INPS: gestione delle domande di assegno di natalità
L’Inps, con il messaggio n. 5145 del 3 agosto 2015, fornisce alcune precisazioni sulla procedura di gestione delle domande di assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
In particolare, l’Istituto precisa che nel caso di domande respinte per le seguenti motivazioni:
“non è stato reperito un ISEE valido”, “dalla dichiarazione ISEE non risulta convivente con il figlio per il quale è richiesto l’assegno” è prevista, su istanza del richiedente, la possibilità di riesame della domanda respinta presso la Sede competente che avrà cura di effettuare tutte le verifiche necessarie alla definizione della domanda stessa.
Inoltre, ove in tali ipotesi il riesame si concluda con un provvedimento di accoglimento, l’assegno verrà corrisposto con tutte le mensilità arretrate spettanti.
Informa altresì che, accedendo con il PIN dispositivo sul sito web istituzionale alla stessa procedura di invio delle domande, è a disposizione degli utenti la funzione di comunicazione delle variazioni delle domande già inviate (ad esempio, variazione o correzione del codice iban, variazione della modalità di pagamento, variazione di recapiti eccetera).
In particolare, tale funzione è accessibile seguendo il seguente percorso: -> Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> Assegno di natalità – Bonus bebè ->invio comunicazioni.
Con riferimento alle domande da istruire, rende noto che a breve verrà implementata la procedura di gestione dell’assegno di natalità nell’ambito delle informazioni già presenti sullo “stato della domanda”.
In particolare, saranno visualizzabili i motivi per i quali è necessario un approfondimento istruttorio (ad esempio permesso di soggiorno non trovato, permesso di soggiorno scaduto, evento adozione).
Fonte: Inps