INPS: durata congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti – anno 2018
L’INPS ha emanato il messaggio n. 894 del 27 febbraio 2018, con il quale fornisce ulteriori precisazioni in merito alla proroga ed ampliamento del congedo obbligatorio per i padri lavoratori dipendenti e ripristino per i medesimi del congedo facoltativo – di cui all’articolo 4, comma 24, lettera a) della legge 92/2012 – per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2018.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda sideve fare riferimento alla circolare n. 40 del 14 marzo 2013. Sono, pertanto, tenuti a presentare domanda all’Istituto soltanto i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS, mentre, nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all’Istituto.
In tale ultimo caso, infatti, il datore di lavoro comunica all’INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso Uniemens.
Per quanto riguarda l’ulteriore giorno di congedo facoltativo, il padre lavoratore dipendente può fruirne previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Rimane fermo che, per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenuti nell’anno solare 2017, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto, secondo le disposizioni contenute nel messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017, a due soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2018.
Fonte: INPS
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