INPS: mes.2526 – comunicazioni ai 65.000 interessati alla salvaguardia
L’INPS, con il messaggio n. 2526 del 8 febbraio 2013, rende noto che sono state avviate le operazioni di inoltro delle comunicazioni ai soggetti interessati alla salvaguardia di cui all’art. 24, commi 14 e 15, della legge 214/2011.
La comunicazione informa il lavoratore della possibilità di accedere alla pensione con il beneficio in argomento, e quindi sulla base della normativa vigente prima della riforma di cui all’art. 24 della legge 214/2011; indica inoltre la categoria di appartenenza, nell’ambito delle sette tipologie individuate dalla legge, e fa infine riserva di una successiva comunicazione che indicherà la decorrenza della pensione in salvaguardia, e che sarà inviata in tempo utile per la presentazione della relativa domanda.
La comunicazione è destinata ai soggetti che, sulla base delle informazioni e documentazioni relative alle posizioni anagrafiche e contributive contenute nei nostri archivi, alla data indicata nella comunicazione stessa, sono risultati in possesso delle condizioni previste per l’accesso al beneficio nella specifica tipologia dal decreto ministeriale 1° giugno 2011.
Le lettere sono inviate, in esito alla graduale definizione delle relative posizioni, ai lavoratori appartenenti alle seguenti categorie:
– lavoratori collocati in mobilità ordinaria sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011, cessati dall’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti per il pensionamento, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011, entro il periodo di fruizione della mobilità;
– lavoratori collocati in mobilità lunga per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, cessati dall’attività lavorativa entro il 4 dicembre 2011;
– titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla data del 4 dicembre 2011;
– lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, che non abbiano ripreso attività lavorativa successivamente a detta autorizzazione, in possesso di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, che perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 dicembre 2013, secondo le disposizioni vigenti prima del 6 dicembre 2011.