INPS: indennità di disoccupazione agricola in un’unica tranche

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L’Inps, con il messaggio n. 2239 del 30 marzo 2015, fornisce alcuni chiarimenti in merito all’indennità di disoccupazione agricola ai lavoratori destinatari delle agevolazioni previste dall’art. 5 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella Legge n. 116/2014  (giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni privi di impiego da almeno sei mesi o privi di diploma di istruzione secondaria di secondo grado) e assunti con contratto a termine di durata almeno triennale.

In questi casi, il trattamento di disoccupazione agricola, previa istanza dell’interessato, è liquidato in un’unica tranche nell’anno successivo a quello c.d. “di competenza” nel quale si è verificata la mancata occupazione, indennizzando stati di disoccupazione già decorsi. Non rileva, in questo modo, lo status del lavoratore al momento della prestazione della domanda.

 

Fonte: Inps

La Redazione

Autore: La Redazione

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