, ai CAF e, a  decorrere  dall'anno  2006,  ai  professionisti
abilitati spetta un compenso a carico del bilancio  dello  Stato  per
ciascuna dichiarazione annuale dei redditi, modello 730  elaborata  e
trasmessa; 
  Visto l'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.  175,
che prevede che, a decorrere dal 2015, l'Agenzia delle entrate  rende
disponibile  al  contribuente  la  dichiarazione  precompilata  ferma
restando  la  possibilita'  per  il  contribuente  di  presentare  la
dichiarazione dei redditi autonomamente compilata  con  le  modalita'
ordinarie e che in caso di presentazione della dichiarazione  di  cui
all'art. 13 del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.
164, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5  e  6  dello
stesso decreto legislativo 21 novembre  2014,  n.  175,  concernenti,
rispettivamente,  limiti  ai  poteri  di   controllo   e   visto   di
conformita'; 
  Visto l'art. 4 dello stesso decreto legislativo n.  175  del  2014,
che prevede che la dichiarazione precompilata puo'  essere  accettata
ovvero modificata dal contribuente ed e' presentata all'Agenzia delle
entrate direttamente  in  via  telematica  oppure  e'  presentata  al
proprio sostituto d'imposta ovvero a un CAF  o  a  un  professionista
abilitato presentando la relativa documentazione e che l'attivita' di
verifica di conformita' e' effettuata, ai sensi della lettera c)  del
comma 3 dell'art. 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,
sui  dati  della  dichiarazione  compresi  quelli  forniti   con   la
dichiarazione precompilata; 
  Visto l'art. 7 del citato decreto legislativo n. 175 del 2014,  che
ha disposto la  soppressione  dell'art.  38,  comma  2,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e  dell'art.  18  del  decreto  31
maggio 1999, n. 164, nella parte  in  cui  prevedono  il  compenso  a
favore dei sostituti d'imposta per l'attivita' di assistenza fiscale; 
  Visto, in particolare, l'art. 7 dello stesso decreto legislativo n.
175 del 2014, che prevede che con decreto ministeriale,  da  emanarsi
entro il 30 novembre 2014, sia rimodulata a  partire  dall'anno  2015
l'entita' dei compensi previsti dall'art. 38 del decreto  legislativo
9 luglio 1997, n. 241 e dall'art. 18 del decreto 31 maggio  1999,  n.
164, per i CAF  e  professionisti  abilitati,  per  tener  conto  del
diverso livello di responsabilita' nel nuovo processo  di  assistenza
fiscale, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29
dicembre 2014 concernente «Rimodulazione dei  compensi  spettanti  ai
CAF e ai professionisti abilitati per lo svolgimento  dell'assistenza
fiscale, ai sensi dell'art. 7 del  decreto  legislativo  21  novembre
2014, n. 175 "semplificazione fiscale"»; 
  Visto l'art. 1, comma 591, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016) con il quale,  nell'ambito  del  programma
«Regolazione  giurisdizione  e  coordinamento   del   sistema   della
fiscalita'» della missione di spesa «Politiche  economico-finanziarie
e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul  capitolo  3845
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni  di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di  100  milioni  di  euro
annui a decorrere dall'anno 2019; 
  Visto l'art. 1, comma 591, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016) 2° periodo, che stabilisce che con decreto
del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sono  rideterminati  i
compensi spettanti ai CAF ed ai professionisti  abilitati  in  misura
tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente; 
  Ritenuto che la  rimodulazione  dei  compensi,  tenendo  conto  dei
diversi adempimenti posti a  carico  dei  CAF  e  dei  professionisti
abilitati, puo' essere effettuata in base al diverso impegno  profuso
dagli stessi in ragione dell'assistenza  prestata  nelle  ipotesi  di
assenza di modifiche  o  in  presenza  di  modifiche  che  comportano
variazione o  integrazione  dei  dati  indicati  nella  dichiarazione
precompilata  nonche'  dell'assistenza  prestata  in  assenza   della
dichiarazione precompilata ovvero nei casi di esonero dall'obbligo di
presentazione della dichiarazione da  parte  del  contribuente  o  di
rifiuto da parte dello stesso a delegare il CAF o  il  professionista
abilitato ad accedere alla propria dichiarazione precompilata; 
  Ritenuto, altresi', che  l'ampliamento  e  il  miglioramento  della
qualita'  dei  dati  portera'  al  progressivo  sviluppo  negli  anni
successivi   al   2016   delle    dichiarazioni    precompilate    e,
conseguentemente, all'aumento del numero di  dichiarazioni  accettate
senza l'apporto di modifiche da parte dei contribuenti,  con  effetti
di risparmio come profilati nel citato art. 1, comma 591 della  legge
28 dicembre 2015, n. 208; 
  Considerato che l'operazione di riduzione dei costi  non  puo'  non
tenere conto degli complessi adempimenti e  delle  garanzie  poste  a
carico dei CAF e dei professionisti abilitati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini dell'attuazione del  presente  decreto,  le  misure  dei
compensi di cui all'art. 38,  comma  1,  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n. 241, sono quelle determinate dall'art. 1 del  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  29  dicembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2015, n. 18. 
                               Art. 2 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 591 della legge 28 dicembre 2015, n.
208, le risorse da destinare all'erogazione dei compensi spettanti ai
CAF ed ai professionisti abilitati non possono eccedere il limite  di
euro 276.897.790,00 per l'anno 2016, euro 246.897.790,00 per gli anni
2017 e 2018  ed  euro  216.897.790,00  a  decorrere  dall'anno  2019.
Qualora per effetto dell'applicazione dei  compensi  unitari  di  cui
all'art. 1, l'importo  complessivo  dei  compensi  spettanti  risulti
superiore all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi dovuti a
ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 1° settembre 2016 
 
                                                  Il Ministro: Padoan 
La Redazione

Autore: La Redazione

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