INPS: professori e ricercatori universitari presso aziende ospedaliero-universitarie – chiarimenti

L’INPS ha emanato il messaggio n. 4171 del 14 novembre 2019, con la quale fornisce alcune precisazioni in merito agli obblighi di iscrizione e contribuzione dei professori, ricercatori e figure equiparate che svolgono attività di assistenza sanitaria presso aziende ospedaliero-universitarie.

 

Retribuzione di posizione

Per la corretta valorizzazione, ai fini pensionistici, del trattamento economico graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico, si precisa che la retribuzione di posizione connessa all’incarico attribuito al personale in esame può essere considerata quale parte aggiuntiva al trattamento economico fondamentale e quindi valutabile ai fini del trattamento pensionistico in quota A) senza operare la maggiorazione del 18%.

Diversamente, gli importi afferenti alla retribuzione di posizione variabile “aziendale” concorrono alla determinazione della quota B) di pensione in quanto elemento non predeterminato.

 

Indennità di esclusività

Ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo in esame, per coloro che hanno optato per l’attività assistenziale in rapporto di lavoro esclusivo, è riconosciuta l’indennità di esclusività, quale trattamento economico aggiuntivo, che viene corrisposta  secondo la quantificazione e la disciplina prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica, in base all’equiparazione tra le categorie della dirigenza medica suddetta e quella del personale universitario che svolge attività assistenziale.

Tale emolumento, distinto dalla retribuzione e connesso all’opzione del selettivo rapporto di lavoro, viene corrisposto con importi fissi e ricorrenti, a prescindere dai risultati ottenuti in reazione all’incarico rivestito; ai fini pensionistici l’indennità di esclusività rientra tra le voci retributive di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (quota A), ma non deve essere computabile ai fini della base annua maggiorabile del 18%, di cui all’articolo 43 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (cfr. la nota tecnica allegata alla circolare Inpdap n. 1 del 25 gennaio 2005).

 

Leggi anche il messaggio INPS n. 1281/2019

 

Fonte: INPS

 

 


 

Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS
La Redazione

Autore: La Redazione

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