INPS: Fondo di garanzia – domanda dei cessionari del credito: presentazione tramite canale WEB
L’INPS ha emanato il messaggio n. 1627 del 13 aprile 2018, con il quale informa che le domande di accesso alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, di cui all’articolo 2 della legge n. 297/82 (TFR e crediti di lavoro), siano presentate in modalità telematica anche dalle aziende operanti nel settore del credito al consumo che hanno concesso ai lavoratori prestiti con cessione del TFR in garanzia, nonché dai soggetti che siano ad esse subentrate con diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore.
Queste le modalità telematiche da utilizzare:
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WEB – Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN, attraverso il portale dell’Istituto;
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Contact Center multicanale – numero verde 803164;
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Patronati – attraverso i servizi telematici offerti agli stessi.
Il servizio è disponibile sul sito dell’Istituto www.inps.it, nella sezione “Utenti” >”Banche ed Istituti finanziari”.
L’accesso al servizio è consentito previa autenticazione attraverso l’utilizzo delle seguenti credenziali:
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PIN dispositivo dell’INPS (cfr. la circolare n. 50 del 15/3/2011);
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CNS (Carta Nazionale dei Servizi) rilasciata da una Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. 117/04 o mediante altro dispositivo (smart card, chiavetta USB) contenente “certificato digitale di autenticazione personale” rilasciato da apposito ente certificatore rispondente agli standard definiti per la CNS;
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Credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2, rilasciata da uno dei gestori accreditati da AgID (www.spid.gov.it).
Per accedere al servizio, i soggetti incaricati dalle aziende tramite specifica procura dovranno richiedere l’abilitazione presentando il mod. MV61 ad una qualsiasi Struttura territoriale INPS.
La concessione dell’abilitazione è subordinata all’autorizzazione del legale rappresentante dell’azienda, che deve essere rilasciata utilizzando la specifica sezione presente nel mod. MV61.
L’abilitazione consente di operare sui dati trasmessi da tutti i soggetti delegati dalla medesima azienda ed è valida sino alla revoca.
La richiesta di revoca dell’abilitazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda, può essere presentata ad una qualsiasi Struttura territoriale INPS.
Tramite il servizio WEB, inoltre, è possibile allegare la documentazione a corredo della domanda, consultare le domande già presentate e verificarne lo stato di avanzamento.
Per le ulteriori informazioni di carattere tecnico si rinvia al manuale operativo pubblicato nella Home Page del sito dell’Istituto (www.inps.it).
Periodo transitorio ed esclusività della presentazione telematica
Per consentire alle aziende ed ai soggetti aventi titolo di adeguarsi alla nuova modalità operativa, è previsto un periodo transitorio di 6 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente messaggio, nel corso del quale sarà ancora possibile inoltrare la domanda in formato cartaceo.
Al termine di detto periodo, il canale telematico diventerà l’unica modalità di presentazione della domanda e, pertanto, le richieste trasmesse con modalità differente saranno considerate improcedibili (cfr. la circolare n. 110/2011).
Per le ulteriori istruzioni relative alle modalità di creazione della pratica si rinvia al manuale tecnico pubblicato nella rete Intranet al percorso “Utilità” > “Manuali, software e documentazione” > “Prestazioni non pensionistiche” > “Fondo garanzia domande telematiche”.
Fonte: INPS
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