INPS: Legge di bilancio 2019 – effetti sui trattamenti pensionistici
L’articolo 1, comma 279, della legge di bilancio 2019 integra l’articolo 1, comma 275, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estendendone l’ambito soggettivo di applicazione e comprendendo tra i lavoratori di cui all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati verso forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori dipendenti, gestite, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’INPS – anche i lavoratori che alla data di presentazione della domanda di pensione, per effetto della ricongiunzione contributiva, non possano far valere contribuzione nell’Assicurazione Generale Obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Per effetto di tale disposizione, con la circolare INPS n. 34 del 27 febbraio 2019, l’Istituto estende il campo di applicazione della circolare INPS n. 154 del 17 settembre 2015 ai fini previdenziali.
Fonte: INPS
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