Articolo: Il nuovo contratto di rioccupazione

approfondimento di Roberto Camera* – in collaborazione con IPSOA Quotidiano

 

“Il legislatore, all’interno del cd. decreto “Sostegni bis”, ha previsto, tra le altre cose, una ulteriore agevolazione di natura contributiva in caso di stipula di contratti subordinati a tempo indeterminato con lavoratori in stato di disoccupazione e che abbiano offerto la propria disponibilità ad essere inseriti nel mondo del lavoro, così come definiti dall’articolo 19, del decreto legislativo n. 150/2015.

La nuova disposizione è prevista all’interno dell’articolo 41, del decreto legge n. 73/2021, vigente dallo scorso 26 maggio.

Il nuovo contratto, definito di “rioccupazione”, è stato creato al fine di incentivare l’occupazione dei lavoratori nella fase successiva al superamento della pandemia ed offre la possibilità, ai datori di lavoro (con l’esclusione di quelli del settore agricolo e del lavoro domestico), di stipulare, dal 1° luglio al 31 ottobre 2021, contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con soggetti disoccupati, fruendo, per un massimo di sei mesi, di un  esonero contributivo del 100% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta, comunque, ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. ”

 

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* Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza.

Roberto Camera

Autore: Roberto Camera

Esperto di diritto del Lavoro, relatore in corsi di formazione e aggiornamento professionale in materia di lavoro e ideatore del sito Dottrina Per il Lavoro (ex DPLModena) - @CameraRoberto

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