INPS: incentivo al posticipo del pensionamento
L’INPS, con il messaggio n. 4558 del 19 dicembre 2023, fornisce le istruzioni operative ed i chiarimenti per l’applicazione dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile (ai sensi dell’articolo 1, commi 286 e 287, della legge 29 dicembre 2022, n. 197).
Tale facoltà di rinuncia produce i seguenti effetti:
- il datore di lavoro è sollevato dall’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del lavoratore che ha esercitato la facoltà in parola. Resta fermo, invece, l’obbligo di versamento contributivo della quota IVS a carico del datore di lavoro. La posizione assicurativa del lavoratore dipendente, pertanto, continua a essere alimentata in relazione alla quota IVS a carico del datore di lavoro;
- gli importi corrispondenti alla quota di contribuzione IVS a carico del lavoratore – che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la facoltà di rinuncia in esame – sono erogati direttamente al lavoratore dipendente con la retribuzione. Le somme così corrisposte sono imponibili ai fini fiscali ma non ai fini contributivi.
La misura in trattazione comporta un abbattimento totale della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore, ivi compreso l’eventuale contributo aggiuntivo IVS.
Vedasi anche la circolare n. 82 del 22 settembre 2023
“I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi previsti dalle disposizioni di cui al comma 283 per l’accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile possono rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima. In conseguenza dell’esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa vigente e successiva alla data dell’esercizio della predetta facoltà. Con la medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore”.
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS