INPS: distacco Italia-Turchia – durata massima di 12 mesi
L’INPS ha emanato il messaggio n. 3085 del 3 agosto 2018, con il quale informa le proprie strutture territoriali in merito al rilascio delle certificazioni di distacco (formulari CE 1) per i lavoratori italiani che vengono distaccati in Turchia.
Con nota dell’11 giugno 2018 il Ministero del Lavoro, confermando la correttezza di quanto riportato nella circolare n. 168 del 2015 con riferimento alla durata del periodo di distacco (24 mesi), ha tuttavia precisato che “l’Autorità turca ha più volte rappresentato che, non essendo ancora stato adottato l’Accordo amministrativo di applicazione della Convenzione bilaterale di sicurezza sociale, la stessa non è in grado di applicare tale nuova norma ed ha quindi rigettato le proposte di proroga, avanzate dall’Autorità competente italiana, relative a distacchi per i quali erano stati emessi, ai sensi della nuova Convenzione, certificati di copertura assicurativa di 24 mesi. Pertanto, preso atto di tale posizione, al solo fine di non danneggiare i lavoratori e le aziende interessati, nelle more dell’adozione dell’Accordo amministrativo, si è di volta in volta richiesto all’Istituto di procedere all’emanazione dei formulari CE 1 per un massimo di 12 mesi, al fine di poter acquisire dalla parte turca l’Accordo per le relative proroghe”.
Alla luce dei chiarimenti sopra riportati, in attesa della definizione dell’Accordo amministrativo, le Strutture territoriali, a far data dalla pubblicazione del presente messaggio, dovranno rilasciare le certificazioni di distacco (formulari CE 1) per la durata massima di 12 mesi.
Relativamente alle certificazioni già emesse per la durata di 24 mesi, per le quali il Ministero vigilante richieda, con le modalità illustrate con il messaggio sopra citato, copia del formulario di copertura contributiva solo per i primi 12 mesi, le Strutture territoriali dovranno procedere all’emissione di un nuovo certificato per la durata richiesta (12 mesi).
Fonte: INPS
Leggi tutte le circolari ed i messaggi dell’INPS